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Sentenza

Sentenza del 07/06/2023 n. 141 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno chiesto il recupero per indebito arricchimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sostenendo di aver pagato un'imposta supplettiva di successione liquidata dall'Ufficio in mancanza dei presupposti di legge. L'azione è stata promossa dopo che i contribuenti avevano impugnato senza successo tutti gli atti tributari relativi alla successione della dante causa ccccc, fino alla Cassazione. In primo grado la CTP aveva respinto l'azione ritenendo insufficiente la procura rilasciata e, nel merito, che l'azione di arricchimento fosse improponibile poiché il contribuente aveva a disposizione e aveva già esperito le azioni tipiche previste dall'ordinamento tributario. In appello il ricorrente deduceva, tra l'altro, la validità della procura, la corretta applicazione dell'art. 2042 c.c. (carattere sussidiario dell'azione di arricchimento), la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. 346/1990 e del DM 11.02.1997 n. 37, e contestava la condanna alle spese.

La decisione

La corte d'appello ha respinto l'appello confermando la decisione della CTP. Ha ritenuto infondato il ricorso perché l'azione di arricchimento è improponibile quando l'ordinamento prevede in astratto azioni tipiche esperibili per tutelare il contribuente e tali azioni erano state esercitate dal ricorrente con esito negativo e con sentenze passate in giudicato. La Corte ha quindi escluso che l'azione di arricchimento possa servire a rimettere in discussione questioni già decise con giudicato. Ha liquidato le spese del grado a carico dell'appellante per euro 2.000,00 e ha respinto la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 2042 C.C.

    L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito

    La Corte l'ha interpretata in senso 'astratto': se l'ordinamento prevede rimedi tipici per la fattispecie (anche se il contribuente li ha già esperiti senza successo), l'azione di arricchimento non è ammessa come strumento per rimettere in discussione questioni già decise con giudicato.

  • art. 2041 C.C.

    Richiama il principio generale dell'indebito arricchimento; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina ma non consentente di sovrapporre un'azione di arricchimento alle ordinarie tutele processuali quando queste esistono.

  • art. 1253 C.C.

    Il ricorrente ha invocato l'art. 1253 C.C. (istituto dei modi di estinzione diversi dall'adempimento), ma la Corte non ha ritenuto che tale richiamo potesse modificare la valutazione sull'improponibilità dell'azione di arricchimento nei confronti di atti impositivi tributari con sentenze passate in giudicato.

  • D.Lgs. 346/1990 (art. 8, 20, 21, 23)

    Sono state indicate dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto assorbite le questioni connesse dalla valutazione sull'improponibilità dell'azione di arricchimento e dal fatto che le impugnazioni tributarie erano state già decise negativamente con giudicato.

  • D.M. 11.02.1997 n. 37, art. 2 comma 2

    Il ricorrente contestava l'interpretazione secondo cui l'Ufficio è precluso dal rimborsare o annullare d'ufficio in presenza di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione. La Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza rispetto alla statuizione di improponibilità dell'azione di arricchimento.

  • art. 96 C.P.C.

    La parte resistente aveva chiesto la condanna per lite temeraria; la Corte non ha accolto la domanda di condanna per lite temeraria, ritenendo la controversia semplicemente infondata, ma ha condannato l'appellante alle spese processuali ordinarie.

Massime di principio

  • L'azione di indebito arricchimento (art. 2041-2042 c.c.) è preclusa quando l'ordinamento prevede, anche in astratto, rimedi tipici per la tutela del soggetto; non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni già decise con sentenza passata in giudicato.
  • Se il contribuente ha esperito tutte le vie giurisdizionali disponibili e ha ottenuto sentenze negative passate in giudicato, non è ammissibile un successivo giudizio per arricchimento volto a rimettere in discussione le stesse pretese impositive.
  • La sussidiarietà dell'azione di arricchimento va intesa in senso materiale e astratto: la presenza di rimedi tipici previsti dall'ordinamento impedisce il ricorso all'azione, anche se il ricorrente ritiene quei rimedi 'esauriti' nella pratica.
  • Va sempre valutata la validità della procura: tuttavia, se il soggetto ha personalmente svolto attività processuali e impugnazioni, la questione della procura non è determinante per la decisione sul merito dell'azione di arricchimento.
  • Presenza di giudicato favorevole all'Amministrazione costituisce forte ostacolo per richieste di restituzione o di annullamento d'ufficio; l'azione di arricchimento non è lo strumento per aggirare il vincolo del giudicato.
  • Chi intende proporre un'azione di arricchimento dopo aver subito decisioni negative deve valutare preliminarmente se esistono ancora rimedi 'tipici' o se il contenzioso è già stato definitivamente deciso; in caso contrario, il rischio di condanna alle spese è elevato.

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