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Risoluzione

Risoluzione n. 62 del 25/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il mutamento di attività da garanzia collettiva dei fidi a concessione di garanzie verso il pubblico fa venir meno il regime agevolativo del comma 46 dell’art. 13 D.L. n. 269/2003 solo dal periodo d’imposta del cambiamento, ma non comporta la tassazione immediata delle riserve pregresse. Tali riserve restano imponibili solo al momento del loro utilizzo, secondo il principio generale del comma 46, mentre le deroghe per copertura perdite, aumento del fondo consortile o del capitale sociale valgono solo per i confidi che svolgono esclusivamente l’attività agevolata.

Trattamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta dei confidi dopo cambio di attività

Trattamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta dei confidi dopo il cambio di attività

La risoluzione affronta il regime fiscale delle riserve in sospensione d’imposta formate da un confidi ai sensi dell’articolo 13, comma 46, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel caso in cui la società modifichi lo statuto per svolgere, come intermediario finanziario, l’attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico. Il documento chiarisce quando tali riserve divengano imponibili dopo il mutamento dell’attività esercitata.

Quesito posto dalla società

La società ALFA S.C.p.A. ha esercitato l’attività di garanzia collettiva dei fidi e, negli esercizi dal 2003 in poi, ha accantonato avanzi di gestione in riserve in sospensione d’imposta in base al comma 46 dell’articolo 13 del D.L. n. 269/2003. La società intende modificare il proprio statuto per svolgere l’attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico, pur mantenendo la forma di società consortile per azioni.

La questione posta riguarda il trattamento fiscale delle riserve già formate una volta avvenuto il cambio di attività.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società riteneva che le riserve di utili in sospensione d’imposta dovessero concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio di distribuzione oppure in ogni ipotesi di utilizzo diversa dalla copertura delle perdite d’esercizio.

Inquadramento normativo

L’Agenzia richiama la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

  • Il comma 1 definisce tale attività come l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte di banche e altri soggetti operanti nel settore finanziario.
  • Il comma 46 prevede che gli avanzi di gestione accantonati in riserve e fondi che costituiscono il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
  • Lo stesso comma stabilisce inoltre una particolare modalità di determinazione del reddito d’impresa, senza apportare al risultato netto di conto economico le variazioni in aumento conseguenti all’applicazione di alcuni criteri previsti dal TUIR.

Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato

L’Agenzia precisa che la disciplina fiscale del comma 46 si applica solo ai confidi che svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali.

Ne consegue che il passaggio della società dall’attività di garanzia collettiva dei fidi a quella di concessione di garanzie nei confronti del pubblico determina il venir meno del regime agevolativo a partire dal periodo d’imposta in cui il cambiamento si verifica.

Effetti del cambio di attività sulle riserve pregresse

Il mutamento dell’attività non comporta, però, la tassazione immediata delle riserve in sospensione d’imposta formatesi nei periodi d’imposta precedenti. L’Agenzia afferma infatti che la variazione dell’attività esercitata non è di per sé il presupposto per la tassazione di tali riserve.

Il presupposto generale per la tassazione resta invece l’utilizzazione della riserva.

Presupposto di tassazione e deroghe previste dalla norma

Il comma 46 individua nell’utilizzo della riserva il momento in cui essa concorre al reddito imponibile. La norma contempla tuttavia alcune ipotesi in cui l’utilizzo non genera tassazione, poiché la riserva si considera non utilizzata:

  • copertura di perdite d’esercizio;
  • aumento del fondo consortile;
  • aumento del capitale sociale.

Secondo l’Agenzia, tali deroghe operano solo per i soggetti che continuano a svolgere in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi. Dopo il cambiamento di attività, la società non può più avvalersene.

Conclusione dell’Agenzia

La riserva in sospensione d’imposta iscritta nel bilancio della società, anche dopo la modifica statutaria, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel momento in cui sarà utilizzata. Ciò vale anche se l’utilizzo si concretizzi nella copertura di perdite d’esercizio, nell’aumento del fondo consortile o nell’incremento del capitale sociale, perché le eccezioni previste dal comma 46 non sono più applicabili al soggetto che ha cessato l’attività esclusiva di confidi.

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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