Cassazione Penale, Sentenza n. 4641/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.) in relazione al capo relativo al favore prestato per favorire l'assunzione concorsuale di una infermiera. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: le intercettazioni e gli altri elementi non dimostrerebbero consapevolezza e finalità mafiose da parte di Talarico; mancherebbe il nesso causale tra il favore e un reale rafforzamento della cosca; la valutazione delle esigenze cautelari è errata perché la vicenda è episodica e risalente (maggio 2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e l'ordinanza cautelare del GIP del 7 giugno 2023, ritenendo le valutazioni sulla gravità indiziaria illogiche e insufficiente il quadro probatorio a supporto della qualificazione come concorso esterno. La Corte ha rilevato la mancanza di elementi che attestino: acquisizione di vantaggi imprenditoriali tramite collusioni mafiose, la consapevolezza da parte di Talarico della finalità mafiosa del favore, e un rapporto sinallagmatico di reciproci vantaggi tra imprenditore e cosca. Conseguentemente è stata disposta l'immediata liberazione di Talarico se non detenuto per altra causa; la cancelleria curerà gli adempimenti ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 416-bis per la configurazione del concorso esterno: responsabilità per contributo causale a reato collegato all'associazione mafiosa.
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte precisa che il concorso esterno richiede prova di un apporto consapevole e causalmente rilevante, non semplici atti di contiguità o favori isolati privi di incidenza concreta sulla sopravvivenza o rafforzamento del sodalizio.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva valorizzato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dalla norma, ma la Cassazione richiama che tale presunzione non può sostituirsi a una valutazione circostanziata quando il quadro indiziario è debole o episodico.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla sentenza per gli adempimenti della cancelleria in ordine alle comunicazioni conseguenti all'annullamento e all'ordine di liberazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamate: Sez. 3 n. 30346/2013; Sez. 5 n. 30133/2018; Sez. U. n. 33478/2005; Sez. U. Carnevale e altre)
Richiama orientamenti che definiscono i criteri del concorso esterno: occorre rapporto di reciproci vantaggi e rilevanza causale dell'apporto (anche se occasionale) sulla esistenza o rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente mera contiguità.
Massime di principio
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario provare non solo la contiguità con elementi dell'organizzazione, ma un apporto consapevole che abbia una rilevanza causale concreta nel rafforzare o conservare l'associazione.
- Un favore isolato occasionale può integrare il concorso esterno solo se dimostrata la sua essenziale incidenza sulle capacità operative o sulla posizione della cosca; altrimenti non è sufficiente.
- La prova della consapevolezza dello scopo mafioso da parte dell'estraneo è centrale: senza elementi che dimostrino che l'agente sapesse degli scopi associativi e della rilevanza del suo intervento, manca il requisito soggettivo richiesto.
- Le intercettazioni devono essere valutate con coerenza logica e collegamento probante agli altri indizi; frasi ambigue o espressioni di vicinanza non possono sostituire elementi probatori oggettivi.
- Quanto alle misure cautelari, la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. non è automatica: va temperata quando la vicenda è episodica, risalente nel tempo o quando il quadro indiziario si presenta carente.
- In situazione analoga, l'azione difensiva utile consiste nel dimostrare l'assenza di reciproci vantaggi economici o imprenditoriali, l'assenza di acquisizioni o affermazioni di posizione dominante conseguenti al rapporto e la mancanza di consapevolezza degli scopi mafiosi.
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