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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1937/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30/04/1992 n.285) relativa a un sinistro del 05/11/2017 con tasso alcolemico ematico di 2,645 g/l. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) inutilizzabilità degli esami ematici per omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore (violazione procedurale); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.; 3) mancata concessione e omessa motivazione sulle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 cod.pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato, perché il verbale di polizia municipale indicava l'avviso della facoltà di assistenza e risultava sottoscritto dall'imputato che dichiarò di non volersi avvalere del difensore. Ha invece accolto i secondi due motivi: la Corte d'appello non si era pronunciata né sull'eventuale non punibilità ex art. 131-bis né sulle attenuanti generiche, omissione che rileva come vizio decisorio. Tale lacuna ha comportato l'instaurazione del rapporto processuale sul capo e ha reso possibile constatare che il reato si è estinto per prescrizione il 05/11/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (sent. del 23/11/2023).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con specifiche soglie alcoliche; nella vicenda è il capo di imputazione per il quale Szymanski è stato condannato.

  • art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione (omessa o contraddittoria motivazione) invocato rispetto all'utilizzabilità delle prove; nel caso è stato valutato e rigettato per il primo motivo.

  • artt. 356 e 178 lett. c) cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali richiamati dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle prove e garanzie difensive connesse agli accertamenti sanitari; la Corte ha ritenuto che l'avviso risultava dagli atti di polizia giudiziaria.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (o altra causa di non punibilità prevista dall'articolo); la difesa chiedeva la sua applicazione per l'assenza di precedenti recenti, ma la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa all'applicazione delle circostanze attenuanti (valutazione delle attenuanti generiche); la mancata decisione della Corte d'appello su questo punto è stata ritenuta viziosa.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sul calcolo delle riduzioni per le circostanze attenuanti; la mancata motivazione sull'applicazione ha inciso sulla decisione di cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01

    Principio secondo cui, ai fini della prova dell'avvenuto avviso della facoltà di assistersi con difensore, è sufficiente la menzione nei verbali di polizia giudiziaria, che hanno valore fidefaciente; applicato dalla Corte nel rigetto del primo motivo.

Massime di principio

  • La menzione nei verbali di polizia giudiziaria dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere considerata prova sufficiente dell'avvenuto avviso; l'assenza di un avviso non può essere presunta se il verbale contiene la dichiarazione e la firma dell'interessato.
  • Se la Corte territoriale omette di pronunciarsi su questioni rilevanti sollevate dalle parti (es. applicazione di cause di non punibilità o riconoscimento di attenuanti), tale omissione configura un vizio decisorio che la Cassazione può rilevare e che può portare all'annullamento della sentenza.
  • Quando, a seguito di vizi decisori o omissioni, si determina che il rapporto processuale sussiste ma nel frattempo è maturata la prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • In procedimenti con accertamenti sanitari (es. esami ematici), è importante documentare nelle fasi di polizia giudiziaria le garanzie difensive rese note all'interessato; una corretta formale registrazione evita contestazioni di inutilizzabilità delle prove.
  • Difesa e giudice d'appello devono espressamente valutare e motivare l'applicabilità di istituti favorevoli come l'art. 131-bis e le attenuanti generiche: l'omessa valutazione può costituire motivo di cassazione con effetti sostanziali sul processo e sulla pena.

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