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Risoluzione

Risoluzione n. 60 del 22/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in un conferimento di partecipazioni tra società residenti, si applica l'art. 175, comma 1, Tuir anche se le partecipazioni conferite o ricevute hanno i requisiti PEX, salvo il caso specifico del comma 2. Nel caso esaminato, la plusvalenza va determinata sul valore di realizzo previsto dal comma 1 e tassata distinguendo le quote PEX e non PEX conferite.

Conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento e applicazione dell'art. 175 Tuir

Conferimento di partecipazioni e regime fiscale applicabile

La risoluzione esamina un interpello di ALFA S.p.A. in tema di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell'art. 175 del Tuir. Il documento chiarisce il rapporto tra tale disciplina e il regime di esenzione parziale delle plusvalenze da partecipazione previsto dall'art. 87 del Tuir.

Fatti oggetto dell'interpello

ALFA S.p.A. e BETA S.p.A., entrambe quotate, hanno realizzato un progetto di riorganizzazione mediante il conferimento, da parte di ALFA in BETA, delle partecipazioni detenute in:

  • GAMMA S.p.A., pari al 99,874% del capitale sociale;
  • DELTA Ltd, pari al 20% del capitale sociale.

A seguito dell'operazione, BETA ha aumentato il capitale sociale di € 50.000.000,00 e iscritto una riserva sovrapprezzo di € 969.000.000,00. Il valore contabile delle partecipazioni ricevute in capo al conferitario è pari a € 1.019.000.000,00, importo coincidente con il valore attribuito dalla conferente alle azioni ricevute di BETA. Una perizia del Tribunale ha stimato il valore reale delle partecipazioni conferite in € 1.019.146.768,00, di cui € 1.007.126.768,00 riferiti a GAMMA e € 12.020.000,00 a DELTA.

Posizione del contribuente

ALFA ha rappresentato che:

  • la partecipazione in GAMMA soddisfa integralmente i requisiti PEX di cui all'art. 87 Tuir;
  • la partecipazione in DELTA soddisfa i requisiti PEX solo per 167 azioni, mentre 33 azioni non hanno ancora maturato il requisito temporale di cui alla lett. a) dell'art. 87;
  • la partecipazione ricevuta in BETA presenta tutti i requisiti dell'art. 87, salvo quello di cui alla lett. a).

Sulla base di ciò, la società ha chiesto chiarimenti su due profili:

  • se l'inciso "fatti salvi i casi di esenzione" dell'art. 175, comma 1, consenta di applicare il valore normale dell'art. 9 Tuir quando le partecipazioni conferite sono PEX;
  • se, nell'operazione descritta, trovi applicazione solo il comma 1 dell'art. 175 oppure, per la parte non PEX, anche il comma 2.

Chiarimento interpretativo dell'Agenzia

L'Agenzia ricostruisce la disciplina dell'art. 175 Tuir nella formulazione vigente all'epoca, evidenziando che:

  • il comma 1 stabilisce, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti residenti nell'esercizio di impresa, un criterio di determinazione del "valore di realizzo" basato sul maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute dal conferente e il valore attribuito dal conferitario ai beni o alle partecipazioni conferite;
  • la plusvalenza del conferente è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e tale valore di realizzo;
  • la plusvalenza è poi tassata secondo il regime ordinario dell'art. 86 Tuir oppure, per le partecipazioni, dell'art. 87 Tuir se ne ricorrono i requisiti.

Quanto al comma 2, esso esclude l'applicazione del comma 1 quando ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • le partecipazioni conferite sono prive, al momento del conferimento, di uno dei requisiti delle lett. b), c) e d) dell'art. 87, senza considerare il requisito temporale di cui alla lett. a);
  • le partecipazioni ricevute in cambio possiedono invece tali requisiti.

In tale ipotesi, la plusvalenza è determinata ai sensi dell'art. 9 Tuir, sulla base del valore normale.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l'Agenzia concorda con l'impostazione del contribuente e ritiene che non si applichi il comma 2 dell'art. 175, ma il solo comma 1. Di conseguenza, la plusvalenza della conferente deve essere determinata con riferimento al valore di realizzo previsto dal comma 1, e tassata nel periodo d'imposta in cui l'operazione ha effetto.

Ai fini della tassazione, la società conferente deve distinguere:

  • la plusvalenza relativa alle partecipazioni in GAMMA, assoggettabile al regime dell'art. 87 Tuir;
  • la plusvalenza relativa alle 167 azioni di DELTA, anch'essa assoggettabile al regime dell'art. 87 Tuir;
  • la plusvalenza relativa alle 33 azioni di DELTA, assoggettabile invece all'art. 86 Tuir, perché manca il requisito temporale di cui alla lett. a) dell'art. 87.

Limiti del parere

La risoluzione precisa che il parere riguarda esclusivamente l'applicazione degli artt. 175, commi 1 e 2, del Tuir alla fattispecie descritta. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili elusivi dell'operazione ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

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