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Circolare

Circolare numero 26 del 30-06-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove aliquote contributive applicabili dal 3 luglio 1997 al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, in attuazione del D.Lgs. 166/1997 e della legge 335/1995. Distinguendo tra lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 e lavoratori iscritti successivamente, chiarisce le diverse basi imponibili, il massimale annuo di retribuzione, il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Riporta inoltre un prospetto riepilogativo delle percentuali in vigore e rinvia a una successiva circolare per le istruzioni operative e la modulistica.

Aliquote contributive e regole pensionistiche per il Fondo pensioni sportivi professionisti ENPALS dal 3 luglio 1997

Aliquote contributive e disciplina pensionistica del Fondo sportivi professionisti ENPALS

La circolare interviene a seguito del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, pubblicato in G.U. il 18 giugno 1997, per illustrare le regole contributive e previdenziali applicabili agli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti gestito dall’ENPALS. Il documento distingue in modo netto la posizione dei lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 rispetto a quella dei lavoratori iscritti successivamente, definendo aliquote, massimali, contributo di solidarietà e ulteriori oneri accessori.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha delegato il riordino del regime pensionistico degli iscritti al Fondo, e il D.Lgs. 166/1997, che ne ha dato attuazione. Viene evidenziato il principio di armonizzazione con il sistema generale obbligatorio e il raccordo con il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, soprattutto per quanto riguarda l’aliquota a carico del lavoratore e i massimali contributivi.

Aliquote di finanziamento dal 3 luglio 1997 al 31 dicembre 1997

Dal 3 luglio 1997, per il personale iscritto al Fondo, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 9,11%, mentre quella a carico del lavoratore è pari all’8,89%. La circolare specifica che l’ENPALS continua a percepire anche il contributo per gli asili nido comunali dovuto ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro.

Per il periodo 3 luglio 1997 - 31 dicembre 1997, il carico complessivo sulle retribuzioni è quindi pari a:

  • 18,00% per il fondo pensioni lavoratori, di cui 8,89% a carico del lavoratore;
  • 0,10% per asili nido comunali, a carico del datore di lavoro;
  • totale 18,10%.

Progressione delle aliquote dal 1º gennaio 1998

La circolare evidenzia che, dal 1º gennaio 1998, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro aumenta ogni anno di 2 punti percentuali fino a raggiungere l’aliquota vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Il documento allega un prospetto con la progressione delle aliquote dal 1998 al 2005, sempre tenendo conto del contributo asili nido dello 0,10% e della quota a carico del lavoratore pari all’8,89%.

Lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, l’art. 2 del decreto stabilisce che:

  • il requisito dell’annualità di contribuzione per il diritto alle prestazioni si considera raggiunto con 260 contributi giornalieri;
  • chi può far valere almeno 18 anni interi di anzianità assicurativa e contributiva al 31 dicembre 1995 ha diritto alla pensione liquidata interamente con il sistema retributivo;
  • chi ha un’anzianità inferiore a 18 anni interi vede la pensione determinata secondo il criterio del pro-quota di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

Per questi lavoratori, dal 3 luglio 1997 le aliquote contributive ordinarie si applicano sulla retribuzione giornaliera fino al massimale annuo dell’A.G.O. diviso per 312. Per il 1997 il massimale annuo è pari a lire 137.148.000, da cui deriva una retribuzione giornaliera di riferimento pari a lire 439.577.

Sulla parte di retribuzione eccedente tale importo e fino a lire 3.205.128 giornaliere si applica un contributo di solidarietà dell’1,2%, ripartito per metà tra datore di lavoro e lavoratore. Il prospetto riepilogativo aggiunge che, per le retribuzioni giornaliere da lire 202.097 a lire 439.577, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’art. 3 del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992.

Lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995, il decreto prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, corrispondente al tetto vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 1997 tale massimale è fissato in lire 137.148.000.

Di conseguenza, dal 3 luglio 1997 le aliquote ordinarie si applicano integralmente sulla retribuzione annua entro tale massimale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. La circolare precisa che il datore di lavoro deve conoscere l’ammontare complessivo percepito dal lavoratore in altri rapporti di lavoro svolti nello stesso anno solare, e che tale dato deve essere comunicato dal lavoratore con dichiarazione di responsabilità resa secondo le norme sull’autocertificazione.

Contributo di solidarietà per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di lire 137.148.000 e fino a lire un miliardo si applica un contributo di solidarietà dell’1,2%, anch’esso ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore. La circolare chiarisce inoltre che il contributo non si applica alla quota di retribuzione annua eccedente lire un miliardo, importo che è a sua volta soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

Il prospetto riepilogativo segnala, per questa categoria, anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore per le retribuzioni annue eccedenti lire 63.053.952 e sino al massimale di lire 137.148.000, richiamando l’art. 3-ter del D.L. 384/1992 convertito dalla legge 438/1992.

Prospetto riepilogativo delle aliquote

La circolare riassume le aliquote vigenti dal 3 luglio 1997 al 31 dicembre 1997 in due distinti regimi:

  • per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, aliquota ordinaria 18,00% fino a lire 439.577 giornaliere, contributo di solidarietà 1,20% da lire 439.577 a lire 3.205.128 giornaliere, e aliquota aggiuntiva 1% da lire 202.097 a lire 439.577;
  • per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, aliquota ordinaria 18,00% fino a lire 137.148.000 annue, contributo di solidarietà 1,20% da lire 137.148.001 fino a lire un miliardo, e aliquota aggiuntiva 1% oltre lire 63.053.952 annue fino al massimale.

In entrambi i casi si aggiunge lo 0,10% per gli asili nido comunali a carico del datore di lavoro.

Istruzioni operative

La circolare non fornisce istruzioni applicative puntuali sulla compilazione della modulistica o su eventuali adattamenti operativi. L’ENPALS rinvia espressamente a una successiva circolare, che dovrà emanare a breve, per la disciplina delle modalità di applicazione della nuova normativa.

Punti principali

Entrata in vigore e nuove aliquote contributive

Dal 3 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 166/1997, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il personale iscritto al Fondo è fissata al 9,11%, mentre quella a carico del lavoratore è pari all’8,89%, in linea con il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria. Considerando anche il contributo per gli asili nido comunali previsto dalla legge n. 1044/1971, per il periodo 3 luglio 1997 - 31 dicembre 1997 il carico complessivo è pari al 18,10%.

Incremento progressivo dal 1º gennaio 1998

A partire dal 1º gennaio 1998, la quota a carico del datore di lavoro per il personale iscritto al Fondo aumenta annualmente di 2 punti percentuali fino a raggiungere l’aliquota vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. La circolare riporta una tabella con la progressione delle aliquote fino al 2005, includendo la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore e il contributo asili nido.

Lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, il requisito annuale di contribuzione per il diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con 260 contributi giornalieri. Se al 31 dicembre 1995 possono vantare almeno 18 anni interi di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo; se l’anzianità è inferiore, si applica il criterio del pro-quota previsto dalla legge n. 335/1995.

Base imponibile e contributo di solidarietà per gli iscritti ante 31 dicembre 1995

Per tali lavoratori, dal 3 luglio 1997 le aliquote ordinarie si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il massimale annuo AGO diviso per 312. Per il 1997 il massimale annuo è pari a lire 137.148.000 e la retribuzione giornaliera di riferimento è lire 439.577. Sulla quota di retribuzione eccedente tale importo e fino a lire 3.205.128 al giorno si applica un contributo di solidarietà dell’1,2%, ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore.

Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995

Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile vigente nell’A.G.O. Pertanto, dal 3 luglio 1997 le aliquote ordinarie si applicano integralmente sulla retribuzione annua entro il massimale di lire 137.148.000, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’ammontare complessivo percepito in altri rapporti di lavoro nel medesimo anno solare, mediante dichiarazione di responsabilità resa secondo le norme sull’autocertificazione.

Contributo di solidarietà per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale annuo di lire 137.148.000 e fino a lire un miliardo si applica un contributo di solidarietà dell’1,2%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore. Il contributo non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti lire un miliardo, soglia anch’essa rivalutata annualmente ISTAT.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

Il prospetto riepilogativo richiama anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dal D.L. 384/1992 convertito dalla legge 438/1992, applicabile in specifiche fasce di retribuzione: per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, da lire 202.097 a lire 439.577 giornaliere; per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, oltre lire 63.053.952 annue e fino al massimale annuo di lire 137.148.000.

Istruzioni operative

La circolare non disciplina nel dettaglio le modalità applicative, l’eventuale modifica della modulistica in uso né le istruzioni di compilazione. Su questi profili l’ENPALS rinvia a una successiva circolare, che sarà emanata a breve.

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