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Parere

Parere n. 476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Francesca Aricò contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Milano e nei confronti della signora Francesca Nocifora I. per l’annullamento: - della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e quindi non ammessa al corso, e dei successivi scorrimenti, nella parte in cui non consentono l'iscrizione della parte ricorrente; - del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove ha svolto la prova di accesso, ove esistente; - del D.M. del 26 aprile 2018, n. 337, concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2018/2019; - di tutti gli allegati, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare gli allegati al D.M. 26 aprile 2018, n. 337; - del D.M. del 28 giugno 2018, n. 524, nella parte in cui fissa in n. 9.779 i posti a livello nazionale; - del bando di ammissione in Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Milano; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.; II. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammessa al corso di laurea per cui è causa e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta; III. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea in questione, nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa201900200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Graduatoria e atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2018/2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, la graduatoria nazionale, i successivi scorrimenti, gli atti universitari, il d.m. 26 aprile 2018, n. 337, il d.m. 28 giugno 2018, n. 524, il bando dell’Università degli Studi di Milano e gli atti connessi della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2018/2019. Ha dedotto: la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 e del d.m. n. 337/2018, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità; l’illegittimo inserimento delle domande di logica; il mancato rispetto del fabbisogno di professionalità nel Servizio sanitario nazionale, con violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge n. 264/1999; la violazione degli artt. 34 e 97 Cost., dell’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, del d.lgs. n. 286/1998 e della legge n. 564/1999, in relazione alla redistribuzione dei posti vacanti del contingente riservato agli studenti extracomunitari. Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché nel 2019 è stata immatricolata al corso di Medicina dell’Università di Ferrara dopo avere superato il test di ammissione. Il Ministero ha inoltre comunicato che, a seguito di opposizione, il procedimento era stato trasposto davanti al TAR Lazio e dichiarato estinto per perenzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dover esaminare nel merito le censure formulate, poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, avendo ottenuto l’immatricolazione a Medicina presso un’altra università. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario, la Sezione ha espresso il parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, essendo stata immatricolata nel 2019 al corso di laurea in Medicina dell’Università di Ferrara a seguito del superamento del test di ammissione. Tale dichiarazione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la dichiarazione della parte circa la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione giustifica la definizione del procedimento senza esame delle censure di merito.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 4, comma 1, legge n. 264/1999

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle modalità della procedura di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato; la Sezione non esamina la censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.m. 26 aprile 2018, n. 337

    Atto recante le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l’a.a. 2018/2019, impugnato dalla ricorrente; la relativa legittimità non è esaminata nel merito.

  • d.m. 28 giugno 2018, n. 524

    Decreto impugnato nella parte relativa alla fissazione in 9.779 dei posti disponibili a livello nazionale; la censura non è esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 3 e 6 legge n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al mancato rispetto del fabbisogno di professionalità nel sistema sanitario nazionale; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 3 legge n. 264/1999

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla determinazione del fabbisogno e dei posti disponibili; la Sezione non si pronuncia sulla censura.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all’accesso all’istruzione e ai principi di buon andamento e imparzialità; la Sezione non esamina il merito.

  • art. 46 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato in relazione alla redistribuzione dei posti vacanti del contingente riservato agli studenti extracomunitari; la questione non viene decisa nel merito.

  • d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo al contingente degli studenti extracomunitari; la relativa censura resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • legge n. 564/1999

    Richiamata dalla ricorrente nella censura concernente la redistribuzione dei posti riservati; la Sezione non ne valuta l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione, espressamente dichiarata dal ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso senza esame delle censure di merito.
  • Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario quale rimedio giustiziale; pertanto, la volontà espressa della parte di non coltivare più il gravame è rilevante ai fini della definizione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’ottenimento, successivamente alla proposizione del ricorso, del risultato sostanziale perseguito in altra sede o mediante altra procedura può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’originaria impugnazione.

Improcedibilità del ricorso straordinario sulla graduatoria nazionale di Medicina 2018/2019

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante alla procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2018/2019. Il ricorso era diretto contro il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli Studi di Milano e una controinteressata.

Atti impugnati e domande

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria nazionale, i successivi scorrimenti, gli eventuali atti universitari di approvazione della graduatoria e delle prove, il d.m. 26 aprile 2018, n. 337, il d.m. 28 giugno 2018, n. 524, il bando dell’Università degli Studi di Milano e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.

Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione al corso di laurea, il risarcimento dei danni e la condanna delle amministrazioni all’ammissione in forma specifica o, in subordine, al pagamento delle somme dovute.

Censure dedotte

La ricorrente aveva contestato:

  • la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 e del d.m. n. 337/2018, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità;
  • l’illegittimo inserimento delle domande di logica nella prova di ammissione;
  • il mancato rispetto del fabbisogno di professionalità nel sistema sanitario nazionale, con riferimento agli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e all’art. 3 della legge n. 264/1999;
  • la violazione degli artt. 34 e 97 Cost., dell’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, del d.lgs. n. 286/1998 e della legge n. 564/1999, in relazione alle modalità di redistribuzione dei posti vacanti del contingente riservato agli studenti extracomunitari.

Sviluppo del procedimento

La Sezione aveva richiesto all’amministrazione la trasmissione della relazione istruttoria e aveva reiterato tale richiesta con il parere interlocutorio n. 2256/2019 del 27 agosto 2019.

Nel 2024 la Sezione aveva invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. La difesa della ricorrente aveva quindi dichiarato che la parte non aveva più interesse alla decisione, poiché nel 2019 era stata immatricolata al corso di laurea in Medicina dell’Università di Ferrara a seguito del superamento del test di ammissione.

Il Ministero ha inoltre riferito che, a seguito di opposizione, il procedimento era stato trattato in sede giurisdizionale davanti al TAR Lazio ed era stato dichiarato estinto per perenzione con decreto decisorio n. 4932/2024.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione espressa della ricorrente circa la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione. L’intervenuta immatricolazione presso un’altra università ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso diretto a ottenere l’ammissione al corso presso l’Università degli Studi di Milano.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla definizione del gravame, il procedimento deve essere definito senza esame delle censure sostanziali.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le contestazioni relative alla prova, alla determinazione dei posti, al fabbisogno professionale e alla redistribuzione dei posti riservati non sono state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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