Sentenza n. 4794/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - prot. n. 2182 del 09.08.2024, di diniego del riconoscimento in Italia del titolo di studio di specializzazione conseguito dalla ricorrente all’Estero (Romania) ai fini dell’insegnamento su posti di sostegno. - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo estero di formazione per insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali, conseguito presso un'università rumena, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La domanda cautelare era stata accolta. Nel corso del giudizio la ricorrente ha conseguito in Italia un titolo di specializzazione per le attività di sostegno al termine dei corsi Indire e ha dichiarato, tramite il proprio difensore, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso. Anche il Ministero ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, riferendo la rinuncia della ricorrente all'istanza amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione espressa del difensore della ricorrente circa l'assenza di un interesse attuale alla decisione. Richiamando il principio dispositivo e un orientamento giurisprudenziale univoco, il giudice ha ritenuto di non poter decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte ha dichiarato di non avere più interesse, dovendo pronunciare l'improcedibilità. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, riferibile alla parte assistita, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendo limitarsi a dichiarare l'improcedibilità.
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