Sentenza del 07/06/2023 n. 273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Riduzione aliquota accise sul gasolio per autotrasporti - Filtro antiparticolato - Requisito non sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, esercente trasporto pubblico, ha chiesto il rimborso/agevolazione sull'accisa del gasolio sostenendo che l'installazione di filtri antiparticolato (FAP) sui veicoli originariamente omologati Euro 1/Euro 2 ha comportato la loro riclassificazione in categorie superiori (Euro 3/Euro 5) e pertanto dà diritto alla riduzione dell'aliquota d'accisa. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che l'art. 1, comma 645, L. 208/2015 escluda i veicoli Euro 2 o inferiori dall'agevolazione indipendentemente dall'installazione successiva di FAP, e che il DM 39/2008 consenta al più una ricaduta limitata "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" senza estendere tutti i requisiti di categoria. L'appellante ha eccepito anche violazione della Direttiva 2003/96/CE (art.7) e ha sostenuto che la nozione di "categoria euro" riguarda solo le emissioni inquinanti e pertanto il FAP sarebbe sufficiente per ottenere la categoria superiore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado: rigettato l'appello. La Corte ha ritenuto che l'art. 1, comma 645, L. 208/2015 esclude l'agevolazione per i veicoli Euro 2 o inferiori anche se dotati di FAP, poiché l'installazione del filtro incide solo sulla massa di particolato e non soddisfa gli altri parametri e requisiti (emissioni gassose, opacità del fumo, sistemi di sicurezza, accessibilità) richiesti per una piena classificazione nella categoria superiore. È stato richiamato il DM n.39/2008 che limita l'inquadramento risultante dall'installazione del FAP "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" e la normativa comunitaria che richiede prove multiple per la classificazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la disciplina nazionale non violi la Direttiva 2003/96/CE, la quale lascia agli Stati membri discrezionalità nell'applicare aliquote differenziate per il gasolio commerciale. Conseguentemente il diniego di rimborso è stato dichiarato legittimo e l'appellante condannata alle spese (€ 5.000,00).
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 645
a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore
La norma esclude dall'agevolazione i veicoli Euro 2 o inferiori a prescindere da interventi successivi; finalità normativa orientata a incentivare il rinnovamento del parco veicoli e finanziare misure per il trasporto pubblico locale.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 24-ter)
Riproduce/contiene la disciplina fiscale relativa all'agevolazione sul gasolio; la normativa interna applica il limite previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
D.M. Ministero dei Trasporti 25 gennaio 2008, n. 39
Regolamenta l'omologazione/installazione di sistemi per la riduzione della massa di particolato; consente l'annotazione in carta di circolazione che inquadra il veicolo "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" senza attribuire la piena categoria euro per tutti i parametri.
Direttiva 2003/96/CE (art. 7)
"Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente"
La Direttiva riconosce la possibilità per gli Stati membri di prevedere aliquote o trattamenti differenti per il gasolio impiegato in attività commerciali; secondo la Corte la direttiva non impone una definizione nazionale più restrittiva di quella comunitaria, ma ammette discrezionalità nell'attuazione.
Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999
Stabilisce i parametri e i cicli di prova necessari per la classificazione ambientale (categoria Euro), richiedendo valutazioni su emissioni gassose, emissioni di particolato e opacità del fumo; la Corte ha richiamato questi requisiti per sostenere che il solo FAP non soddisfa tutte le prove necessarie.
Direttiva 70/156/CEE
Definisce le categorie di veicoli (es. M2, M3) e il concetto di omologazione; la Corte ha utilizzato il principio che la omologazione iniziale del veicolo rimane determinante ai fini della normativa fiscale.
Causa C-513/18 Corte di Giustizia UE (30.01.2020)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che la direttiva non rende automatico un obbligo per gli Stati di adottare un trattamento fiscale identico; supporta la discrezionalità degli Stati membri in questa materia.
Massime di principio
- L'installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su veicoli originariamente omologati Euro 1/Euro 2 non comporta automaticamente la riclassificazione piena del veicolo nella categoria Euro superiore ai fini fiscali: il DM 39/2008 consente al più un inquadramento limitato "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato".
- Per ottenere benefici fiscali legati alla categoria Euro è necessario che il veicolo soddisfi tutti i requisiti tecnici e le prove previste per la categoria (emissioni gassose, particolato, opacità del fumo) e non solo la riduzione del particolato.
- Le norme fiscali sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione: le disposizioni nazionali che escludono veicoli Euro 2 o inferiori dall'agevolazione sono applicabili anche in presenza di miglioramenti parziali delle emissioni e perseguono l'obiettivo di incentivare il rinnovo del parco mezzi.
- La Direttiva 2003/96/CE dà agli Stati membri una discrezionalità nell'applicare aliquote ridotte per il gasolio commerciale; quindi una misura nazionale più restrittiva non è automaticamente incompatibile con la direttiva, salvo specifica violazione di recepimento o applicazione.
- In contenziosi simili l'onere probatorio sul soggetto privato comprende dimostrare non solo la riduzione del particolato ma l'effettivo soddisfacimento degli altri parametri di omologazione e, se rilevante, che il carburante sia stato effettivamente utilizzato per l'attività agevolata.
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