Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 220/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione di pene riconducibili a reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, con richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 (presunta incostituzionalità dell'art. 73), alla illegittimità delle aggravanti applicate, all'applicazione della continuazione (richiamando art. 671 c.p.p. e art. 78 c.p.) e alla conversione di una pena perpetua in pena determinata. Il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché ritenuta mera riproposizione di una precedente domanda già decisa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del GIP e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha motivato che la richiesta del 18 marzo 2021 aveva un oggetto giuridico diverso dalle istanze precedenti (rideterminazione di pene per reati di stupefacenti alla luce della sentenza costituzionale, contestazione delle aggravanti e richiesta di riconoscimento della continuazione) e quindi non poteva essere dichiarata inammissibile come mera riproposizione. Non potendo la Corte di Cassazione esaminare nel merito la fondatezza delle nuove censure, ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per valutare il merito.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Il ricorrente invoca la declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla Corte costituzionale n. 40/2019 per chiedere la rideterminazione delle pene relative ai reati di stupefacenti; la Corte di Cassazione non ha deciso sulla fondatezza della censura, ma ha ritenuto che il richiamo a tale pronuncia costituisca motivo nuovo che impedisce di considerare l'istanza mera riproposizione.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come parte del complesso di reati per i quali si chiede la rideterminazione della pena; la Corte ha riconosciuto che la domanda interessa anche condanne fondate su queste disposizioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Usata dal ricorrente quale presupposto per chiedere ricalcolo delle pene: la Corte di Cassazione ha ammesso che l'esistenza di tale pronuncia può costituire fondamento diverso rispetto a istanze precedenti, impedendo la declaratoria di mera riproposizione.

  • art. 78 cod. pen.

    Invocato dalla difesa con l'argomento che la pena dell'ergastolo, se inclusa in reato permanente, dovrebbe essere rideterminata in pena a termine; la Corte non ha deciso nel merito ma ha rilevato che tale motivo costituisce diversa ragione rispetto a precedenti istanze.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come disciplina della continuazione dei reati; la Corte ha osservato che la domanda di riconoscimento della continuazione non è identica alle precedenti e pertanto richiede un esame di merito da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citando l'art. 416-bis la difesa sosteneva che, nei reati connessi all'appartenenza associativa, l'applicazione della continuazione sia obbligatoria; la Corte non ha affrontato la questione nel merito ma ha riconosciuto che la rilevanza di tale norma inserisce elementi nuovi nella domanda.

  • Disposizioni del codice di procedura penale sull'inammissibilità

    La Corte ha richiamato il principio processuale secondo cui il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità senza contraddittorio solo in casi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata; nel caso concreto la domanda non era mera riproposizione e quindi richiedeva il giudizio di merito.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità di una istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione è consentita senza instaurare il contraddittorio solo se la domanda è manifestamente infondata o è mera riproposizione di richiesta già decisa sugli stessi elementi; se emergono nuove ragioni giuridiche o un diverso oggetto, il giudice deve entrare nel merito.
  • L'invocazione di una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla legittimità di una norma penale (es. sentenza n. 40/2019 su art. 73 DPR 309/90) può costituire motivo nuovo idoneo a giustificare una nuova istanza di rideterminazione della pena e impedire la declaratoria di reiterazione.
  • La Corte di Cassazione, quando rileva che l'istanza dichiarata inammissibile non è una mera riproposizione, non può esaminare nel merito le censure sostanziali e deve rinviare il procedimento al giudice di merito perché valuti le questioni sostanziali (es. applicazione delle aggravanti, continuazione, conversione dell'ergastolo).
  • Nel presentare istanze al giudice dell'esecuzione è importante esplicitare chiaramente in cosa consistono i nuovi elementi (nuove norme, nuove interpretazioni giurisprudenziali, argomentazioni diverse) rispetto a precedenti richieste, per evitare che la domanda venga qualificata come ripetitiva.
  • Richieste con profili multipli (es. impugnazione delle aggravanti, riconoscimento della continuazione, effetti di sentenze costituzionali) vanno formulate distintamente e motivate singolarmente, perché ogni profilo può richiedere un esame di merito autonomo.
  • La mera formulazione della possibilità di conversione dell'ergastolo in pena temporanea richiede un accertamento di merito: non è sufficiente ad ottenere, di per sé, l'annullamento o la modifica automatica dell'ordinanza di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.