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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32751/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di impresa individuale, per l'anno d'imposta 2008, con recupero di maggiori imposte per indebita deduzione di costi ritenuti non di competenza e non inerenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone, tra l'altro, la nullità per difetto di sottoscrizione, sul presupposto che la delega del funzionario firmatario non fosse stata allegata. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR ha accolto l'appello ritenendo invalida la sottoscrizione perché sorretta da una delega ritenuta inesistente o inidonea, in quanto non nominativa, priva di specifiche ragioni e di congrua durata, e assimilando la situazione a una delega di funzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che: a) la documentazione prodotta dimostrava la legittimità della firma; b) comunque, per la delega di firma non sarebbero necessari i requisiti richiesti dalla CTR per la delega di funzioni; c) ai fini della validità dell'atto conta la riferibilità dell'avviso all'Ufficio, non alla persona fisica del sottoscrittore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni: è quindi un mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna, che non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato né una durata predeterminata, potendo essere conferito anche tramite ordine di servizio, purché sia individuata la qualifica del dipendente delegato e sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La CTR, avendo richiesto requisiti propri della delega di funzioni e avendo dichiarato la nullità dell'atto per assenza di tali elementi, non si è attenuta ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento è sufficiente una delega di firma valida; ciò che rileva è la riferibilità dell'atto all'Ufficio e la possibilità di verificare che il firmatario fosse legittimato alla firma, non la necessaria presenza dei requisiti propri della delega di funzioni.

  • artt. 38, 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati come basi normative del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base normativa del recupero fiscale in materia IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per distinguere la delega di funzioni, che richiede atto scritto, motivato, specifiche ragioni di servizio e termine determinato, dalla delega di firma, cui tale disciplina non si applica.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: essa opera come decentramento interno dell'attività amministrativa e non trasferisce all'interno dell'ufficio un autonomo potere decisionale.
  • Ai fini della validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario diverso dal capo dell'ufficio, non è necessario che la delega contenga il nominativo del delegato o una durata espressamente indicata, essendo sufficiente che il soggetto delegato sia individuabile per qualifica e che sia verificabile ex post la legittimazione alla firma.
  • Non è corretta l'applicazione alla delega di firma dei requisiti previsti per la delega di funzioni: specifiche ragioni di servizio, atto motivato e termine determinato attengono al diverso istituto della delega di funzioni e non condizionano la validità della delega di sottoscrizione degli atti impositivi.
  • Per gli atti impositivi, la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario delegato costituisce una garanzia per il contribuente, ma la sua validità va verificata secondo la disciplina della delega di firma, non attraverso una presunzione di invalidità in assenza di elementi non richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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