Sentenza n. 542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 539/2025, che aveva annullato la disciplina provinciale del canone unico patrimoniale e le conseguenti tariffe applicate agli operatori eolici
Esito
Favorevole al resistente (operatori eolici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Foggia ha impugnato la sentenza del TAR Puglia nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto dall'associazione di categoria e dalle imprese titolari di impianti eolici contro la delibera consiliare che aveva modificato il regolamento provinciale sul canone unico di occupazione di suolo pubblico e contro le successive delibere presidenziali di approvazione delle tariffe per il 2023 e il 2024. La disciplina provinciale aveva applicato agli operatori eolici la tariffa standard di 7,50 euro, senza i coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell'occupazione. Le appellate sostenevano invece che, per le occupazioni permanenti del sottosuolo mediante cavi e condutture funzionali alla produzione e trasmissione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il canone dovesse essere determinato nella misura forfettaria di 800 euro annui ai sensi dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021. La Provincia ha dedotto, con il primo motivo, error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 1, commi 817, 826, 831 e 831-bis, l. n. 160/2019, dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, degli artt. 3, 97 e 119 Cost., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. Ha contestato, in particolare, l'asserita ultrapetizione del TAR, la qualificazione dell'importo di 800 euro come misura fissa e non come soglia minima, la prevalenza della disciplina speciale sui criteri ordinari, l'applicazione del principio di invarianza del gettito e il confronto con il diverso regime del comma 831-bis. Con il secondo motivo ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, prospettando violazioni degli artt. 3, 97 e 119 Cost. per asserita disparità di trattamento, irragionevolezza, compromissione dell'autonomia finanziaria provinciale e violazione del principio di buon andamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR quanto all'annullamento della disciplina provinciale e degli atti tariffari conseguenti. Ha anzitutto precisato che, anche ove il TAR fosse incorso in ultrapetizione, l'effetto devolutivo dell'appello avrebbe imposto al giudice di secondo grado di esaminare direttamente nel merito la censura effettivamente proposta in primo grado, senza rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Nel merito, richiamando le proprie precedenti sentenze nn. 8062/2025 e 9447/2025, il Collegio ha ritenuto che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprensiva del trasporto ai distributori che erogano l'energia agli utenti finali, costituisca attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti. Per tali occupazioni trova applicazione il regime speciale dell'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, sicché l'importo annuo di 800 euro costituisce la misura fissa e forfettaria del canone, non una mera soglia minima liberamente elevabile dall'ente. Il criterio speciale prevale sul metodo ordinario basato sulla tariffa standard e sui coefficienti previsti dai commi precedenti. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non può essere utilizzato come parametro interpretativo del comma 831; inoltre, essendo successiva al comma 831-bis, la norma di interpretazione autentica non può essere letta come innovativa per il solo fatto di non riprodurre la medesima formula sulla non modificabilità del canone. Il principio di invarianza del gettito previsto dal comma 817 non può comportare la sostanziale abrogazione o neutralizzazione della disciplina speciale di favore dettata per le opere a servizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Sono state inoltre ritenute infondate le censure di illegittimità costituzionale, poiché la disciplina agevolativa non viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento o autonomia finanziaria degli enti locali. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
principio di invarianza del gettito
Il principio di invarianza del gettito non può condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore per la determinazione agevolata del canone relativo alle opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
art. 1, comma 826, l. n. 160/2019
Individua la tariffa standard rilevante per il calcolo del canone; per le Province, in combinato disposto con i commi 828 e 829, essa è pari a 7,50 euro.
art. 1, commi 828 e 829, l. n. 160/2019
Concorrono a determinare la tariffa standard applicabile alle Province e alle occupazioni di sottosuolo secondo il regime ordinario.
art. 1, comma 831, l. n. 160/2019
per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete
Prevede una disciplina speciale per il canone relativo alle occupazioni permanenti effettuate mediante cavi e condutture funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità; l'importo di 800 euro opera come misura fissa e forfettaria per le occupazioni rientranti nella disciplina speciale.
art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019
Riguarda un settore diverso, relativo agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità mediante reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce parametro interpretativo del regime energetico previsto dal comma 831.
art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, conv. con l. n. 215/2021
per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro
È norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019 e ricomprende le aziende che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, inclusi i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili; l'importo di 800 euro è un criterio fisso e forfettario non elevabile mediante il metodo tariffario ordinario.
art. 105 c.p.a.
L'eventuale ultrapetizione del primo giudice, in presenza dell'effetto devolutivo dell'appello, non comporta necessariamente il rinvio al primo giudice; il giudice d'appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente proposta.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rileva per individuare l'eventuale vizio di ultrapetizione, ma la sua violazione è governata in appello dall'effetto devolutivo secondo la regola indicata dal Collegio.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dalla Provincia con riferimento alle censure processuali; il Collegio non ha ravvisato conseguenze favorevoli all'appellante.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente il rinvio sintetico a precedenti conformi, purché siano individuabili le ragioni poste a fondamento della decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, nel rispetto dell'obbligo di motivazione.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Impone il rispetto del dovere di sintesi nella motivazione della decisione.
art. 3 Cost.
Le censure di violazione dell'uguaglianza e della ragionevolezza riferite alla disciplina agevolativa sono state ritenute infondate.
art. 97 Cost.
La disciplina del canone non è stata ritenuta lesiva dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 119 Cost.
L'autonomia finanziaria degli enti locali non impedisce al legislatore di introdurre una disciplina speciale e agevolata del canone; il principio di invarianza del gettito non può neutralizzarla.
Massime di principio
- Le occupazioni permanenti del suolo pubblico mediante impianti e condutture funzionali alla produzione e alla trasmissione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientrano nella disciplina speciale prevista per le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, anche quando l'operatore non abbia rapporti o allacci diretti con l'utente finale.
- L'importo di 800 euro previsto dall'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, costituisce una misura fissa e forfettaria del canone per le occupazioni rientranti nella disciplina speciale, e non una mera soglia minima che l'ente locale possa aumentare applicando i criteri tariffari ordinari.
- La disciplina speciale del canone per le occupazioni con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili prevale sui criteri ordinari di determinazione del canone; il principio generale di invarianza del gettito non può essere utilizzato per neutralizzarla o sostanzialmente abrogarla.
- Il regime previsto per le infrastrutture di comunicazione elettronica dall'art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019, concernendo un settore diverso, non costituisce parametro interpretativo idoneo a escludere la natura fissa e forfettaria del canone previsto dal comma 831 per le occupazioni connesse ai servizi energetici.
- Quando in appello è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per ultrapetizione, l'effetto devolutivo impone al giudice d'appello, ove ravvisi l'errore del primo giudice, di decidere nel merito la censura effettivamente proposta, senza rinviare automaticamente la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
- Il giudice amministrativo può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., quando il rinvio consenta di individuare in modo sufficiente la ratio decidendi e sia compatibile con il dovere di sintesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →