Sentenza n. 56/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38739) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 1° giugno 2024. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di alcun provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Ministero non aveva ancora definito l’istanza, nonostante fosse decorso il termine massimo previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, individuato dal Collegio in 120 giorni; il termine era scaduto il 29 settembre 2024. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all’enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, alla complessità delle questioni giuridiche e alla necessità di considerare le conseguenze degli eventuali errori, nonché agli interventi legislativi e regolamentari sopravvenuti. Tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a giustificare il mancato rispetto del termine procedimentale, in conformità all’orientamento consolidato della Sezione. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il dirigente responsabile del Dipartimento ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il ricorso è stato inoltre riqualificato come ricorso contro il silenzio, essendo stato erroneamente indicato nel modulo di deposito come ricorso ordinario. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La norma disciplina la verifica della completezza della documentazione e il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, unitamente al termine per la verifica documentale, è stato considerato dal Collegio ai fini della determinazione del termine massimo di 120 giorni per provvedere.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
La disposizione è richiamata tra gli interventi legislativi adottati in relazione alla gestione delle numerose istanze di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
Il decreto è richiamato quale atto attuativo dell’intervento legislativo relativo alla materia oggetto del procedimento.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di riconoscimento di una qualifica professionale impone all’amministrazione competente di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina applicabile, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
- L’elevato numero di pratiche pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la difficoltà organizzativa dell’amministrazione non giustificano, di per sé, il superamento del termine procedimentale e il conseguente silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, una volta accertata l’inerzia illegittima, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, tenendo conto anche del carico amministrativo documentato, e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere un termine ulteriore e distinto rispetto a quello assegnato all’amministrazione, decorrente dalla scadenza del termine giudiziale senza che sia stato adottato il provvedimento espresso.
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