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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32803/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Camera di Commercio impugna la sentenza d'appello che aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento promossa dall'avv. Salvatore per compensi professionali. I motivi di ricorso deducono: (1) nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti per violazione delle norme nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici (esternalizzazione del servizio legale senza gara); (2) difetto di rappresentanza del segretario generale e invalidità della ratifica, non essendosi rispettata la forma e le competenze degli organi della P.A.; sono anche prospettate contestazioni su presunte violazioni del canone di buona fede, frazionamento abusivo del credito e deroga ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato i rapporti come "tanti contratti di patrocinio" quanti erano i singoli procedimenti esecutivi (contratti autonomi conclusi con la sottoscrizione delle comparse), e peraltro numerosi giudicati intervenuti sulle medesime pretese precludevano la proposta di nullità (giudicato esplicito e implicito). Ha inoltre ritenuto inapplicabile l'argomento comunitario poiché la giurisprudenza della Corte di Giustizia esclude dall'ambito delle direttive sui contratti pubblici determinate prestazioni legali. Sul secondo motivo ha confermato che la ratifica da parte dell'ente pubblico può essere implicita purché risultante in forma scritta e comunicata al terzo; nella fattispecie la condotta e gli atti della Camera di Commercio hanno manifestato una volontà incompatibile con il rifiuto dell'operato del segretario generale, sanando il difetto di rappresentanza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità contrattuale; la Corte non ha ritenuto applicabile la censura di nullità rispetto ai singoli contratti dedotti in giudizio

  • art. 1418 c.c.

    Norma sulla nullità del contratto; la Cassazione ha ritenuto che eventuale nullità del contratto generale non fosse rilevante rispetto ai singoli contratti processuali o fosse preclusa dal giudicato

  • Direttive UE 2004/18/CE e 2004/17/CE (poi 2014/24/UE)

    La Corte ha escluso l'applicabilità automatica delle norme sugli appalti alle prestazioni legali, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia che esclude taluni servizi legali dal regime degli appalti

  • art. 3 D.Lgs. 157/1995

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il servizio legale rientrasse nella nozione di appalto di servizi; la Corte non ha ritenuto ciò idoneo a determinare la nullità alla luce delle esclusioni e del quadro probatorio

  • D.Lgs. n. 406/1991; Legge n. 109/1994; D.Lgs. nn. 157 e 158/1995; D.Lgs. n. 163/2006 (oggi D.Lgs. n. 50/2016)

    Richiamate come richiamo alla disciplina dei contratti pubblici: la Corte ha ritenuto non conclusiva la loro invocazione per dichiarare la nullità degli incarichi legali contestati

  • art. 1399 c.c.

    Disciplina del contratto stipulato da rappresentante senza poteri; la Corte ha confermato che la ratifica può sanare il negozio e può essere implicita purché in forma scritta e comunicata al terzo

  • Legge n. 580/1993, artt. 9 e 16

    Richiamate in tema di organi delle Camere di Commercio e poteri: la Corte ha ritenuto che gli organi competenti avevano poi validamente manifestato la volontà dell'ente e che la ratifica era avvenuta

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato in relazione al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione e conclusione dei contratti; la Corte ha escluso prova di accordo truffaldino o violazione tale da determinare nullità

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. 06/06/2019, n. 264)

    Interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione: la sentenza CJEU conferma l'esclusione di alcuni servizi legali dal regime di appalto, giustificando l'inapplicabilità delle norme sugli appalti al caso concreto

  • Principi sul giudicato (giudicato esplicito e implicito, giurisprudenza della Cassazione: es. Sezioni Unite nn. 26242 e 26243/2014)

    La Corte ha applicato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e perciò impedisce di riproporre questioni essenziali già implicitamente decise in precedenti provvedimenti divenuti irrevocabili

Massime di principio

  • Se in concreto risultano atti difensivi sottoscritti e prodotti per singole procedure, tali atti possono costituire contratti autonomi per ciascun procedimento e non necessariamente un unico appalto unitario.
  • Un decreto ingiuntivo non opposto che è divenuto definitivo può generare un giudicato che copre non solo le questioni specificamente dedotte ma anche quelle 'deducibili' (giudicato implicito), precludendo poi l'eccezione di nullità del rapporto da cui deriva il credito.
  • Le norme UE sugli appalti non si applicano automaticamente a tutte le prestazioni legali: servizi legali determinati o connessi all'esercizio di pubblici poteri possono essere esclusi dal regime di gara.
  • La ratifica di un atto compiuto da un rappresentante senza potere può essere implicita e sanante se è espressa in forma scritta (anche attraverso atti consequenziali) e viene portata a conoscenza del terzo contraente.
  • Le contestazioni di fatto sulla ricostruzione negoziale operate in sede di merito richiedono censure specifiche in Cassazione; gli accertamenti di fatto motivati dalla Corte d'appello sono difficilmente sindacabili.
  • Il frazionamento del credito in relazione a diverse procedure esecutive è legittimo quando sussistono crediti autonomi per ciascuna procedura e non necessariamente indice di una fittizia ripartizione per eludere norme sugli appalti.

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