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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1079

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 della Commissione del 20 luglio 2020 sulla verifica e sulla correzione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/956 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità con cui la Commissione verifica la qualità dei dati comunicati dai costruttori di veicoli pesanti nell’ambito del sistema UE di monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Definisce il campione da controllare, i documenti da acquisire, i confronti da effettuare con la scheda di omologazione del motore e con il file dei registri del costruttore, nonché la procedura di rettifica in caso di discrepanze. In presenza di errori sistematici, la Commissione può correggere i dati di tutti i veicoli interessati applicando un fattore di correzione. I dati rettificati devono essere inseriti nel registro centralizzato con indicazione espressa della rettifica.

Regolamento di esecuzione sulla verifica, correzione e rettifica dei dati comunicati ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione, ai costruttori di veicoli pesanti e, per specifiche informazioni integrative, agli Stati membri in cui i veicoli pesanti sono stati immatricolati per la prima volta. Riguarda i dati comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956, in particolare quelli relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati nel periodo di riferimento, con verifica di un campione selezionato casualmente dalla Commissione. Per il periodo di riferimento 2019, la verifica riguarda solo i veicoli pesanti immatricolati dal 1° gennaio 2020. È previsto l’utilizzo del registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti e del Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1079 sulla verifica e correzione dei dati dei veicoli pesanti

Il regolamento attua l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/956 e disciplina in modo puntuale la verifica della qualità dei dati comunicati da Stati membri e costruttori ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La finalità è assicurare l’integrità, l’affidabilità e la trasparenza del sistema di reporting, consentendo alla Commissione di confrontare i dati dichiarati con le fonti originali e di correggere eventuali discrepanze, anche sistematiche.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento muove dall’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2018/956, per la Commissione di verificare la qualità dei dati comunicati ai sensi degli articoli 4 e 5 e di rettificare le difformità riscontrate. I considerando chiariscono che la verifica deve basarsi sul confronto con la scheda di omologazione del motore rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e con il file dei registri del costruttore previsto dal regolamento (UE) 2017/2400. È inoltre sottolineata l’esigenza di selezionare un campione sufficientemente ampio di veicoli per individuare eventuali errori sistematici e garantire trasparenza mediante l’indicazione delle rettifiche nel registro centralizzato.

Campione soggetto a verifica

Per ciascun costruttore, la Commissione verifica la qualità dei dati relativi a un numero determinato di veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento, scegliendoli in modo casuale. Il numero di veicoli selezionati deve essere compreso tra il 2% e il 10% dei veicoli immatricolati nel periodo di riferimento. Per il periodo di riferimento 2019, la verifica è limitata ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020.

Documentazione richiesta ai costruttori e collaborazione degli Stati membri

Dopo la notifica dei veicoli selezionati, la Commissione comunica ai costruttori i numeri di identificazione dei veicoli. Entro un mese dalla notifica, i costruttori devono inviare per ciascun veicolo selezionato:

  • il file originale dei registri del costruttore, redatto secondo l’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400;
  • una copia della scheda di omologazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009. Su richiesta della Commissione, i costruttori e gli Stati membri di prima immatricolazione devono inoltre fornire informazioni supplementari per risolvere eventuali difficoltà istruttorie.

Modalità di verifica della Commissione

La Commissione effettua due principali controlli. In primo luogo, verifica la correttezza dei valori di hash crittografici del file originale dei registri del costruttore, confrontandoli con l’immagine dei corrispondenti valori trasmessa dallo Stato membro ai sensi dell’allegato I, parte A, lettera k), del regolamento (UE) 2018/956. Se emergono discrepanze, i costruttori devono, su richiesta, riesaminare i dati e comunicare alla Commissione l’esito della verifica entro un mese.

In secondo luogo, la Commissione confronta i dati comunicati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 con i dati corrispondenti presenti nel file dei registri del costruttore. Inoltre, può verificare i dati relativi al motore di cui all’allegato I, parte B, punto 2, voci da 75 a 78, del regolamento (UE) 2018/956, confrontandoli con i valori risultanti dalla scheda di omologazione del motore.

Esito della verifica, discrepanze e dati corretti

Conclusi i controlli, la Commissione conferma l’esattezza dei dati oppure notifica ai costruttori le discrepanze rilevate tra i dati comunicati e quelli risultanti dalle fonti di riferimento. Entro un mese dalla notifica, i costruttori devono trasmettere i dati corretti per i veicoli selezionati e fornire una spiegazione delle discrepanze. Se la Commissione accerta che le discrepanze hanno natura sistematica, i costruttori devono fornire, entro il medesimo termine, i dati corretti per tutti i veicoli pesanti comunicati nel periodo di riferimento, insieme alla relativa spiegazione.

I dati corretti devono essere trasmessi mediante trasferimento elettronico al Business Data Repository gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente.

Correzione finale da parte della Commissione e fattore di correzione

Se la spiegazione e i dati corretti sono ritenuti soddisfacenti, la Commissione inserisce i dati rettificati nella serie finale da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti, indicandoli espressamente come rettificati.

Se invece la spiegazione o i dati corretti non sono soddisfacenti, oppure se il costruttore non rispetta il termine di un mese, la Commissione procede direttamente alla rettifica:

  • per i veicoli selezionati interessati dalle discrepanze, rettifica le emissioni di CO2 espresse in g/tkm sulla base delle informazioni disponibili;
  • se le discrepanze sono sistematiche, rettifica le emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento interessato applicando un fattore di correzione.

Il fattore di correzione è determinato in base alle discrepanze riscontrate nelle emissioni di CO2 dei veicoli selezionati. Anche in questo caso, i dati rettificati sono pubblicati nel registro centralizzato con apposita indicazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Campione di veicoli da verificare

Per ciascun costruttore la Commissione verifica la qualità dei dati di un numero determinato di veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento, selezionati casualmente. Il campione deve corrispondere tra il 2% e il 10% dei veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento. Per il periodo di riferimento relativo al 2019, la verifica riguarda solo i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020.

Notifica ai costruttori e documentazione da fornire

La Commissione notifica ai costruttori i numeri di identificazione dei veicoli selezionati. Entro un mese dalla notifica, i costruttori devono trasmettere per ciascun veicolo selezionato il file originale dei registri del costruttore, conformemente al regolamento (UE) 2017/2400, e una copia della scheda di omologazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009. Su richiesta della Commissione, costruttori e Stati membri forniscono informazioni supplementari per risolvere eventuali difficoltà.

Verifica dei valori di hash e dei dati comunicati

La Commissione confronta i valori di hash crittografici del file originale dei registri del costruttore con l’immagine dei corrispondenti valori fornita dallo Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2018/956. In caso di discrepanze, i costruttori, su richiesta della Commissione, verificano i dati e informano la Commissione entro un mese. La Commissione confronta inoltre i dati comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956 con i dati corrispondenti del file dei registri del costruttore; può anche controllare i dati relativi al motore confrontandoli con la scheda di omologazione del motore.

Comunicazione delle risultanze e obbligo di rettifica

La Commissione conferma l’esattezza dei dati verificati oppure notifica ai costruttori le discrepanze riscontrate tra i dati comunicati e quelli risultanti dal file dei registri del costruttore e dalla scheda di omologazione del motore. Entro un mese dalla notifica, i costruttori devono fornire i dati corretti dei veicoli selezionati e una spiegazione delle discrepanze. Se le discrepanze sono sistematiche, devono fornire entro lo stesso termine i dati corretti per tutti i veicoli pesanti comunicati nel periodo di riferimento. I dati corretti devono essere trasmessi elettronicamente al Business Data Repository dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Rettifica finale dei dati da parte della Commissione

Se la spiegazione e i dati corretti sono soddisfacenti, la Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti, contrassegnandoli come rettificati. Se i dati o la spiegazione non sono soddisfacenti, o se i costruttori non rispettano il termine, la Commissione rettifica le emissioni di CO2 espresse in g/tkm per i veicoli selezionati interessati e, se le discrepanze sono sistematiche, rettifica le emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti del periodo di riferimento applicando un fattore di correzione. Il fattore di correzione è determinato sulla base delle discrepanze rilevate nei veicoli selezionati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporticlimamonitoraggio e rendicontazione delle emissioniomologazione dei veicoli

Testo integrale

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