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Sentenza

Sentenza del 07/06/2023 n. 196 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Diniego Rimborso - Accertamento con adesione - Imposta non compensata - Cessazione attività - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rifiuto dell'Agenzia delle Entrate a riconoscere il rimborso dell'IVA a credito risultante da fatture di acquisto relative a ristrutturazioni di immobili locati (attività alberghiera), con questioni preliminari circa la preclusione derivante dall'accertamento con adesione, la competenza territoriale per la gestione dell'istanza (residenza fiscale al momento della presentazione) e la validità della documentazione probatoria presentata dal contribuente. Particolare rilievo ha assunto la questione se la preclusione dell'accertamento con adesione impedisca la proposizione della domanda di rimborso per IVA non compensata a causa della cessazione dell'attività e della chiusura della partita IVA riattivata d'ufficio.

La decisione

Il giudice d'appello, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16104/22), ha ritenuto ammissibile l'istanza di rimborso perché la preclusione dell'accertamento con adesione opera solo con riguardo alle somme versate in esecuzione dell'accertamento stesso e non può essere estesa a crediti IVA non riconducibili a tali versamenti. È stata ricondotta la competenza all'Agenzia delle Entrate di Perugia in quanto luogo di residenza fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza (21/10/2015). È stato riconosciuto il diritto al rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 30 del DPR 633/1972 per l'intero importo delle spese documentate richieste con l'istanza del 21/10/2015 (periodo 2000-2008), escludendo importi riferibili a istanze diverse o successive. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di grado e di legittimità, quantificate in complessivi euro 10.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 30, comma 2

    Riconosce il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA attivata d'ufficio; fondamento giuridico dell'istanza di rimborso.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 16104/22

    la preclusione opera solamente nei riguardi delle somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione

    La preclusione derivante dall'accertamento con adesione non impedisce la proposizione dell'istanza di rimborso per crediti IVA che non derivano da somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione.

  • Principio di competenza territoriale (giurisprudenziale)

    La competenza a gestire l'istanza di rimborso si determina in base al luogo di residenza fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza, sicché l'Agenzia del luogo di residenza è competente anche se la pratica è stata materialmente seguita altrove.

Massime di principio

  • La preclusione derivante dall'accertamento con adesione impedisce solo le richieste di rimborso relative a somme effettivamente versate in esecuzione di quell'accertamento; non si estende automaticamente a crediti IVA distinti e documentati.
  • Il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta in caso di cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA attivata d'ufficio, fermo l'onere di fornire documentazione idonea a comprovare il credito, senza ulteriori formalità particolari.
  • La competenza territoriale per la gestione di una istanza di rimborso si concentra presso l'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza.
  • Se l'amministrazione non produce elementi controdeduttivi idonei a confutare la documentazione probatoria del contribuente, il ricorso tende ad essere accolto; l'assenza di esercizio del potere di autotutela non preclude il rimedio giurisdizionale.
  • Le richieste di rimborso sono valutate in rapporto alla specifica istanza presentata: il riconoscimento è limitato agli importi e ai periodi indicati nella domanda originaria, escludendo eventuali domande successive non confluite nella stessa istanza.
  • La riattivazione d'ufficio della partita IVA e la classificazione anomala dell'attività richiedono una corretta ricostruzione dei fatti e della posizione soggettiva del contribuente per determinare l'effettivo diritto al rimborso.

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