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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Pescara, Sezione 1

Per la ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro n. 215/2025 pubblicata il 21/10/25 nel procedimento allibrato al n. R.G. n. 516/2025

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano, giudice del lavoro, n. 215/2025, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 215/2025, pubblicata il 21 ottobre 2025, che aveva accertato il suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.087,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, alla regolarizzazione contributiva presso l’INPS e alle spese di lite. La sentenza, notificata al Ministero il 21 ottobre 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione integrale degli obblighi stabiliti dal giudicato. Ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale, secondo cui la sentenza era stata trasmessa alla scuola per l’adozione del decreto esecutivo e il successivo inoltro alla Ragioneria territoriale dello Stato, prova soltanto l’avvio del procedimento, non l’adempimento: non risultavano il pagamento delle somme e dei relativi accessori né la regolarizzazione contributiva presso l’INPS. È stato quindi riconosciuto il permanere dell’interesse all’ottemperanza. Il TAR ha escluso, invece, la penalità di mora, considerate l’entità della somma dovuta e l’avvenuta documentazione dell’avvio del procedimento di adempimento. In caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta potrà essere nominato su nuova istanza della ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, verrà nominato, su nuova istanza di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, il quale provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente all’integrale esecuzione del giudicato;

    In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il commissario ad acta può essere nominato su nuova istanza di parte e provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    quanto alla richiesta di applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’entità della somma oggetto della condanna e della circostanza che l’Amministrazione ha comunque documentato l’avvio del procedimento diretto all’adempimento, non sussistono i presupposti per il suo accoglimento;

    La penalità di mora non è dovuta automaticamente: la sua applicazione va valutata alla luce delle circostanze concrete, tra cui l’entità della condanna e l’avvio documentato delle attività esecutive.

Massime di principio

  • L’avvio di attività amministrative dirette a dare esecuzione a un giudicato non equivale al suo integrale adempimento quando non risultino provati tutti gli obblighi imposti dal titolo; in tal caso permane l’interesse del creditore all’azione di ottemperanza.
  • Quando il giudicato impone obblighi di pagamento e di regolarizzazione contributiva, l’esecuzione richiede la prova sia del pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti, sia dell’avvenuta regolarizzazione contributiva.
  • La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non consegue automaticamente all’inadempimento: il giudice può negarla considerando, tra l’altro, l’entità della somma dovuta e l’avvio documentato del procedimento diretto all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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