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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07578/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex liquidatore)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società estinta e cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo ex liquidatore, avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi a più annualità. Il destinatario aveva eccepito l'illegittimità delle notifiche perché eseguite quando la società non era più esistente; la CTR aveva accolto tale censura e annullato gli atti. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2495 c.c. in combinato con l'art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ai fini fiscali dovesse applicarsi anche al caso, con efficacia retroattiva, e dunque rendere valide le notifiche agli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175/2014 ha natura sostanziale e si applica solo alle richieste di cancellazione dal registro delle imprese presentate dal 13 dicembre 2014 in poi, senza efficacia retroattiva. Poiché nel caso concreto la società era stata cancellata già nel 2009 e gli avvisi erano stati notificati nel 2010, la CTR aveva correttamente annullato gli atti. La Corte ha inoltre precisato che all'ex liquidatore non era stato notificato alcun atto impositivo a titolo personale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; la disciplina successiva non può alterare retroattivamente gli effetti già verificatisi.

  • art. 28, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175/2014

    Il differimento quinquennale dell'efficacia dell'estinzione della società opera solo per le richieste di cancellazione presentate nella vigenza della norma, quindi dal 13 dicembre 2014 in avanti, ed è limitato agli atti fiscali indicati dalla disposizione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come norma modificata dal d.lgs. n. 175/2014 per disciplinare la responsabilità dei liquidatori verso il pagamento delle imposte, ma la Corte non ne estende l'applicazione al caso concreto per il difetto di retroattività della disciplina sopravvenuta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto per gli atti tributari si applica solo alle cancellazioni dal registro delle imprese richieste quando la norma era già in vigore; non ha efficacia retroattiva.
  • Le disposizioni che incidono sulla capacità della società estinta e sulla validità degli atti fiscali hanno natura sostanziale, sicché non possono essere applicate a vicende esaurite anteriormente alla loro entrata in vigore.
  • Se l'avviso di accertamento è notificato a una società già estinta, l'atto è invalido quando manchi una specifica notifica al soggetto passivamente responsabile a titolo personale.
  • La responsabilità del liquidatore per i debiti fiscali della società richiede un autonomo fondamento e una specifica contestazione nei suoi confronti, non potendo desumersi automaticamente dalla sola notifica degli atti societari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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