Direttiva 2010/43
Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1 ° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme di dettaglio per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE in materia di OICVM, armonizzando l’organizzazione interna delle società di gestione, la prevenzione dei conflitti di interesse, le regole di condotta e la gestione dei rischi. Essa disciplina inoltre il trattamento degli ordini, gli incentivi, la documentazione delle operazioni e il contenuto essenziale dell’accordo con il depositario. Le norme sono impostate in modo proporzionato, lasciando agli Stati membri margini di adattamento in funzione della natura, dimensione e complessità dell’attività. Il termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2011.
Modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE in materia di requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione del rischio e accordi tra depositario e società di gestione degli OICVM.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle società di gestione che gestiscono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. Il capo V si applica anche ai depositari che svolgono le loro funzioni ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 3, della direttiva 2009/65/CE. Talune disposizioni si applicano mutatis mutandis anche alle società di investimento che non abbiano designato una società di gestione autorizzata; in tal caso, il riferimento alla "società di gestione" si intende riferito alla "società di investimento". La disciplina riguarda dunque l’organizzazione interna, i controlli, la gestione del rischio, i conflitti di interesse, la condotta operativa e il contenuto minimo dell’accordo scritto con il depositario.
Direttiva 2010/43/UE della Commissione: requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione del rischio e accordo con il depositario per gli OICVM
La direttiva costituisce un atto di esecuzione della direttiva 2009/65/CE in materia di OICVM e mira a uniformare, con un approccio proporzionato, l’assetto organizzativo e operativo delle società di gestione. Il considerando evidenzia l’intento di allineare la disciplina a quella già adottata nel settore dei servizi di investimento, tenendo conto della specificità della gestione collettiva del risparmio.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva precisa le modalità applicative delle disposizioni della direttiva 2009/65/CE relative a:
- requisiti organizzativi e controlli interni;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- regole di condotta e diligenza verso gli OICVM e i detentori di quote;
- gestione dei rischi, incluse le metriche di esposizione complessiva e rischio di controparte;
- contenuto minimo dell’accordo tra depositario e società di gestione.
Il testo è strutturato in modo da lasciare agli Stati membri margini di adattamento, soprattutto in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività della società di gestione e degli OICVM amministrati.
Ambito di applicazione e definizioni rilevanti
La direttiva si applica alle società di gestione di OICVM ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. Il capo V si estende anche ai depositari. Inoltre, alcune disposizioni si applicano mutatis mutandis alle società di investimento che non abbiano designato una società di gestione autorizzata, nel qual caso i riferimenti alla società di gestione vanno letti come riferiti alla società di investimento.
L’articolo 3 introduce definizioni essenziali per l’operatività del sistema, tra cui:
- cliente;
- detentore di quote;
- soggetto rilevante;
- alta dirigenza;
- funzione di vigilanza;
- rischio di controparte, di liquidità, di mercato e operativo.
Procedure organizzative, risorse e controlli interni
Gli Stati membri devono imporre alle società di gestione una serie di obblighi organizzativi, tra cui:
- strutture decisionali e gerarchiche chiare e documentate;
- meccanismi di controllo interno efficaci;
- informativa interna e circolazione delle informazioni adeguate;
- registrazioni ordinate dell’attività e dell’organizzazione interna;
- tutela della sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni;
- politiche di continuità operativa;
- politiche e procedure contabili idonee a produrre tempestivamente relazioni finanziarie corrette.
Le società devono inoltre impiegare personale qualificato e disporre di risorse adeguate, anche per controllare efficacemente attività esternalizzate. La periodicità del riesame dei sistemi, dei controlli e delle procedure è espressamente richiesta.
Funzione di conformità, audit interno e gestione dei rischi
La direttiva impone una funzione permanente di controllo della conformità, che deve essere efficace, indipendente e dotata di risorse adeguate. Tale funzione deve monitorare il rischio di mancata osservanza della disciplina OICVM, assistere i soggetti rilevanti e riferire almeno annualmente all’alta dirigenza.
La funzione di audit interno è richiesta quando appropriata e proporzionata rispetto alla natura, dimensione e complessità dell’attività. Essa deve verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di controllo interno e formulare raccomandazioni.
È inoltre obbligatoria una funzione permanente di gestione dei rischi, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle unità operative, salvo deroga autorizzabile se proporzionata e supportata da idonee salvaguardie contro i conflitti di interesse. Tale funzione:
- attua le politiche di gestione dei rischi;
- controlla il rispetto dei limiti di rischio;
- supporta il consiglio di amministrazione nella definizione del profilo di rischio;
- riferisce periodicamente agli organi societari sull’andamento dei rischi e sulle eventuali violazioni.
Operazioni personali, registrazioni e tenuta dei registri
La direttiva disciplina in modo dettagliato le operazioni personali dei soggetti rilevanti, vietandole quando vi siano conflitti di interesse, abuso o non corretta divulgazione di informazioni riservate o incompatibilità con gli obblighi derivanti dalla normativa UE. Le società di gestione devono adottare procedure che garantiscano la conoscenza delle restrizioni, la tempestiva informativa delle operazioni personali e la loro registrazione.
Sul piano documentale, sono previste regole rigorose per:
- la registrazione immediata delle operazioni di portafoglio;
- la registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso;
- la conservazione dei registri per almeno cinque anni;
- l’estensione del periodo di conservazione in casi eccezionali su richiesta dell’autorità competente;
- la conservazione su supporti che garantiscano recuperabilità, tracciabilità delle modifiche e impossibilità di manipolazione.
Conflitti di interesse e strategia di voto
Gli Stati membri devono imporre alle società di gestione di:
- identificare i tipi di conflitto di interesse secondo criteri minimi indicati dalla direttiva;
- adottare una politica scritta, efficace e proporzionata di gestione dei conflitti;
- assicurare l’indipendenza dei soggetti coinvolti in attività potenzialmente confliggenti;
- tenere un registro delle attività che possano generare conflitti di interesse pregiudizievoli.
Quando le misure organizzative non bastano a prevenire il rischio di pregiudizio, l’alta dirigenza o altro organo interno competente deve essere informato immediatamente e deve adottare le decisioni necessarie per garantire il miglior interesse dell’OICVM e dei detentori di quote. La società deve poi motivare la decisione agli investitori mediante supporto durevole.
È inoltre richiesta una strategia efficace per l’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti dagli OICVM, da esercitare nell’esclusivo beneficio dell’organismo. Una sintesi della strategia deve essere disponibile agli investitori gratuitamente.
Regole di condotta verso OICVM e detentori di quote
La direttiva rafforza il dovere di agire nell’interesse degli OICVM e dei loro detentori di quote. Le società di gestione devono garantire:
- pari trattamento tra i detentori di quote;
- prevenzione di abusi che minaccino stabilità e integrità del mercato;
- modelli tariffari e sistemi di valutazione equi, corretti e trasparenti;
- assenza di costi ingiustificati a carico degli OICVM e dei detentori di quote.
Il dovere di diligenza richiede una selezione e un monitoraggio continui degli investimenti con elevato grado di attenzione, conoscenza adeguata delle attività in cui gli OICVM investono e procedure scritte per garantire che le decisioni di investimento siano coerenti con obiettivi, strategia e limiti di rischio. In caso di ricorso a terzi per attività di gestione del rischio, la società deve verificarne competenze e capacità e monitorarne costantemente la qualità della prestazione.
Ordini di sottoscrizione e rimborso, best execution e gestione degli ordini
Quando la società esegue ordini di sottoscrizione o rimborso impartiti dal detentore di quote, deve inviare una conferma su supporto durevole non appena possibile e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione, con contenuti informativi minimi stabiliti dalla direttiva. Per gli ordini periodici, la comunicazione può essere semestrale.
Per l’esecuzione delle decisioni di negoziazione a nome dell’OICVM e per la trasmissione di ordini a terzi, la società deve adottare tutte le misure ragionevoli per conseguire il miglior risultato possibile, tenendo conto di prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione e natura dell’ordine. Deve inoltre:
- adottare e riesaminare annualmente una politica di esecuzione o di trasmissione degli ordini;
- ottenere l’approvazione preventiva della società di investimento per la politica di esecuzione, ove applicabile;
- fornire agli investitori informazioni adeguate sulla politica e sulle sue modifiche rilevanti;
- monitorare regolarmente l’efficacia delle disposizioni adottate;
- dimostrare di aver eseguito gli ordini conformemente alla politica.
La direttiva disciplina anche la gestione degli ordini:
- esecuzione immediata, equa e rapida;
- corretta assegnazione e registrazione;
- divieto di uso scorretto delle informazioni su ordini pendenti;
- regole su aggregazione e allocazione, con tutela contro effetti pregiudizievoli;
- priorità dell’allocazione a favore dell’OICVM o del cliente rispetto al conto proprio in caso di esecuzione parziale, salvo dimostrazione di condizioni altrimenti non ottenibili.
Incentivi e benefici non monetari
Sono vietati compensi, commissioni e benefici non monetari che possano compromettere il dovere della società di agire onestamente, equamente e professionalmente nell’interesse degli OICVM. Le eccezioni riguardano:
- pagamenti o benefici verso o da OICVM;
- incentivi di terzi, solo se comunicati in modo chiaro, completo e comprensibile prima del servizio e se idonei a migliorare la qualità del servizio senza ostacolare il corretto adempimento degli obblighi;
- compensi necessari alla prestazione del servizio o imposti da obblighi legali o regolamentari.
Accordo tra depositario e società di gestione
Il capo V stabilisce il contenuto minimo dell’accordo scritto previsto dalla direttiva 2009/65/CE. L’accordo deve disciplinare almeno:
- le procedure operative e di custodia;
- le modalità di modifica del regolamento del fondo o del prospetto;
- i flussi informativi tra depositario e società di gestione;
- l’accesso alle informazioni necessarie alle rispettive funzioni;
- le procedure di controllo e valutazione dell’attività della controparte;
- lo scambio di informazioni, la riservatezza e gli obblighi antiriciclaggio;
- il ricorso a terzi;
- durata, modifica, cessazione e trasferimento del rapporto a un altro depositario;
- legge applicabile, individuata nella normativa dello Stato membro di origine dell’OICVM;
- eventuale trasmissione elettronica delle informazioni, con obbligo di registrazione.
Gli Stati membri possono consentire che l’accordo copra più OICVM, purché gli organismi siano elencati. Possono anche consentire che alcuni dettagli operativi siano disciplinati in un accordo scritto separato.
Gestione dei rischi, esposizione complessiva e controparte
La direttiva impone una politica di gestione dei rischi adeguata e documentata, idonea a identificare tutti i rischi rilevanti per gli OICVM. La politica deve includere, tra l’altro:
- tecniche, strumenti e disposizioni per la misurazione e il controllo dei rischi;
- ripartizione delle responsabilità in materia di risk management;
- contenuto, frequenza e destinatari delle relazioni della funzione di rischio.
Le società devono valutare, sorvegliare e riesaminare periodicamente l’adeguatezza della politica e notificare alle autorità competenti le modifiche importanti. Il sistema di gestione dei rischi deve includere:
- misure e procedure per misurare e gestire i rischi in ogni momento;
- test a posteriori, stress test e analisi di scenario, ove appropriato;
- un sistema documentato di limiti interni;
- procedure correttive immediate in caso di violazione, presente o prevista, dei limiti;
- una gestione del rischio di liquidità idonea a garantire il rispetto dell’obbligo di rimborso in qualsiasi momento.
Per il calcolo dell’esposizione complessiva, la direttiva consente il metodo degli impegni, il VaR o altre metodologie avanzate autorizzate, purché il metodo sia coerente con la strategia di investimento, la complessità dei derivati e la composizione del portafoglio. L’esposizione complessiva va calcolata almeno quotidianamente.
La disciplina sul rischio di controparte prevede regole specifiche per i derivati OTC, incluse:
- calcolo sulla base del valore positivo mark-to-market;
- possibilità di compensazione se esistono mezzi giuridici per far valere gli accordi;
- uso di garanzie collaterali liquide, ove autorizzato;
- considerazione delle garanzie trasferite e delle esposizioni sottostanti nel calcolo dei limiti.
Valutazione dei derivati OTC e informativa periodica alle autorità
Gli strumenti derivati OTC devono essere valutati con procedure adeguate, trasparenti, eque, accurate e indipendenti, non fondate unicamente sulle quotazioni della controparte. Le procedure devono essere documentate e, se attività di valutazione sono affidate a terzi, restano fermi gli obblighi di controllo e di diligenza della società di gestione.
La società deve inoltre inviare alle autorità competenti, almeno annualmente, un’informativa contenente un quadro veritiero e corretto sui tipi di derivati utilizzati, sui rischi sottostanti, sui limiti quantitativi e sui metodi scelti per misurare i rischi connessi. Le autorità devono verificare regolarità e completezza dei dati e possono intervenire se necessario.
Recezione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2011 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali, insieme a una tavola di concordanza. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità di esecuzione
La direttiva fissa norme di esecuzione della direttiva 2009/65/CE su quattro blocchi principali: requisiti organizzativi e procedure interne; criteri per correttezza, competenza e gestione dei conflitti di interesse; contenuto dell’accordo tra depositario e società di gestione; procedure e tecniche della gestione dei rischi, inclusi i criteri di adeguatezza e i sistemi di misurazione. Il testo è costruito per allineare, per quanto possibile, il regime OICVM a quello già vigente nei servizi di investimento, soprattutto alla direttiva 2004/39/CE e alla direttiva 2006/73/CE.
Ambito soggettivo e definizioni
L’ambito comprende società di gestione OICVM e, per il capo V, anche i depositari. Sono estese alcune norme anche alle società di investimento prive di società di gestione. L’articolo 3 introduce definizioni operative rilevanti per l’applicazione della disciplina, tra cui "cliente", "detentore di quote", "soggetto rilevante", "alta dirigenza", "funzione di vigilanza" e le nozioni di rischio di controparte, di liquidità, di mercato e operativo.
Organizzazione interna, risorse e controlli
Gli Stati membri devono imporre alle società di gestione una struttura organizzativa chiara e documentata, meccanismi di controllo interno efficaci, procedure di informativa interna e registrazioni ordinate dell’attività. Devono inoltre assicurare la protezione di sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni, una politica di continuità operativa, politiche contabili idonee e un riesame periodico dell’efficacia dei sistemi. La società deve disporre di personale qualificato e di risorse adeguate, anche per controllare attività affidate a terzi.
Controllo della conformità, audit interno e gestione dei rischi
La direttiva impone una funzione permanente e indipendente di controllo della conformità, con compiti di verifica, consulenza e relazione almeno annuale all’alta dirigenza. La funzione di audit interno è richiesta se appropriata e proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell’attività. È inoltre obbligatoria una funzione permanente di gestione dei rischi, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle unità operative, salvo deroga proporzionata autorizzabile dagli Stati membri con adeguate salvaguardie contro i conflitti di interesse.
Operazioni personali e registrazione delle operazioni
Sono previste restrizioni sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti, in particolare quando vi siano conflitti di interesse o accesso a informazioni privilegiate o riservate. Le società di gestione devono notificare, registrare e controllare tali operazioni, prevedendo anche obblighi in capo a eventuali terzi incaricati. Inoltre, devono registrare immediatamente le operazioni di portafoglio e gli ordini di sottoscrizione e rimborso, conservando i registri per almeno cinque anni, con possibile estensione da parte delle autorità competenti in casi eccezionali.
Conflitti di interesse e strategia di voto
Gli Stati membri devono imporre criteri minimi per identificare i conflitti di interesse, una politica scritta ed efficace di gestione dei conflitti, misure di indipendenza, separazione delle funzioni, controlli sulle informazioni e registri delle attività potenzialmente conflittuali. Quando le misure organizzative non bastano, l’alta dirigenza deve essere informata e la decisione motivata verso gli investitori. La direttiva richiede inoltre una strategia efficace per l’esercizio dei diritti di voto, nell’esclusivo beneficio dell’OICVM, con informativa gratuita agli investitori.
Regole di condotta e protezione degli investitori
Le società di gestione devono trattare in modo paritario i detentori di quote, evitare addebiti ingiustificati e prevenire abusi che possano minacciare integrità e stabilità del mercato. Devono agire con elevata diligenza nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti, conoscere adeguatamente le attività in cui gli OICVM investono e formalizzare politiche scritte di due diligence. Per gli ordini di sottoscrizione e rimborso, sono previsti avvisi su supporto durevole, contenuti informativi minimi e, per gli ordini periodici, invii almeno semestrali.
Best execution e gestione degli ordini
Le società di gestione devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando eseguono direttamente decisioni di negoziazione o trasmettono ordini a terzi, considerando prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione e natura dell’ordine. Devono predisporre politiche di esecuzione/trasmissione, riesaminarle almeno annualmente e dimostrare la conformità alla propria politica. Sono disciplinate anche l’immediata ed equa esecuzione, il corretto trattamento degli ordini pendenti, l’aggregazione e l’allocazione degli ordini, con priorità per gli ordini di OICVM rispetto al conto proprio in caso di esecuzione parziale.
Incentivi
Sono vietati compensi, commissioni o benefici non monetari che compromettano il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nell’interesse degli OICVM, salvo eccezioni tassative: pagamenti verso o da OICVM; incentivi di terzi comunicati in modo chiaro e idonei ad accrescere la qualità del servizio senza ostacolarne il corretto svolgimento; compensi accessori necessari alla prestazione del servizio o a obblighi legali e regolamentari. È ammessa una comunicazione sintetica delle condizioni essenziali, se accompagnata dall’impegno a fornire dettagli su richiesta.
Accordo tra depositario e società di gestione
Il capo V definisce il contenuto minimo dell’accordo scritto tra depositario e società di gestione. L’accordo deve disciplinare procedure operative, flussi informativi, riservatezza, obblighi antiriciclaggio, eventuale ricorso a terzi, modifiche e cessazione del rapporto, condizioni per il passaggio a un altro depositario, legge applicabile e trasmissione elettronica delle informazioni. È prevista la possibilità che l’accordo copra più OICVM, con elenco degli organismi interessati, e che alcuni dettagli siano contenuti in un accordo scritto distinto. La legge applicabile è quella dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Gestione dei rischi, esposizione complessiva e rischio di controparte
Le società di gestione devono adottare una politica di gestione dei rischi adeguata e documentata, che copra rischio di mercato, liquidità, controparte e ogni altro rischio rilevante, con procedure per valutazione, sorveglianza e riesame periodici. Devono misurare l’esposizione complessiva almeno una volta al giorno e possono utilizzare metodo degli impegni, VaR o altre metodologie avanzate autorizzate; il metodo va scelto in funzione della strategia di investimento e della complessità dei derivati utilizzati. Sono disciplinate le tecniche di misurazione, gli stress test, il sistema di limiti interni, il rischio di liquidità e la conformità del profilo di liquidità alla politica di rimborso. Il rischio di controparte su derivati OTC va misurato con regole specifiche su mark-to-market, compensazione e garanzie collaterali.
Valutazione dei derivati OTC e informativa alle autorità
Gli strumenti derivati OTC devono essere valutati con procedure indipendenti, adeguate, trasparenti ed eque, non fondate unicamente sulle quotazioni fornite dalla controparte. Le regole richiedono documentazione delle procedure e attribuiscono alla funzione di gestione dei rischi compiti specifici. Le società di gestione devono inoltre trasmettere almeno annualmente alle autorità competenti informazioni sui tipi di derivati utilizzati, sui rischi sottostanti, sui limiti quantitativi e sui metodi di valutazione del rischio; le autorità verificano regolarità e completezza delle informazioni.
Termine di recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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