Cassazione Penale, Sentenza n. 1937/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30/04/1992 n.285) relativa a un sinistro del 05/11/2017 con tasso alcolemico ematico di 2,645 g/l. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) inutilizzabilità degli esami ematici per omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore (violazione procedurale); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; 3) mancata concessione e omessa motivazione sulle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 cod.pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato, perché il verbale di polizia municipale indicava l'avviso della facoltà di assistenza e risultava sottoscritto dall'imputato che dichiarò di non volersi avvalere del difensore. Ha invece accolto i secondi due motivi: la Corte d'appello non si era pronunciata né sull'eventuale non punibilità ex art. 131-bis né sulle attenuanti generiche, omissione che rileva come vizio decisorio. Tale lacuna ha comportato l'instaurazione del rapporto processuale sul capo e ha reso possibile constatare che il reato si è estinto per prescrizione il 05/11/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (sent. del 23/11/2023).
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con specifiche soglie alcoliche; nella vicenda è il capo di imputazione per il quale Szymanski è stato condannato.
art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione (omessa o contraddittoria motivazione) invocato rispetto all'utilizzabilità delle prove; nel caso è stato valutato e rigettato per il primo motivo.
artt. 356 e 178 lett. c) cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali richiamati dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle prove e garanzie difensive connesse agli accertamenti sanitari; la Corte ha ritenuto che l'avviso risultava dagli atti di polizia giudiziaria.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (o altra causa di non punibilità prevista dall'articolo); la difesa chiedeva la sua applicazione per l'assenza di precedenti recenti, ma la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto.
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa all'applicazione delle circostanze attenuanti (valutazione delle attenuanti generiche); la mancata decisione della Corte d'appello su questo punto è stata ritenuta viziosa.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e sul calcolo delle riduzioni per le circostanze attenuanti; la mancata motivazione sull'applicazione ha inciso sulla decisione di cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01
Principio secondo cui, ai fini della prova dell'avvenuto avviso della facoltà di assistersi con difensore, è sufficiente la menzione nei verbali di polizia giudiziaria, che hanno valore fidefaciente; applicato dalla Corte nel rigetto del primo motivo.
Massime di principio
- La menzione nei verbali di polizia giudiziaria dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere considerata prova sufficiente dell'avvenuto avviso; l'assenza di un avviso non può essere presunta se il verbale contiene la dichiarazione e la firma dell'interessato.
- Se la Corte territoriale omette di pronunciarsi su questioni rilevanti sollevate dalle parti (es. applicazione di cause di non punibilità o riconoscimento di attenuanti), tale omissione configura un vizio decisorio che la Cassazione può rilevare e che può portare all'annullamento della sentenza.
- Quando, a seguito di vizi decisori o omissioni, si determina che il rapporto processuale sussiste ma nel frattempo è maturata la prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- In procedimenti con accertamenti sanitari (es. esami ematici), è importante documentare nelle fasi di polizia giudiziaria le garanzie difensive rese note all'interessato; una corretta formale registrazione evita contestazioni di inutilizzabilità delle prove.
- Difesa e giudice d'appello devono espressamente valutare e motivare l'applicabilità di istituti favorevoli come l'art. 131-bis e le attenuanti generiche: l'omessa valutazione può costituire motivo di cassazione con effetti sostanziali sul processo e sulla pena.
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