Circolare numero 153 del 02-12-2014
Istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui in oggetto riferite all’anno 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di fruizione dello sgravio contributivo del 35% per le imprese che abbiano stipulato, o avessero in corso al 21 marzo 2014, contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs. Richiama la nuova disciplina introdotta dal DL 34/2014, le regole di accesso fissate dal decreto interministeriale 7 luglio 2014 e i provvedimenti di ammissione del Ministero del Lavoro. Vengono specificati ambito soggettivo, esclusioni, durata massima, condizioni di compatibilità, adempimenti INPS e delle sedi, istruzioni UniEmens per il recupero degli importi e il relativo inquadramento contabile.
sgravi contributivi per contratti di solidarietà difensivi con Cigs anno 2014
Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà difensivi con Cigs - anno 2014
La circolare fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese ammesse con provvedimento ministeriale, in attuazione della disciplina introdotta dal DL 34/2014 e del decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312. L’intervento riguarda esclusivamente l’anno 2014 e definisce condizioni di accesso, misura dell’agevolazione, adempimenti procedurali e modalità di esposizione contabile e in UniEmens.
Quadro normativo di riferimento
Il DL 20 marzo 2014, n. 34 ha modificato l’art. 6 del DL 510/1996, introducendo un comma 4-bis che ha ridefinito la misura di sostegno ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs. La nuova disciplina prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro e ha uniformato la riduzione contributiva al 35%, superando la precedente articolazione differenziata in base alla percentuale di riduzione dell’orario e alla localizzazione territoriale dell’azienda.
Il decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 ha disciplinato modalità e criteri di accesso al beneficio; successivamente la circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 26 settembre 2014 ha riepilogato il quadro normativo e le modalità di presentazione delle istanze. La presente circolare si colloca nella fase successiva all’istruttoria, quando il Ministero ha già adottato i provvedimenti di ammissione sulla base della valutazione degli oneri effettuata dall’INPS.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, avessero stipulato o avessero già in corso contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, ai sensi della legge n. 836/1984. L’accesso è subordinato anche alla previsione, nell’accordo, di strumenti volti a migliorare la produttività in misura analoga allo sgravio oppure di un piano di investimenti finalizzato a superare inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La procedura non opera automaticamente: l’ammissione richiede un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato previa verifica dei presupposti e nel rispetto dei limiti di spesa disponibili.
Misura, durata e perimetro dell’agevolazione
Lo sgravio è riconosciuto sulla sola contribuzione a carico del datore di lavoro relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati da una contrazione dell’orario superiore al 20%. La misura della riduzione è pari al 35%.
Il beneficio può essere fruito per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per tutta la durata del contratto di solidarietà, con un limite massimo di 24 mesi. Tuttavia, per il 2014 gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi si riferiscono soltanto al periodo 21 marzo-31 dicembre 2014. La circolare specifica inoltre che eventuali erogazioni ultramensili seguono il regime contributivo connesso all’orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione, secondo la previsione contrattuale.
Esclusioni e incompatibilità
Restano esclusi dal beneficio i contratti di solidarietà di tipo B, disciplinati dall’art. 5, commi 5, 7 e 8, del DL 148/1993, cui possono accedere le aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.
La riduzione è incompatibile con qualsiasi altra forma di beneficio contributivo prevista dall’ordinamento. Di conseguenza, i lavoratori per i quali si fruisce dell’agevolazione non devono essere destinatari di ulteriori sgravi o agevolazioni contributive, come ad esempio quelli previsti per gli iscritti alle liste di mobilità o per i disoccupati da oltre 24 mesi.
Resta inoltre fermo il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, sia sotto il profilo della regolarità contributiva sia per quanto riguarda l’osservanza della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.
Istruttoria, ammissione e controlli
L’INPS ha istruito le domande in ordine cronologico, secondo l’ordine risultante dall’invio tramite posta certificata, e ha quantificato l’onere della misura sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché della riduzione oraria superiore al 20% prevista dal contratto di solidarietà.
Sulla base di tali dati e delle risorse disponibili, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti concessori, limitati a un periodo non superiore a dieci mesi, coincidente nel 2014 con il massimo marzo-dicembre.
Gli accertamenti sul rispetto delle condizioni di accesso al beneficio sono demandati alle Direzioni Territoriali del Lavoro, che trasmettono gli esiti delle verifiche al Ministero. L’INPS si riserva, in base agli esiti ispettivi, di richiedere la restituzione delle somme indebitamente fruite.
Adempimenti delle sedi INPS
La fruizione dello sgravio deve essere attivata dal datore di lavoro interessato. La sede INPS competente, una volta verificata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda l’esistenza del decreto direttoriale di ammissione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W".
Il codice assume il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs ed è ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del decreto interministeriale 7 luglio 2014.
Esposizione nel flusso UniEmens e termini di conguaglio
Per esporre le quote di sgravio relative al periodo di dicembre 2014, i datori di lavoro autorizzati devono utilizzare nel flusso UniEmens il codice causale "L929", con relativo importo nel campo previsto per il conguaglio.
Per il recupero del beneficio relativo alle mensilità da marzo a novembre 2014 deve essere utilizzato il nuovo codice causale "L930", destinato ai conguagli arretrati. Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi, novembre 2014 compreso, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La circolare evidenzia inoltre che gli importi indicati nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi rappresentano il limite massimo dell’agevolazione fruibile. In sede di conguaglio, le aziende devono quindi limitarsi alla quota effettivamente spettante secondo le regole fissate nei paragrafi precedenti.
Aspetti contabili
Per la rilevazione degli oneri derivanti dagli sgravi, posti a carico dello Stato, viene istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, il nuovo conto GAW37138.
Il conto è destinato agli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, come modificato dall’art. 5 del DL 34/2014, e può essere utilizzato anche per le contabilizzazioni connesse ai conguagli dei periodi pregressi evidenziati con il codice causale "L930".
La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri è attribuita direttamente alla Direzione generale.
Punti principali
Nuovo impianto normativo e finanziamento
Il DL 20 marzo 2014, n. 34 ha modificato la disciplina degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, introducendo un comma 4-bis all’art. 6 del DL 510/1996. La misura è finanziata con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro e la riduzione contributiva è stata uniformata al 35%.
Destinatari e condizioni di accesso
Il beneficio spetta alle imprese che, alla data del 21 marzo 2014, avessero stipulato o avessero già in corso contratti di solidarietà difensivi con Cigs e che abbiano previsto, nell’accordo, strumenti per migliorare la produttività in misura analoga allo sgravio oppure un piano di investimenti per superare inefficienze gestionali o di processo.
Misura, durata e limiti dello sgravio
Lo sgravio riguarda la contribuzione datoriale sulle retribuzioni dei lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%. È riconosciuto solo con decreto ministeriale, per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per tutta la durata del contratto fino a un massimo di 24 mesi. Per il 2014 i decreti concessivi indicano importi massimi riferiti al periodo 21 marzo-31 dicembre. La misura è pari al 35%.
Esclusioni e condizioni generali
Sono esclusi i contratti di solidarietà di tipo B, relativi ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della Cigs. Lo sgravio è alternativo a qualunque altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento e non può essere fruito per lavoratori già destinatari di altre agevolazioni. Resta necessario il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 su regolarità contributiva e rispetto degli accordi collettivi.
Iter istruttorio e ammissione
Le istanze sono state istruite dall’INPS in ordine cronologico secondo l’invio via PEC; l’Istituto ha stimato l’onere della misura sulla base delle retribuzioni dell’anno precedente rivalutate e della riduzione oraria superiore al 20%. Il Ministero del Lavoro ha poi emanato i decreti direttoriali di ammissione, per un periodo non superiore a dieci mesi nel 2014.
Controlli e recupero indebiti
Le verifiche sul rispetto delle condizioni di accesso sono demandate alle Direzioni Territoriali del Lavoro, che trasmettono gli esiti al Ministero. L’INPS si riserva di richiedere la restituzione delle somme eventualmente risultate indebitamente fruite.
Adempimenti delle sedi INPS
La fruizione del beneficio va attivata dal datore di lavoro. La sede competente, verificata la documentazione e il decreto direttoriale di ammissione, attribuisce il codice di autorizzazione "1W", che identifica le aziende ammesse allo sgravio per contratti di solidarietà accompagnati da Cigs ai sensi del DI 7 luglio 2014.
UniEmens e termini di conguaglio
Per il periodo di dicembre 2014 i datori di lavoro autorizzati devono esporre in UniEmens il codice causale "L929" con l’importo dello sgravio. Per il recupero delle mensilità da marzo a novembre 2014 si utilizza il codice "L930". I conguagli dei periodi pregressi, novembre 2014 compreso, vanno effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Gli importi dei decreti direttoriali costituiscono solo il massimale dell’agevolazione, mentre il conguaglio deve essere limitato al beneficio effettivamente spettante.
Contabilizzazione
Per rilevare gli oneri a carico dello Stato è istituito il conto GAW37138 nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, utilizzabile anche per i conguagli relativi ai periodi pregressi con codice L930. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato è affidata alla Direzione generale.
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