Cassazione Penale, Sentenza n. 3356/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare o di sostituzione con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati di cui all'art. 73 e art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e all'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; contestava il valore probatorio di dichiarazioni del teste Anobile, l'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni, la rilevanza di una cessione di stupefacente rispetto alla partecipazione associativa, la rilevanza della perizia sul coinvolgimento in piantagioni di marijuana e, infine, omessa valutazione del periodo di detenzione già scontato come elemento attenuante delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi sono in massima parte generici, di riesame del merito e in parte coperti dal giudicato cautelare e da precedente pronunciamento della Corte (sentenza n. 27971/2021). Ha ritenuto che la deposizione del teste Anobile non costituisca "fatto nuovo" idoneo a rivedere la valutazione della gravità indiziaria, e ha confermato la fondatezza degli elementi che giustificano il mantenimento della custodia cautelare (pericolosità, ruolo e rete di rapporti del ricorrente, richiesta anche di armi). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990
Gli articoli inerenti ai reati in materia di stupefacenti sono stati considerati rilevanti ai fini della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che, anche se singoli episodi (es. cessione di un campione) potrebbero integrare reati specifici, complessivamente gli elementi erano idonei a sostenere il giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione associativa.
Codice Penale
art. 416‑bis; art. 416‑bis.1
L'aggravante connessa all'appartenenza o collegamento con associazione di tipo mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base di contatti, consapevolezza dell'inserimento di terzi nell'ambito criminale e utilità dei proventi per la cosca; la Corte ha respinto la doglianza di genericità sull'aggravante.
Principio giurisprudenziale sulla revoca/sostituzione della misura cautelare
Per la revoca o sostituzione della misura cautelare il "fatto nuovo" deve essere elemento di sicura valenza sintomatica rispetto alle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo o comportamenti formali non sono di per sé sufficienti; la deposizione che ripropone questioni già valutate non costituisce fatto nuovo.
Massime di principio
- I ricorsi che tendono a un mero riesame delle valutazioni di gravità indiziaria già compiute (basati su letture parziali di dichiarazioni o su elementi già esaminati) sono spesso inammissibili: occorre presentare elementi nuovi e rilevanti che incidano concretamente sulle esigenze cautelari.
- La deposizione in dibattimento di un teste che ripropone o fraziona questioni già esaminate in sede cautelare non configura automaticamente un "fatto nuovo" idoneo a modificare il regime della custodia; il nuovo elemento deve avere valenza sintomatica e specifica rispetto al rischio preso in considerazione all'origine della misura.
- Il mero tempo già scontato in custodia e la richiesta di misura meno afflittiva (anche con braccialetto elettronico) non sono sufficienti, se non accompagnati da specifici e concreti elementi che attenuino il rischio di pericolo sociale, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato.
- Le questioni di identificazione o di confronto vocale richiedono accertamenti probatori concreti: contestazioni di mera congettura o assenza di comparazioni foniche non prevalgono sulla valutazione motivata del giudice basata su complesso indiziario.
- Quando una questione è già stata oggetto di precedente decisione di merito o di questa Corte (giudicato cautelare), essa è preclusa e non può essere riaperta tramite motivi che si limitino a riformulare le stesse critiche.
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