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Circolare

Circolare numero 149 del 1-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze n. 495 e n. 240, con particolare riguardo al pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995, che devono essere corrisposti in contanti in sei annualità tramite il ricorso a emissioni di titoli del debito pubblico. Vengono inoltre descritte le liste di individuazione delle pensioni, le regole di acquisizione dei dati nei pannelli procedurali, il trattamento dei redditi per la sentenza n. 240, il recupero di somme già erogate, la memorizzazione dei dati nel database pensioni e la gestione degli interessi. È richiamato anche un allegato con istruzioni operative precedenti sulla procedura PGM 480 e sulla correzione di pensioni scartate.

Riliquidazione pensioni per le sentenze Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994

Riliquidazione delle pensioni per le sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994

La circolare definisce le modalità operative per la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con riferimento sia alla gestione degli arretrati sia agli adempimenti informatici delle Sedi. Il documento coordina le regole già contenute nella normativa richiamata con le istruzioni procedurali necessarie per la lavorazione delle posizioni pensionistiche.

Quadro normativo e modalità di pagamento degli arretrati

L'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662, stabilendo che le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 e n. 240 debbano essere corrisposte in contanti in sei annualità. Il Ministro del tesoro è autorizzato a finanziare il meccanismo mediante emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna annualità fra il 1996 e il 2001; il ricavo netto delle emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, è versato agli enti previdenziali competenti, INPS ed ENPALS, che provvedono ai pagamenti agli aventi diritto.

Individuazione delle posizioni interessate

Per supportare le Sedi nell'individuazione delle pensioni da riliquidare, vengono predisposte liste distinte per le posizioni interessate alla sola sentenza n. 495, alla sola sentenza n. 240 o ad entrambe. Al momento, le liste riguardano soltanto le pensioni ai superstiti in essere al 13 giugno 1997, già calcolate con la sentenza n. 495 per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Le pensioni già segnalate negli elenchi richiamati dal messaggio n. 32509 del 26 giugno 1996 e non ancora ricostituite devono essere gestite direttamente dalle Sedi. La lista delle pensioni dirette interessate alla sola sentenza n. 240 sarà resa disponibile in un momento successivo.

Contenuto delle liste e criteri di lavorazione

Le liste riportano i dati essenziali della posizione: numero di certificato e categoria della pensione, cognome e nome del pensionato, data di nascita, decorrenza, codice ufficio pagatore, dati della pensione abbinata, decorrenza originaria e codice di eliminazione della pensione abbinata. La lista n. 1 comprende le pensioni ai superstiti liquidate, con qualunque decorrenza, dal 6 gennaio 1994, per le quali la ricostituzione dalla decorrenza originaria deve essere effettuata d'ufficio, senza necessità di domanda. In tali casi la procedura carica automaticamente la domanda nell'archivio EAD75, salvo che sia già presente una domanda di ricostituzione non definita con i codici indicati.

La lista n. 2 riguarda le pensioni ai superstiti con decorrenza compresa tra il 1 ottobre 1983 e il 31 gennaio 1994, liquidate prima del 6 gennaio 1994: per queste, gli arretrati precedenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 495 spettano solo su domanda, mentre quelli dal 6 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 sono dovuti d'ufficio. La lista n. 3 riguarda pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore a ottobre 1983 erogate a titolari di altra pensione con decorrenza successiva a settembre 1983, con la medesima distinzione tra arretrati a domanda e arretrati dovuti d'ufficio. La lista n. 3-bis riguarda pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore a ottobre 1983 i cui titolari non beneficiano di altra pensione, anch'esse soggette alla stessa disciplina. La lista n. 4 include pensioni ai superstiti anteriori a ottobre 1983 e altre posizioni che richiedono una verifica da parte delle Sedi per stabilire se applicare la sola sentenza n. 495, la sola n. 240 o entrambe.

Acquisizione dei dati nei pannelli procedurali

Le ricostituzioni per le sentenze in esame non devono essere cumulate con ricostituzioni per altri motivi. Per le pensioni ai superstiti, la procedura non consente la compilazione del pannello VF1 quando nel pannello VB1 risultino già acquisiti dati relativi all'applicazione delle sentenze.

Nel pannello VB1, per la sentenza n. 495 va inserito il codice 1 nel campo "CODICE" e la data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati nel campo "DAL"; se la ricostituzione deriva da sentenza passata in giudicato, la segnalazione deve seguire le istruzioni specifiche richiamate dalla circolare. Per la sentenza n. 240 va invece inserito il codice 2 nel campo "CODICE" e la relativa data di decorrenza nel campo "DAL"; se vi è sentenza passata in giudicato, devono essere indicati anche il numero e l'anno della sentenza di merito. Quando entrambe le sentenze si applicano alla stessa pensione, devono essere effettuate due registrazioni distinte; se una delle due deriva da sentenza passata in giudicato, le due ricostituzioni devono essere proposte in momenti diversi, poiché gli arretrati derivanti dalla sentenza passata in giudicato devono essere pagati integralmente in contanti, mentre gli altri seguono la ripartizione in sei annualità.

Nel pannello PB1 va indicata la decorrenza del calcolo degli arretrati; se le due sentenze operano da date diverse, deve essere segnata la decorrenza più remota. Nel pannello RED, per la sola sentenza n. 240, devono essere acquisiti i redditi influenti per l'integrazione al minimo della pensione prioritaria, compreso il reddito della pensione da ricalcolare, con attenzione alla verifica del superamento dei limiti reddituali che fanno venir meno la cristallizzazione dal 1 gennaio dell'anno interessato. I redditi devono essere inseriti in ordine cronologico e devono sempre comparire il 1983 e l'anno in corso alla data di elaborazione; se in un anno precedente è stato superato il limite reddituale, tale anno deve essere indicato. Gli arretrati della sentenza n. 240 concorrono a formare reddito ai fini dell'integrazione e della cristallizzazione della seconda pensione, con calcolo automatico da parte della procedura.

Recuperi e memorizzazione nel database pensioni

In fase di acquisizione dei dati per la liquidazione degli arretrati devono essere segnalati anche eventuali recuperi di importi già corrisposti, sia sotto forma di acconti sia di quote di pensione da recuperare. Gli importi da recuperare devono essere registrati nei campi previsti per i trattamenti deducibili e non deducibili ai fini IRPEF, secondo i criteri in uso.

Nel database centrale vengono memorizzati specifici codici per identificare la riliquidazione effettuata per la sentenza n. 495, per la n. 240 o per entrambe, nonché l'eventuale presenza di sentenza passata in giudicato, la data di decorrenza degli arretrati e i dati reddituali relativi alla sentenza n. 240. Per le pensioni cristallizzate in applicazione della sentenza n. 240 viene inoltre memorizzato nel campo GP5/6KE06 il codice importo "S". Le procedure aggiornano gli importi dei GP6 solo a partire dalla data di calcolo degli arretrati indicata dalla Sede, così da consentire eventuali ulteriori ricostituzioni per periodi precedenti.

Gestione degli arretrati anteriori al 1 gennaio 1996 e interessi

La procedura di ricostituzione è in aggiornamento per distinguere, ai fini del pagamento, le quote successive al 31 dicembre 1995, che sono corrisposte in contanti secondo le regole ordinarie, da quelle precedenti al 1 gennaio 1996, che devono essere pagate in sei annualità e tassate al momento del pagamento. Gli arretrati derivanti dal ricalcolo delle pensioni interessate alle sentenze n. 495 e n. 240 sono registrati in un archivio apposito, utile alla gestione del pagamento rateale e al calcolo degli interessi dovuti; le istruzioni per la consultazione di tale archivio saranno emanate separatamente.

Sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 non sono dovuti né interessi né rivalutazione monetaria, e nel campo "DECORRENZA DEGLI INTERESSI" del pannello PB1 deve essere inserito il valore "000000". Dal 1 gennaio 1996 gli arretrati producono invece interessi calcolati sulla base del tasso annuo di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Con la prima annualità vengono corrisposti gli interessi maturati su tutti gli arretrati fino al 31 dicembre 1995; con le annualità successive vengono corrisposti gli interessi maturati sui residui a partire dalla data di pagamento della precedente annualità fino alla data del pagamento successivo. Gli interessi, per la loro natura, sono assoggettati a IRPEF con gli stessi criteri previsti per la pensione.

Programmi e allegati operativi

Per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni sono disponibili i programmi 480, 3267 e 3276, versione A del 28 giugno 1997, che consentono l'acquisizione dei dati con il programma 480. La circolare si chiude con il richiamo a un allegato contenente il messaggio n. 32315 del 25 giugno 1996 sulla procedura PGM 480, sulla correzione delle pensioni scartate e sulle istruzioni iniziali per l'acquisizione dei dati relativi alla sentenza n. 495/1993.

Punti principali

Pagamento degli arretrati fino al 31 dicembre 1995

Per effetto dell'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, che modifica l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662, le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 devono essere pagate in contanti in sei annualità. Il Ministro del tesoro è autorizzato a finanziare i pagamenti mediante emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna annualità fino al 2001; il ricavo netto, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, è versato agli enti previdenziali competenti (INPS ed ENPALS).

Individuazione delle pensioni interessate

Per supportare le Sedi nell'individuazione delle posizioni da riliquidare, vengono predisposte liste distinte per pensioni interessate alla sola sentenza n. 495, alla sola sentenza n. 240 o ad entrambe. Le liste disponibili al momento riguardano soltanto le pensioni ai superstiti in essere al 13 giugno 1997 già calcolate con la sentenza n. 495 per i periodi successivi al 31 dicembre 1995; le posizioni già segnalate con gli elenchi richiamati nel messaggio n. 32509 del 26 giugno 1996 devono essere gestite direttamente dalle Sedi. La lista delle pensioni dirette interessate alla sola sentenza n. 240 sarà resa disponibile successivamente.

Contenuto delle liste e criteri di lavorazione

Le liste riportano numero e categoria della pensione, dati anagrafici del pensionato, decorrenza, codice ufficio pagatore, dati della pensione abbinata, decorrenza originaria e codice di eliminazione della pensione abbinata. La lista n. 1 riguarda pensioni ai superstiti liquidate dal 6 gennaio 1994 e comporta la ricostituzione d'ufficio dalla decorrenza originaria, con caricamento automatico della domanda in EAD75. Le liste n. 2, 3 e 3-bis riguardano pensioni ai superstiti con decorrenze e situazioni soggettive diverse, per le quali gli arretrati anteriori al 6 gennaio 1994 spettano solo a domanda, mentre quelli dal 6 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 spettano d'ufficio. La lista n. 4 comprende posizioni che richiedono una verifica da parte delle Sedi per stabilire se applicare la sola sentenza n. 495, la sola n. 240 o entrambe.

Acquisizione dati nei pannelli VB1 e PB1

Le ricostituzioni per le sentenze n. 495 e n. 240 non devono essere proposte unitamente ad altre ricostituzioni. Nel pannello VB1, per la sentenza n. 495 va indicato il codice 1 e la data dal quale spettano gli arretrati; per la sentenza n. 240 va indicato il codice 2 e la relativa decorrenza, con eventuale indicazione del numero e dell'anno della sentenza passata in giudicato. Se entrambe le sentenze si applicano alla stessa pensione, occorrono due registrazioni distinte; se una delle due deriva da sentenza passata in giudicato, le due ricostituzioni devono essere proposte in momenti diversi, perché gli arretrati da sentenza passata in giudicato sono pagati integralmente in contanti. Nel pannello PB1 deve essere inserita la decorrenza più remota per il calcolo degli arretrati.

Gestione reddituale per la sentenza n. 240

Per le ricostituzioni in applicazione della sentenza n. 240, nel pannello RED devono essere acquisiti i redditi rilevanti per l'integrazione al minimo della pensione prioritaria ex articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, compreso il reddito della pensione da ricalcolare. Devono essere indicati i redditi in ordine cronologico, con obbligo di riportare sempre l'anno 1983 e l'anno in corso alla data di elaborazione, oltre agli eventuali anni precedenti in cui sia stato superato il limite reddituale. Gli arretrati corrisposti per la sentenza n. 240 concorrono a loro volta al reddito rilevante ai fini dell'integrazione e della cristallizzazione della seconda pensione; la procedura somma automaticamente gli importi dovuti secondo le regole indicate.

Recuperi, memorizzazione dati e archivio arretrati

In sede di acquisizione devono essere segnalati eventuali recuperi di acconti o importi di pensione già corrisposti, utilizzando i campi previsti per i trattamenti deducibili e non deducibili ai fini IRPEF. Nel database centrale vengono memorizzati i codici identificativi delle ricostituzioni, la presenza di sentenza passata in giudicato, il tipo di sentenza applicata, la data di decorrenza degli arretrati e i dati reddituali necessari. Gli arretrati relativi ai periodi precedenti al 1 gennaio 1996 sono gestiti in un apposito archivio, che serve anche per il calcolo degli interessi e per la distribuzione del pagamento in sei annualità.

Interessi e trattamento fiscale

Sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 non spettano interessi né rivalutazione monetaria; nel pannello PB1 va quindi indicato valore 000000 per la decorrenza degli interessi. Dal 1 gennaio 1996 gli arretrati producono interessi calcolati in base al tasso annuo di variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi su tutti gli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, e con le annualità successive quelli maturati sui residui. Gli interessi hanno natura particolare e sono assoggettati a IRPEF con gli stessi criteri previsti per la pensione.

Programmi disponibili e istruzioni allegate

Per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni sono disponibili i programmi 480, 3267 e 3276, versione A del 28 giugno 1997, che consentono l'acquisizione dei dati con il programma 480. È richiamato inoltre un allegato con il messaggio n. 32315 del 25 giugno 1996, relativo alla procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480, alla correzione delle pensioni scartate e alla modalità di acquisizione dei dati per la riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993.

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