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Risoluzione

Risoluzione n. 59 del 22/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni di assistenza legale rese da avvocati italiani nel patrocinio a spese dello Stato, anche se riferite a soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione Europea, sono territorialmente rilevanti in Italia perché il committente è lo Stato. Ne consegue l’applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria del 20 per cento.

Imponibilità IVA delle prestazioni legali nel patrocinio a spese dello Stato rese a soggetti extracomunitari

Prestazioni di assistenza legale nel patrocinio a spese dello Stato e IVA

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni di assistenza legale rese da avvocati italiani a favore di soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione Europea nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il punto centrale è la verifica del presupposto territoriale di applicazione dell’imposta e l’individuazione del soggetto committente della prestazione.

Quesito posto

Il Ministero della Giustizia chiede chiarimenti sulla sussistenza o meno del presupposto territoriale IVA per le prestazioni di assistenza legale erogate da avvocati italiani a favore di soggetti extracomunitari nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che:

  • il quarto comma, lettera d), deroga al principio generale del luogo del prestatore per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, considerandole effettuate nel territorio dello Stato in specifici casi;
  • la lettera e) disciplina le prestazioni rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità europea, con rilevanza in Italia quando il destinatario non è soggetto passivo IVA nello Stato di domicilio o residenza;
  • la lettera f) prevede che le analoghe prestazioni rese a soggetti domiciliati o stabiliti fuori della Comunità europea siano escluse dall’IVA per carenza del presupposto territoriale.

Chiarimenti interpretativi precedenti

La risoluzione richiama la circolare n. 10 del 16 marzo 2005, secondo cui le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale sono fuori campo IVA “senza che possa essere invocato, come ulteriore criterio di attrazione a tassazione, quello dell’utilizzo nel territorio dello Stato”.

Richiama inoltre la circolare ministeriale n. 12 del 9 aprile 1981, che amplia il concetto di consulenza tecnica e legale includendovi:

  • attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri;
  • attività prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio.

Valutazione della fattispecie

Nel caso del patrocinio a spese dello Stato, l’Agenzia ritiene che la prestazione degli avvocati sia direttamente riconducibile allo Stato, poiché finalizzata ad ապահովare la difesa in giudizio del soggetto assistito.

Di conseguenza:

  • il committente del servizio è lo Stato, che agisce nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
  • non rileva il soggetto che materialmente beneficia della difesa;
  • lo Stato è assimilato a un consumatore finale ai fini della qualificazione della prestazione.

Esito sul trattamento IVA

Le prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da avvocati italiani sono considerate territorialmente rilevanti in Italia, in quanto rese da un prestatore nazionale a favore di un soggetto pubblico che agisce istituzionalmente.

Ne deriva che tali prestazioni:

  • sono imponibili ai fini IVA in Italia;
  • scontano l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

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