Sentenza n. 179/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ostensione dei documenti richiesti all'Agenzia delle entrate a partire dal 26 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'accesso a una serie di documenti richiesti all'Agenzia delle entrate. Il TAR, previamente avvisando le parti della possibile inammissibilità, ha rilevato che il ricorso era stato trasmesso all'amministrazione mediante una semplice PEC personale, con la quale il ricorrente comunicava di avere presentato il ricorso presso il TAR. L'invio non risultava effettuato da un ufficiale giudiziario o da un avvocato abilitato, non conteneva una relazione di notificazione e non integrava una notificazione processuale conforme alla disciplina del codice di procedura civile e delle leggi speciali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione nei confronti dell'amministrazione resistente. La facoltà di difesa personale prevista per il giudizio di primo grado in materia di accesso, ai sensi dell'art. 23 c.p.a., non esonera la parte dal rispetto delle regole processuali sulla notificazione. Il giudice ha distinto la notificazione nulla, che può essere rinnovata ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., dalla notificazione inesistente, priva degli elementi costitutivi essenziali dell'atto di notifica e non suscettibile di sanatoria o rinnovazione. In particolare, il mero invio di una PEC da parte del ricorrente personalmente non è qualificabile come notificazione, poiché manca un soggetto legalmente abilitato alla trasmissione dell'atto e non risultano osservate le formalità essenziali, inclusa la relazione di notificazione. Poiché la notificazione inesistente riguardava una parte necessaria del giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non si è provveduto sulle spese, data la mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti
La possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente non esclude l'obbligo di rispettare le norme processuali sulla notificazione.
art. 39, comma 2, c.p.a.
Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile
Le notificazioni nel processo amministrativo devono essere eseguite secondo la disciplina civilistica e speciale applicabile.
art. 41, comma 2, c.p.a.
amministrazione resistente e almeno un controinteressato
La notificazione del ricorso deve essere validamente effettuata nei confronti delle controparti necessarie del giudizio amministrativo.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla
La rinnovazione è possibile per la notificazione nulla, ma non per quella inesistente, che non è riconducibile alla fattispecie legale della notificazione.
art. 137, commi 1, 2 e 6, c.p.c.
consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi
La notificazione consiste nella consegna dell'atto da parte di un soggetto abilitato; l'avvocato può notificare solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.
art. 148 c.p.c.
relazione che deve accompagnare ogni atto di notificazione
La relazione di notificazione documenta le attività compiute e il relativo esito, costituendo una garanzia di certezza dell'adempimento.
art. 149-bis c.p.c.
La notificazione a mezzo PEC può essere svolta dall'ufficiale giudiziario
La notificazione telematica dell'ufficiale giudiziario richiede il rispetto delle formalità previste dalla disposizione, inclusa la relazione di notificazione.
art. 3-bis l. n. 53/1994
La notificazione a mezzo PEC può essere svolta dall'avvocato
L'avvocato può effettuare la notificazione telematica solo quale soggetto abilitato e secondo le modalità stabilite dalla legge.
art. 149-bis, comma 4, c.p.c.
Essi sono tenuti, anche in questo caso, alla redazione della relazione di notificazione
La relazione di notificazione è necessaria anche per la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994
Essi sono tenuti, anche in questo caso, alla redazione della relazione di notificazione
La notificazione PEC eseguita dall'avvocato deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione.
artt. 24 e 111 Cost.
le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale
La rilevanza delle notificazioni per il diritto di difesa e il giusto processo giustifica la necessità di certezza pubblica e di formalità legali.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo in materia di accesso, la facoltà della parte di difendersi personalmente non consente di derogare alle regole processuali sulla notificazione del ricorso.
- La notificazione di un ricorso amministrativo a mezzo PEC deve essere eseguita da un soggetto abilitato dalla legge, quale l'ufficiale giudiziario o l'avvocato nei casi e secondo le modalità previste, e deve contenere gli elementi formali propri dell'atto di notificazione, tra cui la relazione di notificazione.
- Il mero invio personale di una PEC alla pubblica amministrazione, anche se il messaggio risulta consegnato, non integra una notificazione processuale quando sia privo dei requisiti soggettivi e formali essenziali previsti dalla legge.
- La notificazione nulla, in quanto riconducibile alla fattispecie legale della notificazione sebbene viziata, può essere rinnovata ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; la notificazione inesistente, invece, è del tutto estranea a tale fattispecie e non è suscettibile di sanatoria o rinnovazione.
- L'inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di una parte necessaria del giudizio amministrativo determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando la parte destinataria si sia eventualmente costituita in giudizio.
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