Regolamento (UE) 2020/1013
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 della Commissione, del 20 luglio 2020, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine campionaria 2021 sull’uso delle TIC da parte di famiglie e individui. Stabilisce le variabili tecniche, le regole sulla popolazione e sulle unità di osservazione, i periodi di riferimento, i tempi e i formati per la trasmissione dei microdati e dei metadati a Eurostat. Definisce inoltre il contenuto della relazione annuale sulla qualità, con particolare attenzione a accuratezza, affidabilità e comparabilità temporale e tra paesi.
Definisce gli aspetti tecnici, i formati di trasmissione e le relazioni sulla qualità per l’indagine campionaria UE sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2021.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, per la raccolta, la trasmissione e la rendicontazione di dati statistici nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". Riguarda famiglie e individui residenti nel territorio dello Stato membro, con popolazione di riferimento principale composta da individui di età compresa tra 16 e 74 anni e famiglie con almeno un membro in tale fascia; per alcune informazioni è prevista raccolta facoltativa anche per soggetti sotto i 16 anni o sopra i 74 anni. È rilevante ai fini SEE. Non disciplina settori materiali diversi dalla statistica ufficiale né introduce esclusioni territoriali ulteriori, oltre alle regole di copertura e ai casi di variabili facoltative previsti nell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1013 della Commissione
Il regolamento dà attuazione tecnica al regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine campionaria nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" riferita all’anno 2021. La finalità è uniformare in tutta l’Unione la struttura dei dati, i formati di trasmissione e i contenuti minimi della verifica di qualità, così da assicurare comparabilità, tempestività e affidabilità delle statistiche trasmesse a Eurostat.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2019/1700, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, sull’articolo 8, paragrafo 3, e sull’articolo 13, paragrafo 6. Nei considerando la Commissione evidenzia tre esigenze principali: specificare gli aspetti tecnici del set di dati, stabilire formati tecnici comuni per la trasmissione di dati e metadati e definire modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità. È inoltre richiamata l’esigenza di ricorrere a classificazioni statistiche compatibili con NUTS, ISCED, ISCO e NACE per alcune categorie di variabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli Stati membri per la raccolta e trasmissione di dati statistici sulle famiglie e sugli individui residenti nel territorio nazionale. La popolazione di riferimento principale comprende le famiglie e gli individui con dimora abituale nello Stato membro; per le variabili sulle famiglie, la rilevazione riguarda famiglie con almeno un membro di età compresa tra 16 e 74 anni, mentre per le variabili sugli individui riguarda persone di età compresa tra 16 e 74 anni. La trasmissione di dati per soggetti di età inferiore a 16 anni o superiore a 74 anni è ammessa solo facoltativamente.
Definizioni e struttura del set di dati
Ai fini del regolamento, il "periodo di rilevazione sul campo" è il lasso temporale in cui i dati vengono raccolti dai rispondenti, mentre il "periodo di riferimento" è quello cui si riferisce una specifica informazione. Le caratteristiche tecniche delle variabili sono rinviate all’allegato, che ne disciplina identificativo, nome, descrizione, codici, etichette, filtri e tipo di variabile.
Periodi di riferimento e raccolta
Per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento abbraccia gli ultimi tre trimestri del 2020 e il primo trimestre del 2021. Per tutte le altre tematiche dettagliate rientranti nella "partecipazione alla società dell’informazione", il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2021. La data di riferimento corrisponde alla data della prima intervista, da indicare nel formato GG/MM/AAAA. La rilevazione diretta presso i rispondenti deve avvenire nel secondo trimestre del 2021.
Regole di qualità, correzione e stima
In presenza di dati mancanti, non validi o incoerenti, gli Stati membri devono applicare imputazione, modellizzazione o ponderazione. Il regolamento privilegia metodi che preservino variazione e correlazione fra variabili; in particolare, sono preferiti i metodi con "componenti di errore" rispetto alla semplice imputazione di un valore previsto, e quelli che tengono conto della distribuzione congiunta delle variabili rispetto agli approcci marginali o monovariabili.
Trasmissione dei dati a Eurostat
I dati definitivi devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 5 ottobre 2021, sotto forma di file di microdati comprensivi dei pesi adeguati. I file devono essere controllati e validati integralmente secondo il formato comune di scambio di dati e metadati statistici, tramite il punto unico di accesso, in modo da consentire il recupero elettronico da parte di Eurostat. I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati.
Relazione annuale sulla qualità
Gli Stati membri devono trasmettere una relazione annuale sulla qualità per il dominio in esame. Tale relazione deve contenere dati e metadati sulla qualità, informazioni su accuratezza e affidabilità dell’indagine, nonché la descrizione delle modifiche di concetti, definizioni e questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra paesi. La relazione va inviata entro tre mesi dalla scadenza per i microdati, sempre attraverso il punto unico di accesso.
Allegato tecnico: contenuto informativo dell’indagine
L’allegato elenca in modo analitico le variabili da rilevare, suddivise in blocchi tematici. Tra gli elementi tecnici e identificativi figurano, tra gli altri, anno dell’indagine, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e individuo e pesi campionari. Sono poi previste variabili su localizzazione geografica, caratteristiche demografiche, cittadinanza e nascita, composizione familiare, partecipazione al mercato del lavoro, istruzione, reddito familiare, accesso e uso delle TIC, commercio elettronico, ostacoli all’uso, competenze digitali, verifica dell’attendibilità delle informazioni online e comportamenti legati a sicurezza, privacy e fiducia.
Focus sui contenuti della sezione TIC
La sezione dedicata alla partecipazione alla società dell’informazione copre un ampio insieme di indicatori: accesso domestico a Internet, uso di connessioni fisse o mobili, frequenza di utilizzo, dispositivi utilizzati, attività online private, interazione con le amministrazioni pubbliche, acquisti online di beni e servizi, ostacoli agli acquisti via Internet, competenze digitali, verifica delle informazioni online e gestione della privacy e dei cookie. Sono previste numerose variabili condizionate da filtri logici, con codici specifici per selezionato/non selezionato/non applicabile e, in alcuni casi, opzioni facoltative.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità tecnica
L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica modalità e contenuto delle relazioni sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce il "periodo di rilevazione sul campo" come il periodo in cui i dati sono raccolti dai rispondenti e il "periodo di riferimento" come il periodo cui si riferisce una specifica informazione.
Variabili e struttura del set di dati
L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili: identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Popolazioni di riferimento e unità di osservazione
L’articolo 4 stabilisce che le popolazioni di riferimento sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro, secondo il regolamento (UE) 2019/1700. Per le variabili sulle famiglie i dati riguardano famiglie con almeno un membro di 16-74 anni; per le variabili sugli individui i dati riguardano persone di 16-74 anni. È consentita, su base facoltativa, la fornitura di informazioni per persone sotto i 16 anni o sopra i 74 anni. La rilevazione avviene mediante campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi di riferimento
L’articolo 5 prevede che, per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento comprenda gli ultimi tre trimestri del 2020 e il primo trimestre del 2021; per tutte le altre tematiche dettagliate nell’ambito di "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2021. La data di riferimento coincide con la data della prima intervista, espressa nel formato GG/MM/AAAA.
Periodo di raccolta dei dati
L’articolo 6 fissa per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo nel secondo trimestre del 2021.
Correzione, imputazione e stima
L’articolo 7 prevede che i dati siano oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti. I metodi devono salvaguardare variazione e correlazione tra variabili; sono preferiti i metodi con "componenti di errore" rispetto alla semplice imputazione di un valore previsto e, inoltre, i metodi che tengono conto della struttura congiunta delle variabili rispetto all’approccio marginale.
Trasmissione di microdati e metadati
L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere i dati definitivi a Eurostat entro il 5 ottobre 2021 sotto forma di file di microdati, comprensivi dei pesi adeguati, integralmente controllati e validati mediante il formato comune di scambio di dati e metadati statistici, attraverso il punto unico di accesso e in modo da consentire il recupero elettronico. I metadati vanno trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati, sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 richiede agli Stati membri una relazione annuale sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". La relazione deve contenere dati e metadati relativi alla qualità, informazioni su accuratezza e affidabilità dell’indagine, nonché sulle modifiche di concetti, definizioni e questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra paesi. La relazione va trasmessa entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati, attraverso il punto unico di accesso.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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