Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1108

Regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Normativa europea32020R1108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento posticipa di sei mesi l’entrata in applicazione delle modifiche al sistema IVA per il commercio elettronico previste dal regolamento (UE) 2017/2454. La misura è adottata in risposta alle difficoltà operative e informatiche causate dalla pandemia di COVID-19 negli Stati membri. Il rinvio mira a consentire il completamento degli adeguamenti tecnici nazionali e a ridurre gli effetti negativi sulla corretta applicazione delle nuove norme IVA.

Rinvio di sei mesi delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2454 in materia di IVA sul commercio elettronico, a causa della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul calendario di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2454 al regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, in connessione con i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per i contribuenti, ma modifica le date di decorrenza delle disposizioni sui regimi IVA per il commercio elettronico. Si applica direttamente in ciascuno Stato membro e riguarda in particolare l’adeguamento dei sistemi informatici nazionali necessari per l’attuazione dei nuovi regimi.

Rinvio delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2454 per COVID-19

Il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio interviene esclusivamente sul calendario di applicazione del regolamento (UE) 2017/2454, adottato in materia di cooperazione amministrativa IVA e di regimi speciali per il commercio elettronico. La misura è motivata dalla pandemia di COVID-19, qualificata nei considerando come emergenza imprevista e senza precedenti, che ha costretto gli Stati membri a riassegnare risorse e ha ostacolato il completamento dei sistemi informatici necessari per l’attuazione delle nuove norme.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 904/2010 disciplina lo scambio e l’archiviazione di informazioni tra Stati membri ai fini dell’applicazione dei regimi speciali previsti dalla direttiva 2006/112/CE. Il regolamento (UE) 2017/2454 ha modificato tale quadro per estendere l’ambito dei regimi speciali e introdurne uno nuovo, con applicazione inizialmente prevista dal 1o gennaio 2021. A causa delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nello sviluppo degli strumenti informatici, il Consiglio ha ritenuto necessario posticipare l’avvio di tali disposizioni di sei mesi.

Ambito della modifica

La modifica non incide sul contenuto sostanziale dei regimi IVA del commercio elettronico, ma solo sulle rispettive date di applicazione. Sono interessati i testi del regolamento (UE) 2017/2454 relativi alla distinzione tra le disposizioni applicabili fino al 30 giugno 2021 e quelle applicabili dal 1o luglio 2021. Viene inoltre adeguata la clausola generale di applicazione, che passa al 1o luglio 2021.

Disposizioni modificate

L’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1108 interviene in tre punti:

  • modifica il titolo della sezione 2, che diventa «Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021»;
  • modifica il titolo della sezione 3, che diventa «Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021»;
  • sostituisce l’articolo 47 bis, disponendo che le norme della sezione si applichino dal 1o luglio 2021;
  • sostituisce il secondo comma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2454, fissando la decorrenza generale al 1o luglio 2021.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio delle sezioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021 e dal 1o luglio 2021

L’articolo 1 modifica l’articolo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2454, sostituendo il titolo della sezione 2 con «Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021» e il titolo della sezione 3 con «Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021». In tal modo viene differito di sei mesi il passaggio alla nuova fase applicativa.

Nuova decorrenza dell’articolo 47 bis

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 47 bis del regolamento (UE) 2017/2454 prevedendo che le disposizioni della sezione interessata si applichino a decorrere dal 1o luglio 2021, invece che dal 1o gennaio 2021.

Decorrenza generale del regolamento modificato

L’articolo 1 modifica anche l’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2454, stabilendo che esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntocommercio elettronicocooperazione amministrativafiscalità indirettadiritto tributario dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.