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Direttiva 2010/40

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 , sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/40/UE istituisce un quadro comune per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti interoperabili nel trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Essa non impone direttamente una disciplina uniforme completa, ma attribuisce alla Commissione il potere di adottare specifiche, atti delegati, norme tecniche e orientamenti per le azioni prioritarie individuate. Gli Stati membri restano liberi di decidere se e come diffondere le applicazioni ITS sul proprio territorio, ma devono applicare le specifiche adottate e cooperare per assicurare continuità, compatibilità e interoperabilità. La direttiva disciplina inoltre tutela della privacy, responsabilità, rapporti informativi e recepimento nazionale entro il 27 febbraio 2012.

Quadro generale per la diffusione coordinata e interoperabile dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Ambito di applicazione

Si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel settore del trasporto stradale e alle loro interfacce con altri modi di trasporto, con l’obiettivo di assicurarne diffusione coordinata, interoperabilità e continuità, in particolare oltre frontiera. Restano escluse le questioni relative alla sicurezza nazionale e quelle necessarie nell’interesse della difesa; i veicoli di interesse storico immatricolati, omologati o messi in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva e delle misure di attuazione non sono interessati dalle norme e procedure della direttiva.

Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

La direttiva istituisce un quadro europeo per lo sviluppo coordinato di sistemi di trasporto intelligenti interoperabili, con attenzione particolare alla continuità transfrontaliera dei servizi, alla compatibilità tecnica e alla sicurezza. La ratio emerge dai considerando: fronteggiare congestione, consumi energetici, criticità ambientali e sociali mediante l’innovazione, sfruttando tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore stradale e nelle connessioni con altri modi di trasporto.

Finalità e impianto della direttiva

La direttiva non realizza una disciplina esaustiva e direttamente uniforme degli ITS, ma costruisce un meccanismo quadro fondato su: individuazione di settori e azioni prioritarie, adozione di specifiche tecniche da parte della Commissione, eventuale elaborazione di norme e supporto tramite comitato e gruppo consultivo. Il legislatore unionale enfatizza che gli ITS devono essere interoperabili, basati su standard aperti e pubblici, e che la diffusione deve essere coerente a livello dell’Unione, pur lasciando agli Stati membri la scelta se procedere o meno alla diffusione nel proprio territorio.

Ambito di applicazione e limiti

L’articolo 1 circoscrive l’ambito alle applicazioni e ai servizi ITS nel trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto. Restano fuori le questioni di sicurezza nazionale e quelle necessarie per la difesa. Il considerando relativo ai veicoli storici chiarisce inoltre che i veicoli utilizzati principalmente per il loro interesse storico, immatricolati, omologati o messi in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva e delle misure attuative, non sono interessati dalle norme e procedure previste.

Settori prioritari e azioni prioritarie

Gli articoli 2 e 3 e l’allegato I individuano quattro settori prioritari:

  • uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
  • continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
  • applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la security del trasporto;
  • collegamento tra veicolo e infrastruttura di trasporto.

Le azioni prioritarie comprendono servizi di informazione multimodale, servizi di informazione sul traffico in tempo reale, informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, eCall interoperabile, servizi di informazione per parcheggi sicuri per automezzi pesanti e veicoli commerciali, nonché servizi di prenotazione per tali aree di sosta. L’allegato I specifica il contenuto operativo atteso di ciascun filone, ad esempio lo scambio elettronico transfrontaliero di dati, l’aggiornamento tempestivo delle informazioni e l’integrazione con la cartografia digitale.

Definizioni tecniche rilevanti

L’articolo 4 fornisce un apparato definitorio molto ampio, funzionale alla standardizzazione del settore. Tra le definizioni più rilevanti figurano quelle di ITS, interoperabilità, applicazione ITS, servizio ITS, fornitore di servizi ITS, utente ITS, utenti della strada vulnerabili, piattaforma, architettura, interfaccia, compatibilità, continuità dei servizi, dati stradali, dati sul traffico, dati di viaggio, specifica e norma. Per i professionisti, tali definizioni sono centrali perché delimitano l’oggetto delle future misure tecniche e degli obblighi di recepimento nazionale.

Obblighi degli Stati membri sulla diffusione

Ai sensi dell’articolo 5, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le specifiche adottate dalla Commissione siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS al momento della diffusione, nel rispetto dei principi dell’allegato II. La norma, però, conserva espressamente la potestà statale di decidere se diffondere o meno le applicazioni e i servizi ITS sul proprio territorio. In attesa delle specifiche, gli Stati membri devono inoltre cooperare nei settori prioritari.

Specifiche, criteri e margini di discrezionalità

L’articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di adottare le specifiche necessarie a garantire compatibilità, interoperabilità e continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS. La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013 e, entro 12 mesi dall’adozione delle specifiche per un’azione prioritaria, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di diffusione dell’azione medesima, sulla base di una valutazione d’impatto con analisi costi-benefici.

Le specifiche possono contenere:

  • disposizioni funzionali, che descrivono ruoli e flussi informativi;
  • disposizioni tecniche, che forniscono i mezzi tecnici per rispettare le prescrizioni funzionali;
  • disposizioni organizzative, relative agli obblighi procedurali;
  • disposizioni sui servizi, con i livelli di servizio e il contenuto delle applicazioni.

È inoltre previsto che, ove opportuno, le specifiche indichino le condizioni alle quali gli Stati membri possono introdurre norme supplementari sul proprio territorio, previa notifica alla Commissione, purché tali norme non ostacolino l’interoperabilità. La Commissione deve effettuare una valutazione d’impatto corredata di analisi costi-benefici prima dell’adozione delle specifiche.

Normazione, misure non vincolanti e governance

L’articolo 8 prevede che la Commissione chieda agli enti di normazione competenti di elaborare rapidamente le norme necessarie, in conformità alla direttiva 98/34/CE, e nel rispetto dei principi dell’allegato II. L’articolo 9 consente alla Commissione di adottare orientamenti e altre misure non vincolanti per facilitare la cooperazione tra Stati membri.

La governance è completata dall’articolo 15, che istituisce il comitato europeo sugli ITS, e dall’articolo 16, che prevede un gruppo consultivo europeo sugli ITS composto da rappresentanti di fornitori, utenti, operatori, imprese produttrici, parti sociali, associazioni professionali e autorità locali. Il considerando relativo al coordinamento evidenzia inoltre l’esigenza di coerenza con altri comitati settoriali dell’Unione.

Privacy, protezione dei dati e riutilizzo dell’informazione pubblica

L’articolo 10 impone agli Stati membri di garantire che il trattamento dei dati personali nel funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS sia conforme al diritto UE, in particolare alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Devono essere assicurate protezioni contro accessi non autorizzati, alterazioni e perdite; è incoraggiato l’uso di dati anonimi e il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario per il funzionamento degli ITS. Per i dati personali di categorie particolari, gli Stati membri devono garantire il rispetto delle regole sul consenso. Si applica inoltre la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Responsabilità

L’articolo 11 dispone che le questioni di responsabilità relative alla diffusione e all’utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS disciplinati dalle specifiche siano trattate conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 85/374/CEE sui prodotti difettosi, oltre che alla normativa nazionale pertinente. La direttiva, quindi, non uniforma direttamente il regime di responsabilità, ma impone un coordinamento con il diritto esistente.

Atti delegati e controllo istituzionale

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati per le specifiche. Il potere è conferito per sette anni a decorrere dal 27 agosto 2010; Parlamento europeo e Consiglio possono revocarlo o formulare obiezioni entro i termini indicati. Il sistema è costruito in modo da garantire controllo politico sulle specifiche tecniche adottate dalla Commissione.

Relazioni e monitoraggio

L’articolo 17 prevede obblighi informativi stringenti per gli Stati membri: una relazione entro il 27 agosto 2011 sulle attività e i progetti nazionali nei settori prioritari, e entro il 27 agosto 2012 informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i cinque anni successivi. Dopo la prima relazione, il reporting è triennale. La Commissione deve a sua volta presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione triennale sull’attuazione della direttiva, comprensiva di analisi su funzionamento, risorse finanziarie e necessità di modifica. Entro il 27 febbraio 2011 la Commissione adotta inoltre un programma di lavoro con obiettivi e date di attuazione annuali.

Recepimento, entrata in vigore e adempimenti nazionali

Il termine di recepimento fissato dall’articolo 18 è il 27 febbraio 2012. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri.

Principi dell’allegato II

L’allegato II enuncia i criteri vincolanti di indirizzo per specifiche, normazione e diffusione: efficacia, efficienza in termini di costi, proporzionalità, continuità dei servizi, interoperabilità, retrocompatibilità, rispetto delle infrastrutture nazionali e delle caratteristiche delle reti esistenti, parità di accesso per gli utenti della strada vulnerabili, maturità tecnica, qualità della sincronizzazione e del posizionamento, intermodalità e coerenza con le politiche e norme dell’Unione. Questi principi sono la chiave interpretativa delle future specifiche e dei margini di intervento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e ambito

L’articolo 1 istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell’utilizzo coordinati e coerenti degli ITS nell’Unione, in particolare attraverso le frontiere tra Stati membri. La direttiva prevede l’elaborazione di specifiche per le azioni rientranti nei settori prioritari e, se del caso, di norme necessarie. Si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto, fatti salvi sicurezza nazionale e difesa.

Settori e azioni prioritarie

Gli articoli 2 e 3 individuano quattro settori prioritari: uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la security del trasporto; collegamento tra veicoli e infrastruttura di trasporto. Sono inoltre indicate sei azioni prioritarie, tra cui servizi di informazione multimodale, informazioni sul traffico in tempo reale, informazioni universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, eCall interoperabile, servizi di informazione e prenotazione per aree di parcheggio sicure per automezzi pesanti e veicoli commerciali.

Definizioni chiave

L’articolo 4 fornisce definizioni di ITS, interoperabilità, applicazione ITS, servizio ITS, fornitori di servizi ITS, utenti ITS, utenti della strada vulnerabili, dispositivo nomade, piattaforma, architettura, interfaccia, compatibilità, continuità dei servizi, dati stradali, dati sul traffico, dati di viaggio, specifica e norma. Tali definizioni sono centrali per delimitare il perimetro tecnico e operativo degli obblighi successivi.

Diffusione degli ITS e discrezionalità degli Stati membri

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le specifiche adottate dalla Commissione siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS al momento della diffusione, conformemente ai principi dell’allegato II. Tuttavia, resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se diffondere o meno le applicazioni e i servizi ITS nel proprio territorio. Gli Stati membri devono inoltre sforzarsi di cooperare nei settori prioritari finché non siano adottate specifiche.

Specifiche tecniche e atti delegati

L’articolo 6 stabilisce che la Commissione adotta le specifiche necessarie per garantire compatibilità, interoperabilità e continuità degli ITS, inizialmente per le azioni prioritarie. È previsto che la Commissione si prefigga di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013; entro 12 mesi dall’adozione delle specifiche per un’azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio previa valutazione d’impatto e analisi costi-benefici. Le specifiche possono contenere disposizioni funzionali, tecniche, organizzative e di servizio, e possono prevedere, in condizioni determinate e previa notifica, norme supplementari nazionali purché non ostacolino l’interoperabilità.

Norme, misure non vincolanti e consultazione

L’articolo 8 prevede il ricorso a enti di normazione competenti per sviluppare le norme necessarie all’interoperabilità, compatibilità e continuità, mentre l’articolo 9 consente alla Commissione di adottare orientamenti e altre misure non vincolanti per facilitare la cooperazione tra Stati membri. Gli articoli 15 e 16 disciplinano il comitato europeo sugli ITS e il gruppo consultivo europeo sugli ITS, che supportano la Commissione sul piano tecnico e commerciale.

Tutela dei dati personali, privacy e riutilizzo delle informazioni

L’articolo 10 impone agli Stati membri di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, con protezione contro accessi non autorizzati, alterazioni o perdite. È incoraggiato l’uso di dati anonimi; i dati personali possono essere trattati solo nella misura necessaria al funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. Si applica inoltre la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Responsabilità

L’articolo 11 dispone che gli Stati membri assicurino che le questioni di responsabilità connesse alla diffusione e all’utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS previste dalle specifiche siano trattate conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, e alla normativa nazionale pertinente.

Controllo della delega, revoca e obiezioni

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano il potere della Commissione di adottare atti delegati per le specifiche, conferito per sette anni a decorrere dal 27 agosto 2010. Parlamento europeo e Consiglio possono revocare la delega o formulare obiezioni entro i termini previsti; in mancanza di obiezioni l’atto delegato è pubblicato e entra in vigore alla data stabilita.

Relazioni, monitoraggio e programma di lavoro

L’articolo 17 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 27 agosto 2011 una relazione sulle attività e i progetti nazionali nei settori prioritari e, entro il 27 agosto 2012, informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni. In seguito, essi riferiscono ogni tre anni sui progressi. La Commissione deve presentare ogni tre anni una relazione sull’attuazione della direttiva e adottare un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011.

Recepimento e entrata in vigore

L’articolo 18 fissa il termine di recepimento al 27 febbraio 2012. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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