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direttiva

Direttiva 2010/41

Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 , sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

Normativa europea32010L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro per l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro autonomo e nella collaborazione dei coniugi o conviventi all’attività d’impresa. Sostituisce la direttiva 86/613/CEE, ampliando la tutela contro discriminazione diretta e indiretta, molestie e molestie sessuali, e introducendo obblighi minimi su protezione sociale e indennità di maternità. Riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità significativo sull’organizzazione concreta dei sistemi, ma impone standard minimi e un termine di recepimento al 5 agosto 2012, con una possibile proroga fino al 5 agosto 2014 per alcune misure.

Parità di trattamento tra uomini e donne nell’esercizio di attività autonome e tutela connessa per coniugi/conviventi che collaborano all’impresa, con particolare riguardo a protezione sociale, maternità e rimedi contro la discriminazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai lavoratori autonomi, intesi come chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un’attività lucrativa per proprio conto, e ai coniugi dei lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai loro conviventi non salariati né soci, purché partecipino abitualmente, alle condizioni della legislazione nazionale, all’attività del lavoratore autonomo svolgendo compiti identici o complementari. Riguarda i settori del lavoro autonomo e della partecipazione all’impresa familiare, per gli aspetti non già disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE; resta fermo quanto previsto dalla direttiva 2004/113/CE per l’accesso a beni e servizi e loro fornitura. Sono esclusi, in quanto già coperti da altri atti, i profili disciplinati dalle altre direttive dell’Unione sulla parità di trattamento; la direttiva non incide sull’organizzazione dei sistemi nazionali di protezione sociale, che resta competenza degli Stati membri.

Parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma

La direttiva 2010/41/UE sostituisce la direttiva 86/613/CEE e aggiorna il quadro unionale sulla parità di trattamento nel lavoro autonomo e nella collaborazione all’impresa familiare. L’obiettivo è garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione fondata sul sesso, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall’atto.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la disciplina precedente si era rivelata poco efficace per lavoratori autonomi, coniugi e, se riconosciuti dal diritto nazionale, conviventi collaboratori. La direttiva mira quindi a chiarire e rafforzare la tutela, anche per contrastare discriminazioni e molestie in ambiti diversi dal lavoro subordinato, senza incidere sulle competenze nazionali in materia di organizzazione dei sistemi di protezione sociale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai lavoratori autonomi e ai coniugi dei lavoratori autonomi; ove il diritto nazionale li riconosca, anche ai conviventi non salariati né soci che partecipino abitualmente all’attività dell’impresa svolgendo compiti identici o complementari. La disciplina riguarda gli aspetti del lavoro autonomo non già coperti dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE. Per l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura continua a operare la direttiva 2004/113/CE.

Nozioni rilevanti e divieti

L’articolo 3 definisce discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e molestie sessuali. L’articolo 4 stabilisce che non può esservi alcuna discriminazione fondata sul sesso, né nel settore pubblico né nel settore privato, con riferimento anche alla creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di un’impresa e all’avvio o ampliamento di altre attività autonome. Le molestie, le molestie sessuali e l’ordine di discriminare sono considerate discriminazione e sono vietate.

Misure facoltative e tutela dell’organizzazione societaria

L’articolo 5 autorizza gli Stati membri a mantenere o adottare misure di azione positiva, ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE, per promuovere una parità effettiva e completa, anche sostenendo l’imprenditoria femminile. L’articolo 6 impone inoltre che le condizioni per costituire una società tra coniugi o conviventi non siano più restrittive di quelle previste per la costituzione di una società tra altre persone.

Protezione sociale e maternità

L’articolo 7 riguarda la protezione sociale dei coniugi e dei conviventi collaboratori: se nello Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, essi devono poter beneficiarne secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri possono scegliere tra un modello obbligatorio o volontario.

L’articolo 8 introduce una tutela specifica in materia di maternità. Deve essere garantita una indennità di maternità sufficiente per almeno 14 settimane, così da consentire l’interruzione dell’attività in caso di gravidanza o maternità. La sufficienza è valutata, tra l’altro, in base a:

  • indennità percepibile in caso di interruzione per motivi di salute;
  • perdita media di reddito o profitto rispetto a un periodo comparabile, entro eventuali massimali nazionali;
  • altre indennità familiari previste dalla legislazione nazionale, entro eventuali massimali.

Gli Stati membri devono anche garantire l’accesso a servizi di supplenza temporanea o a servizi sociali esistenti a livello nazionale, che possono sostituire o integrare l’indennità. È prevista la possibilità, per gli Stati, di rendere l’indennità obbligatoria o volontaria.

Tutela giurisdizionale, risarcimento e organismi per la parità

L’articolo 9 impone l’accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi per chi ritenga di aver subito una perdita o un danno per mancata applicazione del principio di parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto contestato; gli Stati possono prevedere procedure di conciliazione. Le associazioni e gli organismi legittimati possono agire per conto o a sostegno della vittima con il suo consenso.

L’articolo 10 richiede che la persona lesa ottenga un indennizzo o risarcimento reale ed effettivo, dissuasivo e proporzionato, senza limiti massimi predeterminati. L’articolo 11 estende agli ambiti della direttiva le competenze degli organismi per la parità già previsti dalla direttiva 2006/54/CE, includendo assistenza indipendente alle vittime, indagini, relazioni, raccomandazioni e cooperazione con gli organismi europei competenti.

Mainstreaming, informazione e livello di tutela

Gli articoli 12 e 13 impongono agli Stati membri di integrare l’obiettivo della parità di genere nell’elaborazione e attuazione delle politiche e di diffondere efficacemente le disposizioni adottate e quelle già vigenti. L’articolo 14 ribadisce la natura di standard minimo della direttiva: gli Stati possono prevedere misure più favorevoli e non possono ridurre il livello di protezione già esistente.

Monitoraggio, recepimento e abrogazione della disciplina previgente

Ai sensi dell’articolo 15, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 5 agosto 2015, le informazioni sull’applicazione della direttiva; la Commissione deve presentare una relazione di sintesi entro il 5 agosto 2016, con eventuali proposte di modifica. L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 5 agosto 2012, con possibilità di una proroga fino al 5 agosto 2014, per le misure relative alla protezione sociale dell’articolo 7 e all’indennità di maternità dell’articolo 8 limitatamente a coniugi e conviventi. L’articolo 17 abroga la direttiva 86/613/CEE dal 5 agosto 2012. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quali destinatari.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con altri atti

L’articolo 1 definisce un quadro per l’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che svolgono un’attività autonoma o contribuiscono alla sua esercizio, limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE. Rimane ferma la disciplina della direttiva 2004/113/CE per l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Ambito soggettivo

L’articolo 2 si applica ai lavoratori autonomi e ai coniugi dei lavoratori autonomi; ove riconosciuti dal diritto nazionale, anche ai conviventi, purché non siano salariati né soci e partecipino abitualmente all’attività del lavoratore autonomo svolgendo compiti identici o complementari.

Definizioni di discriminazione e molestie

L’articolo 3 definisce discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e molestie sessuali, recependo nozioni classiche del diritto antidiscriminatorio UE e includendo i comportamenti indesiderati connessi al sesso o a connotazione sessuale.

Principio di parità di trattamento e divieto di molestie

L’articolo 4 vieta ogni discriminazione fondata sul sesso, diretta o indiretta, nei settori pubblico e privato, anche con riferimento alla creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di un’impresa o all’avvio/ampliamento di altra attività autonoma. Le molestie, le molestie sessuali e l’ordine di discriminare sono equiparati a discriminazione e vietati.

Azione positiva

L’articolo 5 consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure di azione positiva ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE per assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, inclusa la promozione dell’imprenditoria femminile.

Costituzione di una società tra coniugi o conviventi

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire che le condizioni per costituire una società tra coniugi, o tra conviventi se riconosciuti dal diritto nazionale, non siano più restrittive di quelle previste per la costituzione di una società tra altre persone, salve le specifiche condizioni di accesso ad attività applicabili a entrambi i sessi in modo eguale.

Protezione sociale dei coniugi e conviventi collaboratori

L’articolo 7 prevede che, quando esista un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, gli Stati membri adottino misure per consentire ai coniugi e ai conviventi di cui all’articolo 2, lettera b), di beneficiarne conformemente al diritto nazionale. Gli Stati possono scegliere se rendere tale protezione obbligatoria o volontaria.

Prestazioni di maternità e servizi di supplenza

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi/conviventi di cui all’articolo 2 una indennità di maternità sufficiente per interrompere l’attività in caso di gravidanza o maternità per almeno 14 settimane. L’indennità è considerata sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a uno dei parametri previsti dal paragrafo 3; gli Stati possono inoltre scegliere se renderla obbligatoria o volontaria e devono garantire l’accesso a servizi di supplenza temporanea o servizi sociali esistenti, che possono costituire alternativa o parte dell’indennità.

Tutela giurisdizionale e legittimazione delle associazioni

L’articolo 9 impone agli Stati membri di assicurare l’accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi, anche dopo la cessazione del rapporto discriminatorio, e consente, secondo il diritto nazionale, che associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche con interesse legittimo agiscano per conto o a sostegno della persona offesa con il suo consenso. Restano salve le norme nazionali sui termini di ricorso.

Risarcimento e indennizzo

L’articolo 10 richiede rimedi effettivi, reali e dissuasivi per il danno derivante da discriminazione fondata sul sesso; il risarcimento non può essere limitato da un massimale prefissato.

Organismi per la parità

L’articolo 11 estende agli ambiti della direttiva le competenze degli organismi di cui all’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, includendo assistenza indipendente alle vittime, inchieste indipendenti, relazioni e raccomandazioni, nonché scambio di informazioni con organismi europei, come l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.

Integrazione della dimensione di genere e informazione

Gli articoli 12 e 13 impongono agli Stati membri di tenere conto attivamente dell’obiettivo della parità tra uomini e donne nell’elaborazione e attuazione delle normative e politiche pertinenti e di diffondere adeguatamente le disposizioni adottate e quelle già vigenti alle persone interessate su tutto il territorio nazionale.

Livello di protezione minimo

L’articolo 14 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli, vietando in ogni caso che l’attuazione della direttiva comporti una riduzione del livello di protezione già garantito contro la discriminazione.

Relazione della Commissione

L’articolo 15 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 5 agosto 2015, tutte le informazioni disponibili sull’applicazione della direttiva. La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 5 agosto 2016, una relazione di sintesi, tenendo conto di eventuali modifiche sulla durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e, se del caso, formulando proposte di modifica della direttiva.

Recepimento e proroga per alcune misure

L’articolo 16 stabilisce il termine generale di recepimento al 5 agosto 2012. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di attuazione e indicare un riferimento alla direttiva nei testi nazionali. In presenza di particolari difficoltà, è prevista una proroga fino al 5 agosto 2014 per conformarsi all’articolo 7 e all’articolo 8 limitatamente alle coniugi e conviventi di cui all’articolo 2, lettera b).

Abrogazione della direttiva 86/613/CEE

L’articolo 17 abroga la direttiva 86/613/CEE con effetto dal 5 agosto 2012 e prevede che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 19 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieuguaglianza di generelavoro autonomoprotezione socialematernitànon discriminazione

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