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Risoluzione

Risoluzione n. 65 del 27/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come calcolare la misura massima annua di utilizzo del credito d’imposta ex articolo 8 legge n. 388/2000, in presenza di anticipata compensazione poi recuperata e successiva compilazione del modello CVS. Precisa che, se il credito anticipatamente fruito è stato restituito, il dato del modello CVS va rettificato considerando quel credito come ancora da utilizzare, con conseguente diversa base di calcolo per la percentuale massima annua.

Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e determinazione del limite annuale di utilizzo dopo compensazione anticipata

Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e corretta determinazione dell’utilizzo annuale

La risoluzione affronta il caso della società ALFA S.r.l. in relazione al credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il documento chiarisce le regole di maturazione del beneficio, le conseguenze dell’anticipata compensazione rispetto al momento di effettiva spettanza e, soprattutto, il criterio da applicare per individuare la misura massima del credito utilizzabile annualmente ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002.

Contesto della fattispecie

La società aveva realizzato un opificio industriale e aveva fruito del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. L’Ufficio delle entrate aveva emesso un avviso di recupero per aver rilevato una fruizione anticipata del credito, in parte riferita a costi imputati al 2001 ma che, secondo i corretti criteri di competenza, avrebbero dovuto concorrere all’investimento agevolabile del 2002.

La contestazione riguardava, in particolare:

  • il computo integrale del costo del suolo acquistato nel 2001, anziché in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti nello stesso anno;
  • la determinazione del costo delle opere appaltate sulla base delle fatture emesse, anziché degli stati di avanzamento lavori accettati;
  • l’imputazione al 2001 del costo di taluni beni, benché la loro consegna fosse avvenuta nel 2002.

Regole generali di maturazione del credito

La risoluzione richiama il principio secondo cui il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione secondo modalità automatiche e spetta dalla data in cui gli investimenti ammissibili sono effettivamente realizzati. Ai fini della maturazione del diritto alla compensazione, le spese si considerano sostenute:

  • per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data dell’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • per i beni immobili, al momento della stipulazione dell’atto, ovvero, se successiva, alla data dell’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • per le prestazioni di servizi, alla data di ultimazione delle prestazioni, ovvero, in caso di appalto con stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

La risoluzione ricorda inoltre che rientrano nell’agevolazione anche i terreni, nei limiti in cui incorporino per accessione un fabbricato strumentale effettivamente destinato a una struttura produttiva ubicata nei territori ammessi. Prima della completa realizzazione del fabbricato, il costo dell’area può essere considerato solo in proporzione al rapporto tra i lavori eseguiti al termine di ciascun periodo d’imposta e il costo complessivo preventivato dell’opera.

Obbligo di comunicazione ex articolo 62 della legge n. 289/2002

L’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto l’obbligo di comunicazione tramite modello CVS, da presentare entro il 28 febbraio 2003, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente. La comunicazione doveva contenere:

  • i dati relativi agli investimenti realizzati al 31 dicembre 2002;
  • l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.

La stessa disposizione prevedeva anche che i contributi maturati e non utilizzati indicati nella comunicazione fossero fruibili entro una misura massima annua non superiore al rapporto tra lo stanziamento di bilancio e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati.

Criteri di utilizzo annuale del credito

Il decreto ministeriale 2 aprile 2003 aveva fissato inizialmente la misura massima di utilizzo dei crediti nella forma di contributo per il 10% nell’anno 2003 e per il 6% negli anni successivi. Successivamente, per effetto dell’incremento della dotazione finanziaria, il decreto ministeriale 6 agosto 2003 e le delibere CIPE hanno previsto una progressiva accelerazione delle percentuali massime annue. La circolare n. 51/E del 29 novembre 2005 ha poi precisato che, per gli anni successivi al 2005, in attesa di verificare la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, gli utilizzi massimi restano consentiti nei limiti originariamente fissati dal decreto 2 aprile 2003, assumendo come base di calcolo l’ammontare complessivo del credito non ancora utilizzato indicato nel modello CVS, cioè la somma del rigo 4 e del rigo 6 del quadro B.

Effetti dell’anticipata compensazione e del successivo recupero

Nelle ipotesi in cui il credito sia stato compensato anticipatamente rispetto al momento di effettiva spettanza, ma poi recuperato dall’Ufficio e restituito dal contribuente, la risoluzione afferma che l’obbligo di comunicazione dei dati può ritenersi comunque rispettato. Di conseguenza, non si applica la decadenza per mancata presentazione del modello CVS prevista dall’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002.

Tuttavia, il modello CVS originariamente presentato risulta non correttamente ripartito tra:

  • quota utilizzata, indicata nel quadro B, rigo 3;
  • quota non ancora utilizzata, indicata nel quadro B, rigo 4.

La ragione è che il credito poi recuperato era stato inizialmente indicato come già utilizzato, mentre, dopo la restituzione, deve essere considerato come ancora da utilizzare.

Esemplificazione fornita dalla risoluzione

Il documento propone un esempio numerico per chiarire il criterio di calcolo.

Nell’ipotesi di:

  • credito complessivamente maturato al 31 dicembre 2002 pari a 1.000;
  • credito effettivamente compensato al 31 dicembre 2002 pari a 700, di cui 350 successivamente recuperati per anticipata compensazione;

il modello CVS, così come inizialmente presentato, riporterebbe:

  • rigo 2: 1.000, credito d’imposta maturato;
  • rigo 3: 700, credito d’imposta utilizzato;
  • rigo 4: 300, credito d’imposta da utilizzare;
  • rigo 5: 0, investimento netto avviato prima dell’8 luglio 2002 e non realizzato;
  • rigo 6: 0, credito relativo all’investimento di cui al punto 5.

In tale assetto, la base di calcolo per la misura massima annuale sarebbe pari a 300, cioè la somma del rigo 4 e del rigo 6.

Se, invece, il credito anticipatamente compensato è stato restituito, il modello CVS deve essere considerato come se riportasse:

  • rigo 2: 1.000;
  • rigo 3: 350;
  • rigo 4: 650;
  • rigo 5: 0;
  • rigo 6: 0.

In questo caso, il credito da considerare come ancora da utilizzare alla data di presentazione del modello risulta pari a 650, perché comprende anche il bonus restituito. Di conseguenza, la base di calcolo per la percentuale massima di utilizzo diventa la somma del rigo 4 e del rigo 6, cioè 650.

Principio finale espresso dalla Direzione centrale

La risoluzione conclude che, ai fini del rispetto del limite massimo di credito annualmente utilizzabile, occorre tenere conto della situazione effettiva del credito alla data di presentazione del modello CVS. Se il credito anticipatamente compensato è stato restituito, il dato del modello deve essere rettificato considerando tale importo come credito ancora da utilizzare e non come credito già utilizzato.

Inoltre, nel verificare il limite annuale di utilizzo, deve essere considerato anche l’eventuale credito d’imposta impiegato per compensare, al momento della restituzione, il debito relativo al bonus anticipatamente fruito e alle somme versate a titolo di sanzioni e interessi.

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