Sentenza del 30/11/2016 n. 24382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato che il Consorzio M.C. per i servizi integrati fatturava ai committenti importi mediamente superiori di circa il 25% rispetto a quelli fatturati dalle società consorziate esecutrici dei lavori. L'Ufficio aveva quindi imputato alla consorziata una quota maggiore di ricavi e costi, ritenendo violato il principio di neutralità fiscale del consorzio e non adeguatamente giustificata la differenza tra gli importi fatturati. La società B. S.p.A. contestava l'accertamento relativo all'anno 2002, riguardante maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari di merito, sostenendo che la differenza avrebbe dovuto essere integralmente ribaltata sulla consorziata, salvo prova della sua diversa natura, quale rimborso di spese generali, corrispettivo per servizi specifici o provvigione per mandato senza rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La Corte ha chiarito che la società consortile può svolgere un'attività commerciale con scopo di lucro, ma, quando esiste una differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al consorzio, spetta alla consorziata dimostrare in modo dettagliato la causa della differenza e la certezza dei relativi importi. Non si è quindi verificata una vittoria definitiva dell'Agenzia sul merito dell'imposizione, ma la decisione favorevole alla società è stata annullata e il giudizio dovrà essere nuovamente deciso.
Norme richiamate
Art. 2602 del codice civile e seguenti
La funzione mutualistica dei consorzi non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.
La natura consortile e mutualistica non esclude automaticamente che il consorzio operi commercialmente e persegua un risultato economico; occorre esaminare concretamente i rapporti tra consorzio e consorziate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3, 6, 13 e 21
Deve esservi piena corrispondenza tra la base imponibile fatturata dal consorzio al terzo committente e quella fatturata dall'impresa consorziata al consorzio mandatario.
Ai fini Iva, la differenza tra le fatture del consorzio e quelle della consorziata deve essere specificamente giustificata; può assumere rilievo fiscale una provvigione solo se formalmente pattuita e provata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis
È richiamato in relazione al divieto di abuso del diritto e alla necessità di evitare strutture o compensazioni idonee a occultare ricavi o alterare la corretta imputazione fiscale delle operazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 41-bis
Rileva quanto alla possibilità di procedere ad accertamenti parziali e alla contestazione della ricostruzione induttiva dei redditi in presenza di documentazione incompleta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 54 e 55
Disciplinano i poteri di rettifica e di accertamento ai fini Iva, utilizzabili quando la contabilità o la documentazione non consentano di ritenere corretti gli imponibili dichiarati.
Articoli 1241 e seguenti del codice civile
Sono richiamati in relazione alle compensazioni tra consorzio e consorziata, che non possono essere utilizzate per occultare ricavi o sostituire il riaccredito delle somme spettanti alla consorziata.
Articoli 1705 e seguenti del codice civile
In caso di mandato senza rappresentanza, il consorzio può applicare una provvigione, ma la relativa pattuizione deve essere formalmente prevista e adeguatamente provata.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 12190 del 19 aprile 2016
Stabilisce i principi secondo cui la funzione mutualistica non impedisce l'attività commerciale del consorzio e la consorziata deve provare analiticamente la natura delle differenze tra i corrispettivi fatturati dal consorzio e quelli da essa fatturati al consorzio.
Massime di principio
- In una struttura consortile, la differenza tra il prezzo fatturato dal consorzio al committente e quello fatturato dalla consorziata esecutrice non è automaticamente legittima: deve essere documentata e giustificata nella sua causa e nel suo ammontare.
- L'onere della prova grava sulla società consorziata quando intende dimostrare che la differenza non costituisce un ricavo occultato, ma deriva da spese generali, servizi specifici o provvigioni.
- Le spese generali riaddebitate, i servizi resi dal consorzio e le provvigioni devono risultare da pattuizioni, criteri di calcolo e documentazione contabile coerenti e verificabili.
- Ai fini Iva, la regola generale è la corrispondenza tra la base imponibile della fattura emessa al committente e quella della fattura emessa dalla consorziata al consorzio, salvo componenti autonomi formalmente pattuiti e provati.
- La natura consortile o mutualistica non garantisce, da sola, la neutralità fiscale dell'operazione: l'amministrazione e il giudice devono valutare concretamente la sostanza dei rapporti economici.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'imposta: annulla la sentenza precedente e impone al giudice di merito un nuovo esame applicando i principi indicati dalla Corte.
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