Direttiva 2010/47
Direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 , recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/47/UE della Commissione aggiorna per ragioni di progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali. Le modifiche riguardano soprattutto il modello standardizzato di relazione di controllo e le prescrizioni tecniche per l’ispezione di freni ed emissioni. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1o gennaio 2012, con margine nella scelta delle modalità di attuazione, fermo restando l’obbligo di risultato imposto dalla direttiva.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, mediante aggiornamento dei modelli di relazione e delle prescrizioni di controllo per freni ed emissioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri per il recepimento delle modifiche agli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità/Unione. Incide sui controlli effettuati su veicoli commerciali delle categorie richiamate nel modello di relazione e nelle prescrizioni tecniche, con particolare riguardo a veicoli di categoria N2, N3, O3, O4, M2 e M3 e, più in generale, alle altre categorie di veicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/30/CE. Non introduce un regime autonomo di controllo, ma modifica gli allegati operativi per i controlli tecnici su strada; gli Stati membri conservano margini di attuazione nella forma del recepimento e in talune scelte tecniche/procedurali previste dagli allegati.
Adeguamento tecnico dei controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali
La direttiva 2010/47/UE della Commissione interviene come atto di aggiornamento tecnico della direttiva 2000/30/CE sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità. La finalità dichiarata è rafforzare sicurezza stradale, tutela dell’ambiente ed equa concorrenza, migliorando l’uniformità e l’efficacia dei controlli alla luce del progresso tecnico.
Obiettivi e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che i veicoli commerciali in circolazione devono essere mantenuti e controllati adeguatamente per garantire prestazioni sicure nel traffico all’interno dell’Unione. La direttiva mira anche a ridurre costi e ritardi per conducenti e imprese, rendendo i controlli di durata ragionevole e aumentando la coerenza tra risultati delle prove, difetti rilevati e caratteristiche specifiche dei veicoli controllati.
Modifica degli allegati della direttiva 2000/30/CE
L’articolo 1 modifica gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE. L’intervento sostituisce integralmente il modello di relazione di controllo tecnico su strada e riscrive le prescrizioni tecniche per i controlli su impianto frenante ed effetti nocivi, con particolare riguardo alle emissioni di gas di scarico.
Nuovo modello standardizzato di relazione di controllo
Il nuovo allegato I introduce un modello più dettagliato di relazione di controllo tecnico su strada. Il modello richiede l’indicazione di:
- luogo, data e ora del controllo;
- segno distintivo del paese, targa e numero di identificazione del veicolo (VIN);
- categoria del veicolo;
- impresa che effettua il trasporto e numero della licenza comunitaria, se disponibile;
- nazionalità e nominativo del conducente;
- esito del controllo, con possibilità di divieto di utilizzo del veicolo se presenta difetti pericolosi;
- osservazioni, autorità/ispettore e firme.
Il considerando relativo alla relazione standardizzata insiste sull’esigenza di uniformità e di maggiore dettaglio rispetto al precedente articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/30/CE.
Elementi oggetto di controllo
Il retro del modello contiene un elenco completo degli elementi da controllare, organizzato per macro-aree:
- identificazione del veicolo;
- impianto di frenatura;
- sterzo;
- visibilità;
- luci, riflettori e circuito elettrico;
- assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
- telaio ed elementi fissati al telaio;
- altri equipaggiamenti;
- effetti nocivi.
La direttiva mira così a facilitare la registrazione delle carenze riscontrate dagli ispettori e la confrontabilità dei controlli tra Stati membri.
Prescrizioni di controllo per l’impianto di frenatura
L’allegato II disciplina in modo dettagliato i controlli dell’impianto frenante. Per ciascun componente o sottosistema vengono indicati metodo di prova e possibili carenze, ad esempio:
- pedale o leva del freno, corsa, usura e ritorno;
- serbatoi, compressori, vuoto/aria e sistemi di allarme;
- valvole, tubazioni rigide e flessibili, giunti mobili e cilindri;
- guarnizioni, pastiglie, tamburi, dischi e tiranteria;
- correttore automatico di frenatura in funzione del carico;
- sistema ausiliario di frenatura e azionamento automatico dei freni del rimorchio;
- collegamenti di prova, ove installati e necessari.
La direttiva specifica inoltre criteri di prestazione ed efficienza per:
- freno di servizio;
- freno di soccorso, se basato su sistema separato;
- freno di stazionamento.
Sono fissate soglie minime di efficienza, tra cui, in sintesi:
- 50 % per le categorie M1, M2 e M3;
- 45 % per N1;
- 43 % per N2 e N3;
- 40 % per O2, O3 e O4;
- 16 % per il freno di stazionamento, ovvero 12 % per i veicoli a motore, a seconda del valore più elevato.
Sistemi elettronici di frenatura e ABS
L’allegato II introduce controlli per il sistema frenante elettronico e per l’ABS. Il controllo si effettua mediante esame visivo e, se possibile, prova funzionale. Sono rilevanti i casi di sistema non funzionante o di dispositivo di allarme che segnala un difetto.
Controllo delle emissioni: motori a benzina
Per i motori a benzina, l’allegato II prevede:
- verifica visiva del sistema di controllo delle emissioni installato dal costruttore;
- controllo di eventuali fughe che possano influire significativamente sulle misurazioni;
- misurazione delle emissioni gassose mediante analizzatore, oppure lettura OBD per veicoli dotati di sistema diagnostico di bordo idoneo;
- in alternativa, misurazione tramite telerilevamento, da confermare con procedure standard di prova.
Sono previsti limiti di CO e requisiti per il lambda, con differenziazioni collegate alla presenza di sistemi avanzati di controllo delle emissioni e alla data di prima immatricolazione o prima circolazione. È inoltre richiamata l’ipotesi in cui le emissioni superino i livelli specifici indicati dal costruttore.
Controllo delle emissioni: motori diesel e opacità
Per i motori diesel, la direttiva disciplina:
- il controllo visivo del sistema di controllo delle emissioni;
- la misurazione dell’opacità dei gas di scarico in libera accelerazione;
- le condizioni di condizionamento del veicolo, inclusa la necessità di motore caldo e la possibilità di raggiungere la normale temperatura di esercizio con mezzi equivalenti;
- la procedura di prova, inclusi intervalli tra accelerazioni, modalità di azionamento del pedale e criteri di valutazione dei risultati;
- l’eventuale uso del telerilevamento, confermato da procedure standard.
I limiti di opacità variano a seconda che esistano valori di riferimento del costruttore o specifiche omologative, con soglie alternative indicate in m-1. Il testo contiene anche note tecniche che richiamano norme di omologazione e date rilevanti, tra cui il 1o luglio 2002 e il 1o luglio 2008 per alcune categorie di veicoli e omologazioni.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva è una direttiva di adeguamento tecnico e vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, ma lascia alcuni margini operativi. In particolare, gli Stati membri possono:
- decidere le modalità del riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento;
- limitare il numero massimo dei cicli di prova nelle misurazioni dell’opacità;
- in taluni casi, considerare superata o non superata la prova prima di tre cicli di accelerazione libera, nel rispetto delle tolleranze e delle condizioni indicate;
- utilizzare apparecchiature ove possibile, pur non essendo sempre necessarie.
Tali margini non incidono sulle soglie minime e sui criteri tecnici vincolanti stabiliti dalla direttiva.
Recepimento e obblighi procedurali
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e trasmettere il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I e dell’allegato II della direttiva 2000/30/CE conformemente all’allegato della direttiva 2010/47/UE. Si tratta di un adeguamento tecnico che incide sul modello di relazione di controllo tecnico su strada e sulle prescrizioni in materia di prova e controllo, in particolare per impianto di frenatura ed effetti nocivi.
Recepimento entro il 1o gennaio 2012
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione risulta avvenuta l’8 luglio 2010, con effetto quindi dal ventesimo giorno successivo.
Destinatari
L’articolo 4 prevede che la direttiva sia rivolta agli Stati membri.
Nuovo modello di relazione di controllo tecnico su strada
L’allegato sostituisce integralmente il modello di relazione dell’allegato I della direttiva 2000/30/CE. Il modello è più dettagliato e include: luogo, data e ora del controllo; targa e numero VIN; categoria del veicolo; impresa di trasporto e numero di licenza comunitaria, se disponibile; nazionalità e nominativo del conducente; elenco degli elementi controllati; risultato del controllo, inclusi eventuale divieto di utilizzo per difetti pericolosi; osservazioni e firme. Sono elencate in modo strutturato le categorie di veicoli e i principali sistemi da controllare.
Elenco dettagliato degli elementi da controllare
Nel nuovo allegato I il retro della relazione contiene un elenco completo degli elementi oggetto di controllo, articolato in 8 macro-aree: identificazione del veicolo; impianto di frenatura; sterzo; visibilità; luci, riflettori e circuito elettrico; assi, ruote, pneumatici e sospensioni; telaio ed elementi fissati al telaio; altri equipaggiamenti; effetti nocivi. L’obiettivo è rendere più uniforme la registrazione delle carenze e la comparabilità dei controlli.
Nuove prescrizioni di controllo per freni ed emissioni
L’allegato II sostituito definisce le norme relative alle prove e/o ai controlli dell’impianto di frenatura e delle emissioni di gas di scarico nei controlli su strada. Precisa che l’uso di apparecchiature non è necessario in tali occasioni, ma è raccomandato ove possibile; gli elementi controllabili solo con apparecchiature sono contrassegnati con la lettera (E). Inoltre chiarisce che il metodo "visivo" può includere osservazione, manipolazione e valutazione dei rumori senza apparecchiature.
Criteri e difetti per l’impianto di frenatura
L’allegato II elenca in modo dettagliato i metodi di controllo e le carenze/difetti per pedale e leva del freno, pressione e serbatoi, valvole, collegamenti pneumatici ed elettrici, cilindri e tubazioni, guarnizioni e dischi/tamburi, correttori di frenatura, sistemi ausiliari e collegamenti di prova. Sono indicati anche criteri di prestazione ed efficienza del freno di servizio, del freno di soccorso e del freno di stazionamento, con soglie minime percentuali e riferimento alla massa massima autorizzata o combinata.
Criteri per ABS e freno elettronico
Sono introdotti controlli specifici per il sistema frenante elettronico e per il sistema antibloccaggio ABS, mediante esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento. I difetti rilevanti includono il malfunzionamento o l’indicazione di anomalia da parte del dispositivo di allarme e l’inefficienza del sistema.
Controllo delle emissioni dei motori a benzina
Per i motori a benzina, l’allegato II prevede l’esame visivo del sistema di controllo delle emissioni e la misurazione delle emissioni gassose, anche tramite OBD in alternativa alla misura al minimo, secondo le raccomandazioni del costruttore e le tolleranze pertinenti. Sono fissati limiti per CO e lambda, differenziati a seconda che il veicolo sia o meno dotato di sistema avanzato di controllo delle emissioni e in funzione della data di prima immatricolazione o circolazione.
Controllo delle emissioni dei motori diesel e opacità
Per i motori diesel l’allegato II prevede il controllo visivo del sistema di controllo delle emissioni e la misurazione dell’opacità dei gas di scarico in libera accelerazione. Sono disciplinate in dettaglio le condizioni di condizionamento del veicolo, la procedura di prova, il numero di cicli, la possibilità di usare il telerilevamento con conferma standardizzata e i limiti di opacità applicabili in relazione alla tipologia di motore e all’omologazione o data di prima immatricolazione.
Discrezionalità tecnica degli Stati membri
Pur essendo vincolati quanto al risultato, gli Stati membri conservano margini tecnici nell’attuazione di alcune modalità di controllo previste dall’allegato II, ad esempio nell’uso di apparecchiature quando possibile, nella possibilità di considerare superata o non superata la prova prima di tre cicli in talune circostanze, e nel limite massimo dei cicli di prova. Resta ferma la necessità di rispettare le soglie e i criteri minimi fissati dalla direttiva.
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