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Sentenza

Sentenza del 07/06/2023 n. 418 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

DAZI - evasione antidumping - procedure di domiciliazione - dichiarazione semplificata - Centro di Assistenza Doganale - rappresentanza diretta - responsabilità solidale al pagamento dei dazi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica n. 25226/08.04.2011 relativo all'importazione, mediante procedure di domiciliazione e dichiarazione semplificata, di lampadine fluorescenti compatte dichiarate di origine thailandese ma risultate di origine cinese a seguito di indagini (OLAF). Questione principale: se il Centro di Assistenza Doganale che ha presentato la dichiarazione sia responsabile in solido con l'importatore per i dazi antidumping, e se siano sussistite nullità procedurali (mancato contraddittorio preventivo, mancata traduzione di documenti stranieri).

La decisione

L'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane è stato accolto; la sentenza di primo grado favorevole al CAD è stata riformata e il ricorso della CAD S. srl è stato respinto. La Corte ha ritenuto il CAD responsabile in solido con l'importatore poiché risultava indicato come dichiarante/rappresentante nel formulario (quindi aveva agito come dichiarante) e poteva operare anche in regime di rappresentanza indiretta; ha inoltre escluso la nullità per mancata traduzione dei documenti in inglese e ha affermato che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i controlli a tavolino relativi a tributi non armonizzati. Ha riconosciuto valore probatorio agli accertamenti OLAF salvo prova contraria del contribuente. Il CAD è stato condannato alle spese per euro 10.000.

Norme richiamate

  • art. 40, D.P.R. 43/1973

    Consente la notifica degli atti agli spedizionieri doganali e viene applicato estensivamente ai Centri di Assistenza Doganale; stabilisce responsabilità del dichiarante/spedizioniere quando agisce in nome proprio.

  • art. 7, comma 1-septies, D.L. 417/1991 (conv. L. 66/1992)

    Prevede l'obbligatoria costituzione dei Centri di Assistenza Doganale da parte di spedizionieri doganali, giustificando l'estensione di alcune norme sugli spedizionieri anche ai CAD.

  • artt. 76, 201 e 202, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    Art.76 disciplina le procedure di domiciliazione e la dichiarazione semplificata; artt.201-202 regolano la figura del dichiarante e la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per dazi, tasse e accessori quando la dichiarazione è resa da terzi in nome proprio.

  • artt. 1, 2 e 3, L. 213/2000

    Norme di settore che precisano le competenze e la disciplina dei soggetti operanti in ambito doganale, non deroganti alle responsabilità previste dal DPR e dal codice doganale comunitario.

  • art. 122 e art. 123 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla presunta nullità per mancata traduzione di documenti in lingua straniera; la Corte ha affermato che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali ma non per i documenti prodotti, la cui traduzione è a discrezione del giudice.

  • art. 220 Codice Doganale (par. 2)

    Richiamato dalla difesa come possibile causa di esenzione per buona fede; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applicasse nel caso di specie.

  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib. n. 3078/2019

    Conferma che gli atti di contestazione sono validamente notificati agli spedizionieri ai sensi dell'art.40 DPR 43/1973 e che tale disposizione non è incompatibile con L.213/2000.

  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib. n. 1856/2020

    Ribadisce che nelle procedure di domiciliazione la dichiarazione semplificata può essere presentata da soggetti che operino anche in regime di rappresentanza diretta, ma che se il dichiarante opera in nome proprio (rappresentanza indiretta) risponde solidalmente.

  • Giurisprudenza: Corte Costituzionale n.47/2023

    Confermato che l'obbligo del contraddittorio preventivo non è incostituzionale se limitato ai casi di verifica con accesso; la Corte ha comunque invitato il legislatore a estendere la tutela.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di domiciliazione con dichiarazione semplificata il Centro di Assistenza Doganale può operare sia in regime di rappresentanza diretta sia indiretta; la qualificazione effettiva è determinante per la responsabilità.
  • Se il CAD o lo spedizioniere presenta la dichiarazione in nome proprio (dichiarante), risponde in solido con l'importatore per i dazi e gli accessori ai sensi del Regolamento CEE n.2913/1992 (artt.201-202) e del DPR 43/1973 art.40.
  • Se il CAD agisce in rappresentanza diretta dell'importatore (dichiara in nome e per conto dell'importatore) la responsabilità principale resta dell'importatore e non si determina solidale responsabilità del CAD.
  • La buona fede del dichiarante non è di per sé esimente dalla responsabilità per dazi antidumping, salvo ipotesi specifiche previste dalla normativa doganale (es. art.220 par.2 Codice Doganale) che vanno valutate caso per caso.
  • I controlli 'a tavolino' su tributi non armonizzati non comportano obbligo di contraddittorio preventivo secondo la giurisprudenza consolidata; il contribuente può comunque far valere l'eccezione in determinate situazioni di fatto.
  • La mancata traduzione di documenti in lingua straniera allegati all'accertamento non comporta automaticamente nullità degli atti; il giudice può utilizzarne il contenuto quando comprensibile o non contestato.
  • I report e gli accertamenti svolti dall'OLAF hanno pieno valore probatorio nell'ambito amministrativo e giudiziario; spetta al contribuente fornire prova contraria.
  • Ai fini probatori è importante come sia compilato il formulario DAU: la indicazione del dichiarante/rappresentante nel riquadro pertinente è un elemento decisivo per attribuire la qualifica di dichiarante e quindi la responsabilità solidale.

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