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Circolare

Circolare numero 148 del 1-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le aliquote applicate in vista della scadenza del versamento della prima rata dei contributi e riepiloga le principali riduzioni contributive per aziende operanti nei territori agevolati. Vengono inoltre chiarite le percentuali dovute per Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate, nonché l’estensione di alcuni benefici ad altri territori a decorrere dal 1 aprile 1997. Infine, si segnala la ritariffazione del dovuto per il 1996 per tenere conto di recuperi e rideterminazioni normative intervenute nel tempo.

Tariffazione dei contributi dovuti e riduzioni contributive per territori agevolati

Tariffazione dei contributi e disciplina delle riduzioni contributive

La circolare interviene in prossimità della scadenza per il versamento della prima rata dei contributi, fornendo il quadro delle aliquote applicabili e aggiornando il regime delle riduzioni contributive per le aziende operanti in territori agevolati. Vengono inoltre richiamati gli effetti di alcuni interventi normativi che incidono sulla determinazione del dovuto per il 1996.

Aliquote contributive per la prima rata

La circolare elenca le principali voci contributive e le rispettive aliquote complessive, distinguendo tra quota a carico azienda e quota a carico lavoratore. Il totale indicato è pari a 48,313, di cui 41,273 a carico azienda e 7,94 a carico lavoratore.

Tra le voci riportate figurano:

  • fondo pensioni lavoratori dipendenti, con totale 22,39, di cui 16,35 a carico azienda e 6,04 a carico lavoratore;
  • quota base, assistenza malattia e asili nido;
  • assicurazione infortuni sul lavoro e relativa addizionale;
  • contributo per disoccupazione;
  • contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
  • contributi per prestazioni economiche di malattia;
  • contributi per TBC, tutela delle lavoratrici madri, assistenza agli orfani dei lavoratori e assegni familiari.

Riduzioni contributive per territori agevolati dal 1 gennaio 1997

Per le aziende operanti nei territori agevolati la circolare richiama quanto già evidenziato nella circolare n. 38 del 19 febbraio 1997. In base alla L. n. 81/97 di conversione del D.L. n. 11/97, dal 1 gennaio 1997 le riduzioni contributive risultano fissate come segue:

  • Mezzogiorno: riduzione del 75%, con contributo dovuto al 25%;
  • territori montani: riduzione del 50%, con contributo dovuto al 50%;
  • zone svantaggiate: riduzione del 60%, con contributo dovuto al 40%.

Aggiornamento dal 1 aprile 1997 per il Mezzogiorno

La circolare segnala che, dal 1 aprile 1997, per il Mezzogiorno operano nuove percentuali di riduzione, richiamando anche la disciplina della L. n. 537/90 e della L. n. 81/97 di conversione del D.L. n. 11/97. Nel prospetto riportato sono indicate riduzioni pari al 70% per il Mezzogiorno e al 40% per territori montani e zone svantaggiate, con dovuto rispettivamente pari al 30%, 60% e 60%.

Esoneri e riduzioni per territori diversi dai territori agevolati

Per i territori non ricompresi tra quelli agevolati, la circolare precisa che continuano ad applicarsi gli esoneri e le riduzioni previsti dal D.L. n. 323/96 convertito in L. n. 425/96. In particolare:

  • la riduzione di 4,90 punti percentuali incide sull’aliquota del Servizio Sanitario Nazionale;
  • gli esoneri riguardano le aliquote TBC (0,01) e Assistenza orfani lavoratori (0,01).

Il beneficio complessivo è pari a 4,92 punti percentuali. Con decorrenza 1 aprile 1997, tale agevolazione spetta anche alle aziende ubicate nei territori che, per effetto della L. 81/97, non hanno più titolo alle riduzioni contributive del Mezzogiorno.

Ritariffazione del dovuto per l’anno 1996

La circolare informa che, con l’emissione 1997, si è proceduto alla ritariffazione del dovuto per l’anno 1996, tenendo conto di tre interventi normativi:

  • recupero dell’addizionale INAIL ai sensi dell’art. 4 del D.M.L. PS dell’8 agosto 1996;
  • rideterminazione, per il periodo 1 ottobre 1996 - 31 dicembre 1996, delle agevolazioni contributive per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno;
  • recupero, per il periodo 1 giugno 1996 - 31 dicembre 1996, della fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende operanti nei territori del Centro-Nord.

La circolare si limita a fornire tali aggiornamenti tariffari e richiama per gli approfondimenti le precedenti disposizioni e circolari citate.

Punti principali

Aliquote contributive applicate

In prossimità della scadenza per il versamento della prima rata, la circolare indica le voci contributive con le relative aliquote complessive e la ripartizione tra carico azienda e lavoratore. Il totale è pari a 48,313, di cui 41,273 a carico azienda e 7,94 a carico lavoratore. Sono elencate, tra le altre, le voci relative al fondo pensioni lavoratori dipendenti, quota base, assistenza malattia, asili nido, assicurazione infortuni sul lavoro, addizionale INAIL, disoccupazione, contributi per prestazioni SSN, prestazioni economiche di malattia, TBC, tutela lavoratrici madri, assegni orfani lavoratori e assegni familiari.

Riduzioni contributive per territori agevolati dal 1.1.1997

Per le aziende operanti nei "territori agevolati" la circolare richiama le misure già illustrate nella circolare n. 38 del 19 febbraio 1997. Dal 1 gennaio 1997, in base alla L. n. 81/97 di conversione del D.L. n. 11/97, le riduzioni risultano pari al 75% per il Mezzogiorno, al 50% per i territori montani e al 60% per le zone svantaggiate. Conseguentemente, il contributo dovuto è pari rispettivamente al 25%, 50% e 40%.

Riduzioni contributive dal 1.4.1997 per il Mezzogiorno

Dal 1 aprile 1997, per il Mezzogiorno si applicano nuove percentuali di riduzione, indicate dalla circolare come 70% per il Mezzogiorno e 40% per territori montani e zone svantaggiate nel prospetto richiamato, con dovuto rispettivamente pari al 30%, 60% e 60%. La disciplina è collegata alla L. n. 537/90 e, per il Mezzogiorno, alla L. n. 81/97 di conversione del D.L. n. 11/97.

Benefici per territori diversi dai territori agevolati

Per i territori diversi da quelli sopra indicati restano applicati gli esoneri e le riduzioni previsti dal D.L. n. 323/96 convertito in L. n. 425/96. In particolare, la riduzione di 4,90 punti percentuali riguarda l’aliquota del Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli esoneri riguardano le aliquote TBC (0,01) e Assistenza orfani lavoratori (0,01), per un beneficio complessivo di 4,92 punti percentuali. Con decorrenza 1 aprile 1997 tale beneficio spetta anche alle aziende ubicate in territori che, ai sensi della L. 81/97, non hanno più titolo alle riduzioni contributive del Mezzogiorno.

Ritariffazione del dovuto per l’anno 1996

Con l’emissione 1997 è stata effettuata la ritariffazione del dovuto per il 1996 tenendo conto di tre elementi: il recupero dell’addizionale INAIL previsto dall’art. 4 del D.M.L. PS dell’8 agosto 1996; la rideterminazione, per il periodo 1 ottobre 1996 - 31 dicembre 1996, delle agevolazioni contributive per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno ai sensi della L. n. 81/97; il recupero, per il periodo 1 giugno 1996 - 31 dicembre 1996, della fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle aziende operanti nei territori del Centro-Nord ai sensi della L. n. 425/96.

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