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Circolare

Circolare numero 161 del 03-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS)sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono disciplinati soggetti beneficiari, modalità di delega e revoca, percentuali di contribuzione, obblighi del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, gestione delle contestazioni e responsabilità dell’associazione. Sono inoltre indicati il costo del servizio a carico dell’associazione, le modalità di versamento delle somme trattenute, la durata della convenzione e i profili contabili operativi.

Convenzione INPS-SADIS per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-SADIS per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto, definendo soggetti ammessi, modalità operative, responsabilità delle parti e profili contabili.

Ambito applicativo e prestazioni interessate

Possono avvalersi della trattenuta associativa i beneficiari dei trattamenti di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, della disoccupazione speciale, delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e dei sussidi per lavori socialmente utili. La convenzione consente quindi al SADIS di incassare il contributo associativo direttamente sulle prestazioni temporanee percepite dagli iscritti.

Delega all’INPS e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite una delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal soggetto delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Ai fini identificativi dell’organizzazione sindacale, il codice del SADIS è indicato nel valore "60 01".

Adempimenti in caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali

Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, in conformità al terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Revoca, contestazioni e successione delle deleghe

Qualora insorga una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

La revoca può essere trasmessa dall’associato direttamente all’INPS oppure per il tramite delle organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca giunge direttamente all’INPS, l’Istituto procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Se una nuova associazione presenta una delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.

Restituzione delle somme e misura del contributo

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione e in misura uniforme per tutti gli iscritti.

Il SADIS ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 1,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Modalità di versamento all’associazione e costi del servizio

L’INPS versa al SADIS gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Sui servizi online dell’Istituto, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", vengono resi disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici eseguiti a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali altre comunicazioni connesse alla convenzione.

Il SADIS deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per ciascuna delega. La variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione; in seguito a tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e manleva dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre manlevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte dei creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero se l’associazione perda i requisiti richiesti dalla legge per la stipula. La sospensione può essere disposta anche qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Indicazioni operative e contabili

La sede legale del SADIS è indicata in Viale di Trastevere, 60 – Roma (RM). Sul piano contabile, la circolare istituisce i conti GPA25420 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35420 per l’accreditamento al SADIS dei medesimi contributi e GPA11420 per la rilevazione del debito verso l’associazione. I pagamenti devono essere imputati in DARE del conto GPA11420, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono invece essere imputati al conto GPA24042.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 16 ottobre 2014 e predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente agli iscritti al SADIS di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, identificazione dell’associazione e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta deve avvenire tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo del SADIS è "60 01".

Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Revoca, contestazioni e deleghe concorrenti

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali, secondo modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente la revoca dall’associato, acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già coperta da delega ad altra associazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.

Restituzioni e misura del contributo associativo

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Il SADIS ha comunicato le seguenti aliquote: 1,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme e costo del servizio

L’INPS versa all’associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’INPS rende disponibili all’associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono trasmesse anche le fatture per il costo del servizio e le ulteriori comunicazioni inerenti alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi viene comunicata all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità, manleva e controversie

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Per le controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo e facoltà di sospensione o recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge per la stipula o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale del SADIS è indicata in Viale di Trastevere, 60 – Roma (RM). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25420 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, GPA35420 per l’accreditamento al SADIS e GPA11420 per la rilevazione del debito verso l’associazione. I pagamenti a favore del SADIS vanno imputati in DARE del conto GPA11420, il cui saldo finale deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

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