Direttiva 2010/46
Direttiva 2010/46/UE della Commissione, del 2 luglio 2010 , che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, adeguando gli elenchi delle specie ai più recenti protocolli di prova dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV. L’obiettivo è mantenere coerenti gli standard tecnici per l’esame delle varietà vegetali utilizzati dagli Stati membri per i cataloghi nazionali. La direttiva fissa un termine di recepimento al 31 dicembre 2010 e prevede l’applicazione delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2011, con una deroga transitoria per gli esami già iniziati prima di tale data.
Aggiornamento degli allegati tecnici delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE sui caratteri minimi e sulle condizioni minime per l’esame DUS di varietà di specie agricole e orticole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulle modalità di esame delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali ai fini della direttiva 2002/53/CE (specie di piante agricole) e della direttiva 2002/55/CE (sementi di ortaggi). Riguarda specificamente le varietà delle specie elencate negli allegati modificati, imponendo l’allineamento ai protocolli di prova dell’UCVV o, per le specie non coperte, alle linee direttrici UPOV. Sono previste esclusivamente disposizioni transitorie per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2011.
Aggiornamento degli allegati tecnici sulle prove varietali
La direttiva 2010/46/UE della Commissione modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che fissano le modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere allineati i criteri tecnici per l’esame delle varietà alle più recenti linee direttrici dell’UCVV e dell’UPOV, che nel frattempo hanno adottato nuovi protocolli e aggiornato quelli esistenti.
Obiettivo e quadro normativo di riferimento
La direttiva non introduce un sistema nuovo, ma aggiorna il contenuto tecnico degli allegati delle direttive del 2003. In concreto, mira a garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali degli Stati membri continuino a essere esaminate secondo standard armonizzati a livello UE o, in mancanza di protocolli UCVV, secondo le linee direttrici UPOV. Il riferimento funzionale resta l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda gli esami delle varietà di specie agricole e orticole ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali e dell’armonizzazione delle condizioni di esame. L’aggiornamento opera attraverso la sostituzione degli allegati tecnici che elencano le specie soggette ai protocolli di prova UCVV e quelle soggette alle linee direttrici UPOV.
Gli allegati contengono elenchi dettagliati di specie, con nome scientifico, nome comune e riferimento al protocollo o alle linee direttrici applicabili. Tra le specie aggiornate figurano, per esempio, pisello da foraggio, colza, girasole, frumento, mais e patata nella parte UCVV, nonché varie specie foraggere e orticole nella parte UPOV.
Contenuto degli obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a conformarsi al nuovo testo. Il termine di trasposizione è fissato al 31 dicembre 2010.
Gli obblighi operativi principali sono:
- adottare e pubblicare le misure nazionali entro il 31 dicembre 2010;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza;
- applicare le nuove disposizioni dal 1° gennaio 2011;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva lascia agli Stati membri margini limitati di discrezionalità soprattutto sulle modalità formali del rinvio all’atto europeo, mentre il risultato da conseguire è vincolato: adeguare gli standard tecnici di esame alle versioni aggiornate dei protocolli e delle linee direttrici indicate negli allegati.
Disciplina transitoria
È prevista una clausola transitoria specifica: per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione anteriore alla modifica. La norma consente quindi di evitare effetti retroattivi sulle procedure già avviate, rimettendo agli Stati la scelta applicativa nei limiti temporali indicati.
Allegati e aggiornamento tecnico delle specie
La parte A dell’allegato sostituisce l’allegato I e l’allegato II della direttiva 2003/90/CE con un nuovo elenco di specie agricole che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV o, in mancanza, alle linee direttrici UPOV. La parte B sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con un nuovo elenco di specie orticole e relative linee tecniche applicabili.
La direttiva richiama espressamente che il testo dei protocolli UCVV è consultabile sul sito dell’UCVV e che il testo delle linee direttrici UPOV è consultabile sul sito dell’UPOV.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
Gli articoli 1 e 2 sostituiscono integralmente gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE con i testi contenuti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell’allegato della presente direttiva. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie soggette ai protocolli UCVV e alle linee direttrici UPOV.
Regime transitorio per esami già avviati
Ai sensi dell’articolo 3, per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2011 gli Stati membri possono continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alla modifica. La disposizione lascia agli Stati membri la scelta di avvalersi o meno della disciplina previgente per tali procedure già in corso.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° gennaio 2011. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che gli Stati membri ne sono destinatari.
Aggiornamento delle specie soggette ai protocolli UCVV
La parte A dell’allegato sostituisce gli elenchi relativi alle specie agricole e orticole che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV, includendo specie e varietà specifiche e i relativi protocolli tecnici aggiornati.
Aggiornamento delle specie soggette alle linee direttrici UPOV
La parte B dell’allegato sostituisce gli elenchi delle specie che devono conformarsi alle linee direttrici dell’UPOV per gli esami, aggiornando anch’essa le specie interessate e i riferimenti alle linee direttrici tecniche applicabili.
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