Circolare numero 145 del 30-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 9210/96, che esclude la natura di rapporto di lavoro subordinato per incaricati marittimi e delegati di spiaggia di cui al R.D. n. 2360/1937. Di conseguenza, viene modificato l’orientamento precedente del messaggio n. 12613/1990: la contribuzione assicurativa e previdenziale versata dal Ministero della Marina Mercantile per tali soggetti diventa rimborsabile su domanda. Il provvedimento si fonda sulla qualificazione del rapporto come servizio con funzioni pubbliche, assimilabile al funzionario onorario, e non come lavoro subordinato privato.
Rimborsabilità della contribuzione versata per incaricati marittimi e delegati di spiaggia
Rimborsabilità della contribuzione per incaricati marittimi e delegati di spiaggia
La circolare interviene per adeguare le istruzioni previdenziali al pronunciamento della Corte di Cassazione n. 9210/96. In esito a tale decisione, la contribuzione assicurativa e previdenziale versata dal Ministero della Marina Mercantile in favore degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia non è più considerata definitivamente non rimborsabile, ma diviene rimborsabile a domanda.
Contesto e precedente orientamento
Con il messaggio n. 12613 del 4 giugno 1990 era stato affermato che i contributi versati per tali soggetti dovevano ritenersi validi e non rimborsabili, nonostante il diverso avviso del Ministero del Tesoro, secondo cui le prestazioni rese non avevano natura subordinata. Successivamente il Ministero della Marina Mercantile aveva invitato le Capitanerie di Porto, da cui gli incaricati marittimi e i delegati di spiaggia dipendono gerarchicamente, a interrompere i versamenti e a ripresentare le richieste di rimborso delle quote pregresse. Ne era seguito un contenzioso con l’Istituto.
Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha escluso che il servizio reso dagli incaricati marittimi e dai delegati di spiaggia possa essere ricondotto a un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato. Secondo la sentenza, la disciplina del R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 configura invece un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, riconducibile alla figura del funzionario onorario.
La Corte richiama, come elementi distintivi rispetto al pubblico impiego subordinato:
- l’assenza di assunzione in senso tecnico e la presenza di un atto di nomina discrezionale;
- l’inserimento meramente funzionale e non strutturale nell’apparato amministrativo;
- la fonte disciplinare rinvenibile nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura stessa dell’incarico;
- la natura indennitaria del compenso, volto al ristoro delle spese sostenute;
- la durata normalmente temporanea e a termine del rapporto.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama anche specifici elementi del R.D. n. 2360/1937, in particolare gli artt. 4, 6 e 7, che confermano la natura discrezionale della nomina e la disciplina della remunerazione annua, non corrisposta, peraltro, quando l’incarico è conferito a funzionari e agenti di ruolo dell’amministrazione della marina mercantile in servizio attivo.
Effetti operativi
Alla luce della qualificazione del rapporto come servizio con funzioni pubbliche e non come lavoro subordinato, vengono meno i presupposti delle pretese contributive dell’Istituto. Per questo motivo, la circolare dispone la modifica delle precedenti istruzioni e stabilisce che la contribuzione versata dal Ministero della Marina Mercantile in favore degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia è rimborsabile su domanda.
Punti principali
Cambio di orientamento rispetto al messaggio n. 12613/1990
In precedenza era stato chiarito che la contribuzione assicurativa e previdenziale versata dal Ministero della Marina Mercantile per incaricati marittimi e delegati di spiaggia doveva considerarsi valida e non rimborsabile. A seguito della sentenza della Cassazione e per un adeguamento generale al nuovo orientamento, tale impostazione viene superata e la contribuzione diventa rimborsabile a domanda.
Contrasto interpretativo con il Ministero della Marina Mercantile
Il Ministero della Marina Mercantile aveva invitato le Capitanerie di Porto a cessare il versamento dei contributi e a reiterare le richieste di rimborso per le quote pregresse. Il contrasto con l’Istituto ha dato origine a un contenzioso definito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9210/96.
Qualificazione del rapporto secondo la Cassazione
La Corte ha escluso che il servizio prestato dagli incaricati marittimi e dai delegati di spiaggia rientri nei rapporti di lavoro subordinato di diritto privato. La fattispecie del R.D. n. 2360/1937 è stata invece ricondotta a un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, assimilabile alla figura del funzionario onorario.
Elementi che escludono il pubblico impiego subordinato
La sentenza evidenzia che mancano i tratti tipici del pubblico dipendente: assunzione tramite concorso, inserimento strutturale nell’organizzazione della P.A., disciplina del rapporto mediante regole di natura regolamentare, natura retributiva del compenso e durata tendenzialmente indeterminata. Per gli incaricati marittimi e i delegati di spiaggia vi è invece nomina discrezionale, inserimento solo funzionale, disciplina derivante dall’atto di conferimento e incarico normalmente temporaneo.
Conseguenze sui contributi
Poiché manca un rapporto di lavoro subordinato, vengono meno i presupposti delle pretese contributive. La circolare dispone quindi la rimborsabilità, su domanda, della contribuzione versata in favore degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia dal Ministero della Marina Mercantile.
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