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Direttiva 2010/48

Direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 , che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato tecnico della direttiva 2009/40/CE per rendere più uniforme e moderno il controllo tecnico periodico dei veicoli nell’Unione. Introduce o dettaglia gli elementi da controllare, i metodi di prova, i criteri di esito negativo e il contenuto minimo del certificato di revisione. Fissa inoltre termini di recepimento e un termine differito di applicazione per alcune disposizioni dell’allegato.

Adeguamento tecnico degli standard e dei metodi per il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, mediante sostituzione dell’allegato II della direttiva 2009/40/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e riguarda il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi disciplinato dalla direttiva 2009/40/CE. L’intervento incide sui veicoli soggetti a revisione periodica, con regole specifiche per diverse categorie di veicoli, inclusi veicoli commerciali, autovetture, rimorchi e, per controlli supplementari, veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri. Alcuni elementi contrassegnati con (X) sono considerati rilevanti per lo stato e l’idoneità alla circolazione ma non essenziali ai fini del controllo periodico; talune motivazioni di esito negativo (XX) si applicano solo se il controllo è previsto dalla legislazione nazionale.

Adeguamento tecnico del controllo tecnico dei veicoli a motore e dei rimorchi

La direttiva 2010/48/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2009/40/CE per aggiornare, alla luce del progresso tecnico, i criteri di controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il testo mira a rafforzare sicurezza stradale, tutela ambientale ed efficienza del mercato interno, rendendo più omogenee le verifiche svolte negli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il legislatore UE intende garantire che i veicoli in circolazione siano correttamente manutenuti e controllati, così da conservare nel tempo prestazioni coerenti con quelle omologate. La direttiva tiene conto dei risultati dei progetti Autofore e Idelsy e dell’evoluzione tecnologica dei veicoli, in particolare dei sistemi elettronici di bordo e dei moderni dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico.

Natura della direttiva e obbligo di recepimento

In quanto direttiva, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2011; tuttavia, le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato II si applicano soltanto dal 31 dicembre 2013. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni nazionali adottate.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2009/40/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2009/40/CE con un nuovo allegato contenente l’elenco degli elementi da controllare obbligatoriamente, le modalità di prova e i criteri di esito. Il nuovo allegato definisce anche il contenuto minimo del certificato di revisione, imponendo che i risultati siano comunicati per iscritto all’operatore o al conducente, con indicazione delle anomalie e delle eventuali conseguenze legali.

Principi generali dell’ispezione

L’allegato chiarisce che il controllo deve riguardare almeno gli elementi elencati, nella misura in cui siano presenti sull’equipaggiamento del veicolo controllato nello Stato membro interessato. Le verifiche devono essere eseguite con tecniche e attrezzature disponibili, senza ricorrere allo smontaggio di parti del veicolo. Gli elementi marcati con (X) sono considerati pertinenti allo stato del veicolo ma non essenziali ai fini del controllo periodico; alcune motivazioni di esito negativo contrassegnate con (XX) si applicano solo se il relativo controllo è previsto dalla legislazione nazionale.

Certificato di revisione

Il certificato deve contenere almeno:

  • numero VIN;
  • targa e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  • luogo e data del controllo;
  • lettura del contachilometri, se disponibile;
  • classe del veicolo, se disponibile;
  • anomalie identificate e relative categorie;
  • valutazione generale del veicolo;
  • data del successivo controllo periodico, se non già fornita con altri mezzi;
  • nome dell’ente che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile.

Aree di controllo obbligatorie

Il nuovo allegato struttura il controllo in grandi macroaree:

  • identificazione del veicolo;
  • impianto di frenatura;
  • sterzo;
  • visibilità;
  • luci, riflettori e circuito elettrico;
  • assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
  • telaio ed elementi fissati al telaio;
  • altre dotazioni;
  • effetti nocivi;
  • controlli supplementari per i veicoli M2 e M3 destinati al trasporto di passeggeri.

Per ciascuna area vengono indicati metodo di prova ed esempi di difetti che determinano l’esito negativo.

Impianto di frenatura

La sezione più ampia dell’allegato riguarda i freni. Sono disciplinati il controllo meccanico e funzionale del pedale o leva, delle pompe a vuoto o compressori, dei serbatoi, dei manometri, delle valvole, dei giunti mobili, dei cilindri, dei tubi rigidi e flessibili, delle guarnizioni, dei tamburi e dischi, dei cavi e della tiranteria, del correttore automatico di frenatura in funzione del carico, del sistema ausiliario, del freno del rimorchio e dell’intero sistema frenante.

Sono previste anche verifiche specifiche su:

  • prestazioni ed efficienza del freno di servizio;
  • prestazioni ed efficienza del freno di soccorso, se basato su sistema separato;
  • prestazioni ed efficienza del freno di stazionamento;
  • sistemi di frenatura elettronici;
  • ABS ed EBS.

Le soglie minime di efficienza sono differenziate per categoria di veicolo e, per alcuni mezzi, per data di prima immatricolazione. Il testo contempla anche i veicoli delle categorie L, con valori specifici, e richiama il rispetto di norme tecniche come la ISO 21069 per i veicoli o rimorchi con massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg.

Sterzo e allineamento delle ruote

La direttiva dettaglia i controlli su scatola guida, organi di sterzo, servosterzo, gioco dello sterzo, volante, colonna, forcelle e asse sterzante del rimorchio. È previsto anche il controllo dell’allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee, nonché del servosterzo elettrico (EPS) attraverso la coerenza tra angolo del volante e angolo delle ruote e l’eventuale indicatore di guasto.

Visibilità

La sezione sulla visibilità comprende il campo visivo del conducente, lo stato dei vetri e dei pannelli trasparenti, gli specchietti o dispositivi retrovisori, le spazzole tergicristallo, i lavacristalli e, ove presente, l’allineamento delle ruote quale elemento rilevante per la visibilità operativa. Qualsiasi ostacolo nel campo visivo che incida materialmente sulla visibilità in avanti o lateralmente è causa di non conformità.

Luci, riflettori e impianto elettrico

Sono disciplinati fari, luci di posizione, luci di arresto, indicatori di direzione ed emergenza, proiettori fendinebbia, fari di retromarcia, illuminazione della targa posteriore, catarifrangenti, spie obbligatorie, collegamenti elettrici tra veicolo trainante e rimorchio, circuito elettrico, fari e catarifrangenti non obbligatori, batterie e altri componenti connessi. Per ogni elemento sono indicati requisiti di funzionamento, fissaggio, accensione, conformità alla posizione, colore e intensità luminosa.

Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

L’allegato richiede controlli su assi, fuselli, cuscinetti delle ruote, mozzi, ruote, pneumatici, molle, stabilizzatori, ammortizzatori, tubi di torsione, puntoni, forcelle e bracci della sospensione, attacchi delle sospensioni e sospensioni pneumatiche. Sono rilevanti difetti strutturali, usura, gioco eccessivo, fissaggi inadeguati, danni, corrosione e disomogeneità tra pneumatici dello stesso asse.

Telaio, carrozzeria e organi collegati

La sezione sul telaio e sugli elementi fissati al telaio copre longheroni, traverse, scarico e silenziatori, serbatoi e tubi del carburante, paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro, supporto della ruota di scorta, dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio, trasmissione, castelli motore, prestazioni del motore, cabina e carrozzeria, porte, pavimento, sedile del conducente, altri sedili, comandi di guida, gradini, dispositivi interni ed esterni e parafanghi. Vengono espressamente considerati anche il rischio di incendi, infiltrazioni di fumi e le modifiche o riparazioni inadeguate.

Altre dotazioni e dispositivi di sicurezza

La direttiva include un elenco ampio di ulteriori dispositivi: cinture di sicurezza, fibbie, limitatori di carico, pretensionatori, airbag, sistemi SRS, estintore, serrature e antifurto, triangolo di segnalazione, cassetta di pronto soccorso, cunei da ruota, segnalatore acustico, tachimetro, tachigrafo, limitatore di velocità, contachilometri ed ESC. Per alcuni elementi il controllo è subordinato alla loro presenza o alla previsione normativa applicabile.

Effetti nocivi: rumore ed emissioni

Per gli effetti nocivi, l’allegato disciplina il sistema di protezione dal rumore e le emissioni di benzina e diesel. Per i motori a benzina è possibile, per i veicoli dotati di OBD adeguato, verificare il sistema di emissione tramite lettura OBD in luogo della misurazione tradizionale al minimo. Sono previsti valori soglia di CO e indicazioni sulla lambda, oltre alla rilevazione di disfunzioni significative tramite OBD.

Per i motori diesel, la direttiva prevede il controllo visivo del sistema di controllo delle emissioni e una prova di opacità in accelerazione libera, con regole sul condizionamento del veicolo e sulla sequenza di prova. I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati dal requisito di opacità.

Controlli supplementari per veicoli M2 e M3 per trasporto passeggeri

Per gli autobus e veicoli analoghi destinati al trasporto di passeggeri, l’allegato introduce verifiche aggiuntive su porte di ingresso e uscita, uscite di emergenza, sistemi antiappannamento e di sbrinamento, aerazione o riscaldamento, sedili dei passeggeri, postazione del conducente, illuminazione interna e indicazioni dei percorsi, corridoi e spazi in piedi, scale e gradini, sistemi di comunicazione con i passeggeri, indicazioni scritte e dotazioni specifiche per il trasporto di bambini o persone disabili, oltre ad altri equipaggiamenti speciali.

Margini di discrezionalità per gli Stati membri

Pur dettando standard tecnici molto dettagliati, la direttiva lascia agli Stati membri alcuni margini applicativi. In particolare, gli Stati possono adottare la forma normativa interna ritenuta più opportuna, possono definire le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali e, in taluni casi, possono stabilire se determinati controlli o motivi di esito negativo siano effettivamente previsti dalla legislazione nazionale. Inoltre, per alcune prove tecniche sono ammesse metodologie equivalenti o la limitazione del numero massimo dei cicli di prova, purché siano rispettati gli standard di risultato fissati dal testo UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2009/40/CE

L’articolo 1 sostituisce l’allegato II della direttiva 2009/40/CE con un nuovo testo dettagliato sugli elementi obbligatori da controllare, sui metodi di ispezione e sui criteri di valutazione. L’obiettivo è adeguare la disciplina al progresso tecnico e rafforzare l’armonizzazione dei controlli tecnici dei veicoli nell’UE.

Recepimento e applicazione differita di parte delle norme

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Fa eccezione il paragrafo 3 dell’allegato II, che si applica dal 31 dicembre 2013. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le misure nazionali, devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarlo della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Contenuto del nuovo allegato II: oggetto e principi generali del controllo

L’allegato II definisce i sistemi e componenti da sottoporre a controllo, i metodi da applicare e i criteri per stabilire se il veicolo sia accettabile. Specifica che, in caso di anomalie, le autorità nazionali devono adottare una procedura che disciplini le condizioni di circolazione fino al superamento di un nuovo controllo. Precisa inoltre che il controllo deve essere svolto almeno sugli elementi elencati, usando tecniche e attrezzature disponibili senza smontaggio di parti del veicolo.

Certificato di revisione

Il nuovo punto 3 dell’allegato II impone che all’operatore o al conducente siano comunicati per iscritto i risultati del controllo, le anomalie riscontrate e le eventuali conseguenze legali. Il certificato di revisione deve contenere almeno VIN, targa e Stato di immatricolazione, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri se disponibile, classe del veicolo se disponibile, anomalie e relative categorie, valutazione generale, data del successivo controllo se non comunicata altrimenti, e dati dell’ente e dell’ispettore.

Aree di controllo e requisiti minimi

L’allegato II elenca in modo sistematico le principali aree del controllo tecnico: identificazione del veicolo, impianto frenante, sterzo, visibilità, luci e impianto elettrico, assi/ruote/pneumatici/sospensioni, telaio ed elementi collegati, altre dotazioni ed effetti nocivi. Per ciascuna area indica metodi di esame visivo o funzionale, criteri di non conformità e, per alcune categorie di veicoli, limiti specifici di efficienza o prestazione.

Controlli sugli impianti di frenatura

La disciplina aggiornata introduce verifiche dettagliate sullo stato meccanico e sul funzionamento dei freni, comprese componenti pneumatiche e idrauliche, freno di stazionamento, freno di soccorso, sistemi elettronici, ABS ed EBS. Fissa anche soglie minime di efficienza per diverse categorie di veicoli, con differenziazione tra veicoli immatricolati per la prima volta prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva e limiti specifici per le categorie L, N, M e O.

Sterzo, visibilità, illuminazione e impianto elettrico

Sono previste prove mirate su scatola guida, organi di sterzo, gioco dello sterzo, allineamento delle ruote, servosterzo elettrico, visibilità dal posto di guida, vetri, specchi, tergicristalli, fari e altre luci, dispositivi retrovisori e circuito elettrico. Per ciascun elemento sono indicati difetti tipici e casi di esito negativo.

Assi, ruote, pneumatici, sospensioni e telaio

Il nuovo allegato disciplina i controlli su assi, fuselli, cuscinetti, ruote, pneumatici, molle, ammortizzatori, sospensioni pneumatiche, telaio, scarico, serbatoi e tubi del carburante, dispositivi di accoppiamento, trasmissione, cabina e carrozzeria. Sono richiamati anche rischi per la sicurezza e l’ambiente, inclusi incendi, perdite e corrosione strutturale.

Altre dotazioni e dispositivi di sicurezza

Sono disciplinati cinture di sicurezza, fibbie, limitatori di carico, pretensionatori, airbag, sistemi SRS, estintori, dispositivi antifurto, triangolo, cassetta di pronto soccorso, cunei da ruota, segnalatore acustico, tachimetro, tachigrafo, limitatore di velocità, contachilometri ed ESC. Alcuni elementi sono facoltativi o dipendono dai requisiti nazionali o dall’obbligatorietà del dispositivo sul veicolo.

Effetti nocivi e controlli sulle emissioni

L’allegato rafforza i controlli su rumore ed emissioni inquinanti, includendo sistemi di protezione dal rumore, emissioni dei motori a benzina e diesel, opacità dei fumi e, in alternativa alla misurazione tradizionale, l’uso dell’OBD per alcuni veicoli benzina. Sono fissate soglie numeriche di CO e di opacità, con esenzioni e condizioni tecniche specifiche per il condizionamento del motore e la procedura di prova.

Controlli supplementari per autobus e veicoli per passeggeri

Per i veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri, l’allegato prevede controlli aggiuntivi su porte, uscite di emergenza, sistemi antiappannamento e di sbrinamento, aerazione e riscaldamento, sedili, illuminazione interna, corridoi, scale, sistemi di comunicazione con i passeggeri, indicazioni scritte e dotazioni specifiche per il trasporto di bambini o persone disabili.

Come è indicizzato

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