Circolare numero 150 del 4-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della sospensione dei versamenti contributivi disposta per i soggetti residenti o con sede nel comune di Massa Martana, colpito dall’evento sismico del 12 maggio 1997. La sospensione riguarda i contributi correnti con scadenza dal 12 maggio al 12 ottobre 1997, inclusi quelli dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale e sia la quota aziendale sia quella dei dipendenti. Sono indicate le modalità di identificazione delle aziende aventi diritto tramite il codice di autorizzazione 7Q, nonché le regole per la ripresa dei versamenti dal 13 ottobre 1997, con esclusione di sanzioni e interessi se il pagamento avviene entro tale data.
Sospensione dei contributi per le aziende e i soggetti del comune di Massa Martana colpiti dal sisma del 12 maggio 1997
Sospensione contributiva per il comune di Massa Martana a seguito del sisma del 12 maggio 1997
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione della sospensione dei versamenti contributivi disposta a favore dei soggetti colpiti dall’evento sismico del 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, in Umbria. L’intervento riguarda la gestione contributiva delle aziende e dei soggetti residenti o aventi sede nel territorio interessato, con indicazioni su beneficiari, ambito della sospensione, codifica aziendale e ripresa dei versamenti.
Soggetti beneficiari
La sospensione spetta ai soggetti che risultano residenti nel comune di Massa Martana, se persone fisiche, oppure aventi sede nel medesimo comune, se società o enti, limitatamente alle zone colpite in modo particolare dal sisma. La circolare evidenzia che il beneficio è riconosciuto anche se l’attività lavorativa è stata svolta altrove. Al contrario, non ne possono beneficiare i soggetti che abbiano operato nelle zone colpite ma conservino la residenza in altri comuni.
Ambito della sospensione
La sospensione interessa i contributi correnti con scadenza compresa tra il 12 maggio 1997 e il 12 ottobre 1997. Per le aziende che utilizzano il sistema DM/10, rientrano nella sospensione i modelli DM10 di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 1997, con le relative scadenze riportate nella circolare. Il beneficio comprende:
- la quota contributiva a carico del datore di lavoro;
- la quota a carico dei dipendenti;
- la contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
La circolare precisa inoltre che i contributi eventualmente versati durante il periodo di sospensione non sono rimborsabili alle aziende che ne facciano richiesta.
Adempimenti e presentazione dei modelli
La sospensione non riguarda solo il pagamento, ma anche la presentazione dei modelli contributivi. Tali adempimenti dovranno essere effettuati alla fine del periodo di sospensione, vale a dire il 13 ottobre 1997.
Codice di autorizzazione da attribuire
Per identificare le aziende aventi diritto, alle relative posizioni contributive deve essere attribuito il nuovo codice di autorizzazione "7Q", avente il significato di azienda operante nel comune di Massa Martana colpito dall’evento sismico del 12 maggio 1997, in base all’Ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero delle somme sospese deve avvenire dal 13 ottobre 1997. Se il versamento è eseguito entro tale data, non sono dovuti né sanzioni né interessi. Se invece il pagamento avviene oltre il termine, devono essere applicate le ordinarie sanzioni previste per omissione o ritardato pagamento, calcolate per il periodo che intercorre tra la fine della sospensione e la data dell’effettivo versamento.
Ulteriori precisazioni
La circolare ribadisce infine che il beneficio è connesso alla specifica situazione emergenziale determinata dal sisma del 12 maggio 1997 e che la sua applicazione deve avvenire in modo puntuale, con riferimento ai soli soggetti e ai soli contributi rientranti nelle condizioni descritte.
Punti principali
Soggetti destinatari della sospensione
Il beneficio spetta ai soggetti che hanno la residenza, per le persone fisiche, oppure la sede, per società ed enti, nelle zone del comune di Massa Martana colpite in modo particolare dal sisma del 12 maggio 1997. La circolare precisa che il diritto alla sospensione sussiste indipendentemente dal luogo in cui sia stata svolta l’attività lavorativa. Non spetta, invece, a chi abbia lavorato nelle aree colpite ma mantenga la residenza in altri comuni.
Ambito oggettivo e contributi sospesi
La sospensione riguarda i contributi correnti con scadenza nel periodo dal 12 maggio 1997 al 12 ottobre 1997. Per le aziende che operano con il sistema DM/10 sono quindi sospesi i modelli DM10 di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 1997, con le rispettive scadenze indicate nella circolare. La sospensione comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico dei dipendenti, oltre alla contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Presentazione dei modelli e adempimenti
La sospensione riguarda anche gli adempimenti di presentazione dei modelli contributivi, che dovranno essere effettuati alla fine del periodo di sospensione, ossia il 13 ottobre 1997. La circolare richiama quindi la necessità di rinviare gli adempimenti al termine del periodo agevolato, in coerenza con la sospensione dei versamenti.
Codifica delle aziende aventi diritto
Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "7Q", con il significato di azienda operante nel comune di Massa Martana colpito dall’evento sismico del 12 maggio 1997, ai sensi dell’Ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997.
Recupero dei contributi sospesi e regime sanzionatorio
Il versamento dei contributi sospesi deve avvenire al termine del periodo di sospensione, cioè il 13 ottobre 1997. Se il pagamento è effettuato entro tale data, non sono dovuti oneri accessori, né sanzioni né interessi. Se invece il versamento avviene oltre il termine, si applicano le normali sanzioni per omesso o ritardato pagamento, calcolate dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione fino alla data dell’effettivo pagamento. La circolare precisa inoltre che i contributi già versati nonostante la sospensione non sono rimborsabili.
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