Regolamento (UE) 2020/1589
Regolamento delegato (UE) 2020/1589 della Commissione del 22 luglio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 per arricchire il set di dati da monitorare e comunicare sui veicoli pesanti nuovi. L’obiettivo è migliorare il raffronto tra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e quelle dei costruttori, nonché consentire alla Commissione un controllo più efficace della qualità dei dati. Le modifiche introducono nuovi parametri tecnici, tra cui fase di completamento, categoria del veicolo, numero di assi, massa massima ammissibile, immagine dell’hash crittografico del file registri del costruttore, emissioni specifiche di CO2, carico utile medio, data di immatricolazione e numero di omologazione del motore.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sui dati da monitorare e comunicare per i nuovi veicoli pesanti immatricolati nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono monitorare e comunicare alla Commissione ulteriori dati relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione, e ai costruttori di veicoli pesanti tenuti a comunicare dati integrativi per ciascun veicolo nuovo. Incide anche sulle informazioni relative a costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, con riferimenti al regolamento (UE) 2017/2400. Le nuove regole operano nell’ambito del sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi disciplinato dal regolamento (UE) 2018/956, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE; alcune nuove voci si applicano solo ai veicoli immatricolati o comunicati a partire da date specifiche tra il 2020 e il 2022.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sui dati dei veicoli pesanti nuovi
Il regolamento delegato (UE) 2020/1589 interviene sul sistema europeo di monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, disciplinato dal regolamento (UE) 2018/956. La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è rafforzare il confronto tra i dati comunicati dagli Stati membri e quelli trasmessi dai costruttori, nonché consentire alla Commissione un migliore controllo della qualità delle informazioni.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli Stati membri, chiamati a monitorare e comunicare nuovi parametri per i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione, e i costruttori, tenuti a fornire dati ulteriori per ciascun veicolo pesante nuovo. Il regolamento tocca anche la comunicazione di dati relativi a costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, con rinvio al regolamento (UE) 2017/2400. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Nuovi dati da comunicare dagli Stati membri
Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sono aggiunte nuove voci che ampliano il set informativo sui veicoli immatricolati. In particolare, devono essere comunicati:
- la fase di completamento del veicolo, indicata nel certificato di conformità, per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibile e, dal 1° luglio 2021, in tutti i casi;
- la categoria del veicolo;
- il numero di assi, per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2020 se disponibile e, dal 1° gennaio 2021, in tutti i casi;
- la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico;
- l’immagine dell’hash crittografico del file dei registri del costruttore, per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2021 se disponibile e, dal 1° gennaio 2022, in tutti i casi;
- le emissioni di CO2 specifiche, per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2021 se disponibili e, dal 1° luglio 2021, in tutti i casi;
- il valore medio del carico utile, con la medesima scansione temporale della voce precedente;
- la data di immatricolazione.
Hash crittografico del file dei registri del costruttore
Il considerando e la parte dispositiva evidenziano che il dato relativo all’immagine dell’hash crittografico serve a verificare la qualità delle informazioni comunicate dai costruttori. È prevista una disciplina transitoria: per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2025 gli Stati membri possono comunicare soltanto i primi otto caratteri dell’hash crittografico.
Dati sui componenti e sui costruttori
Nella parte B dell’allegato I, punto 2, per i veicoli comunicati dal 2021 in poi sono aggiornate le voci 24, 25, 32, 33, 39 e 40. Le nuove formulazioni riguardano il nome e indirizzo e la marca del costruttore del cambio, dell’asse e degli pneumatici, con riferimento ai rispettivi modelli di certificato contenuti negli allegati VI, VII e X del regolamento (UE) 2017/2400. La modifica è finalizzata a una comunicazione uniforme delle informazioni concernenti componenti e soggetti tecnici coinvolti.
Numero di omologazione del motore
È introdotta la voce 101 per i veicoli con data di simulazione a partire dal 1° luglio 2020: i costruttori devono comunicare il numero di omologazione del motore. Il dato è tratto dal punto 1.2.1 dell’addendum all’appendice 5, 6 o 7, a seconda dei casi, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011. La misura è motivata dall’esigenza di consentire alla Commissione una verifica più accurata della qualità dei dati su emissioni di CO2 e consumo di carburante.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È, come di consueto per i regolamenti dell’Unione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/956
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento delegato. La base giuridica richiamata è l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/956.
Nuovi dati aggiuntivi da monitorare e comunicare dagli Stati membri
Nella parte A dell’allegato I sono aggiunte le lettere da g) a n). Gli Stati membri devono comunicare: fase di completamento del veicolo; categoria del veicolo; numero di assi; massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico; immagine dell’hash crittografico del file dei registri del costruttore; emissioni di CO2 specifiche; valore medio del carico utile; data di immatricolazione. Per alcune voci, l’obbligo pieno decorre dal 1° luglio 2021, dal 1° gennaio 2021 o dal 1° gennaio 2022; per alcuni veicoli immatricolati prima di tali date, la comunicazione è richiesta solo se disponibile.
Comunicazione dell’hash crittografico e semplificazione transitoria
Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2021, l’immagine dell’hash crittografico del file dei registri del costruttore è da comunicare se disponibile; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 in poi è sempre obbligatoria. Per i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2025, gli Stati membri possono comunicare soltanto i primi otto caratteri dell’hash crittografico.
Aggiornamento dei dati sui componenti e sui costruttori
Nella parte B, punto 2, per i veicoli comunicati dal 2021 in poi, sono sostituite le voci relative a costruttore e marca del cambio, dell’asse e degli pneumatici, con rinvio ai modelli di certificato previsti dal regolamento (UE) 2017/2400. L’intervento mira a uniformare la comunicazione delle informazioni sui costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi.
Nuovo dato sul motore
È aggiunta la voce 101: per i veicoli con data di simulazione a partire dal 1° luglio 2020 deve essere comunicato il numero di omologazione del motore, tratto dal punto 1.2.1 dell’addendum all’appendice 5, 6 o 7, a seconda dei casi, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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