Circolare numero 162 del 03-12-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati (SAPENS), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16/10/2014 con il Sindacato Autonomo Pensionati (SAPENS) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Sono indicati soggetti abilitati a rilasciare la delega, modalità di rilascio, decorrenza di deleghe e revoche, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità, codice INPS e istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-SAPENS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SAPENS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata con il Sindacato Autonomo Pensionati (SAPENS) per consentire la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinati soggetti legittimati, modalità operative di delega e revoca, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità, nonché gli aspetti contabili e identificativi del rapporto convenzionale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta in data 16/10/2014, con approvazione della determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono avvalersi della trattenuta
L’articolo 1 della convenzione rinvia all’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono rilasciare la delega. In particolare, la trattenuta può riguardare:
- titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
- titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio operato dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
La circolare precisa espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati sia la misura del contributo sia le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza, trasmissione e conservazione della delega
L’articolo 4 regola l’efficacia della delega in funzione del momento in cui viene presentata:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- se è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
- per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale sottoscritto.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. In tal caso l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della domanda. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha efficacia solo se è stata preventivamente acquisita la revoca della delega esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. La circolare segnala inoltre che le nuove modalità telematiche previste dalla convenzione diverranno operative dal 1 gennaio 2015; nelle more, la gestione delle deleghe e delle revoche avverrà secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è espresso in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
I rapporti finanziari e i connessi adempimenti, previsti dagli articoli 6 e 7 della convenzione, sono definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. La circolare riporta i costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse. È inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In presenza di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Facoltà di sospensione e recesso dell’INPS
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione. La sospensione può essere disposta anche quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale nell’interesse dell’Istituto.
È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’associazione.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato attribuito il codice INPS P6. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni del SAPENS, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25401, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27401, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti sopra indicati.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
È stata sottoscritta una convenzione con il SAPENS per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La convenzione decorre dal 16/10/2014 ed è valida fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS, nonché i pensionati amministrati dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza delle deleghe
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati devono essere trasmessi telematicamente all’INPS con le stesse modalità della domanda di prestazione e la delega acquisita deve essere inviata in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. Le nuove modalità telematiche saranno operative dal 1 gennaio 2015; fino ad allora restano in vigore le modalità attualmente vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e responsabilità
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 sono regolati a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. L’INPS non assume oneri aggiuntivi, resta estraneo al rapporto associativo e si ritiene sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione.
Facoltà dell’INPS di sospendere o recedere
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge dell’associazione o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
È stato assegnato il codice INPS P6. Ai fini contabili si istituiscono i conti GPA25401 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27401 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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