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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1070

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020 che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce i requisiti fisici e tecnici che consentono a determinati punti di accesso senza fili di portata limitata di beneficiare di un regime di installazione semplificato, senza autorizzazioni individuali. Il perno della disciplina è duplice: ridurre l’impatto visivo e assicurare la conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, richiamando la norma EN 62232:2017. Sono previste regole su volume massimo, peso, integrazione nella struttura di sostegno, limiti di classe E0/E2/E10 e obblighi di notifica per le installazioni più rilevanti. Il regolamento non si applica agli AAS e lascia impregiudicate le competenze nazionali in materia di esposizione aggregata, sicurezza, proprietà privata e diritti di passaggio.

Caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, ai fini del regime di installazione senza autorizzazione previsto dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Ambito di applicazione

Si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, nell’ambito dell’Unione e con efficacia diretta negli Stati membri. Disciplina in particolare le installazioni delle classi E0, E2 ed E10 secondo la norma EN 62232:2017, con riferimento a impianti installati all’aperto e, per la classe E10, anche in grandi spazi al chiuso con soffitto di almeno 4 metri. Restano esclusi i punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di sistema di antenna attivo (AAS).

Caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione disciplina le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata previsti dall’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. La finalità è facilitare l’installazione di queste infrastrutture con un regime esente da autorizzazioni, salvaguardando al contempo l’impatto estetico, la sicurezza e la conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che i punti di accesso senza fili a bassa potenza e di portata limitata sono considerati utili per lo sviluppo delle comunicazioni senza fili e per un uso efficiente dello spettro radio nell’Unione. Per questo motivo il regolamento fissa criteri uniformi che consentono installazioni snelle, ma non invasive sotto il profilo visivo e compatibili con la protezione della salute pubblica, richiamando la raccomandazione 1999/519/CE e la direttiva 2014/53/UE.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata disciplinati dalla direttiva (UE) 2018/1972 e, in concreto, alle installazioni di classe E0, E2 ed E10 secondo la norma EN 62232:2017. Restano esclusi i punti di accesso con sistema di antenna attivo (AAS), in attesa di ulteriori sviluppi normativi. Il testo fa inoltre salva la possibilità per gli Stati membri di adottare regimi nazionali meno restrittivi e di disciplinare materie diverse, come sicurezza, servizio pubblico, proprietà privata e diritti di passaggio.

Definizioni tecniche rilevanti

L’articolo 2 chiarisce nozioni tecniche essenziali per l’applicazione del regolamento. In particolare, definisce l’EIRP, il sistema di antenna, l’AAS, nonché i concetti di spazio "al chiuso" e "all’aperto". La definizione di AAS è rilevante perché individua un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi vengono modificate continuamente in risposta a variazioni a breve termine dell’ambiente radio; tale categoria è espressamente esclusa dal campo di applicazione.

Requisiti fisici e tecnici

Il nucleo della disciplina è contenuto nell’articolo 3 e negli allegati. I punti di accesso devono rispettare la norma europea richiamata nell’allegato B e, alternativamente, essere completamente integrati e invisibili al pubblico oppure conformarsi alle condizioni dell’allegato A. Quest’ultimo impone, tra l’altro:

  • un volume totale massimo di 30 litri per la parte visibile al pubblico di un singolo punto di accesso;
  • un volume complessivo massimo di 30 litri per più punti di accesso distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale su una singola superficie delimitata, come un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus;
  • l’occultamento al pubblico di tutte le parti installate separatamente che eccedono i 30 litri;
  • coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate, forma coerente, colori neutri e cavi nascosti;
  • assenza di ulteriori ingombri visivi quando il sito ospita già altri punti di accesso o quando vi sono siti adiacenti;
  • assenza di necessità di rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.

Limiti di installazione per classe E10

Il regolamento prevede una disciplina più restrittiva per la classe E10. In base all’allegato A e alla richiamata norma tecnica, un punto di accesso di classe E10 può essere installato solo all’aperto oppure in grandi spazi al chiuso con soffitto alto almeno 4 metri, come musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie o centri commerciali. Nei considerando si collega tale scelta a esigenze estetiche e alla necessità di mantenere l’impatto visivo entro limiti contenuti.

Conformità alla norma EN 62232:2017 ed esposizione elettromagnetica

L’allegato B richiede la conformità alle classi di installazione E0, E2 ed E10 della norma EN 62232:2017, applicata alla valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici. La norma si applica anche in caso di sistemi di antenna co-locati: in tale ipotesi, i criteri di EIRP devono essere calcolati sulla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle rispettive parti. Il regolamento non tocca però le competenze nazionali nella determinazione dei livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti da co-locazione o aggregazione di impianti.

Obblighi di notifica degli operatori

Per le installazioni di classe E2 ed E10, l’articolo 3, paragrafo 3, impone all’operatore di notificare all’autorità nazionale competente, entro due settimane dall’installazione di ciascun punto, l’ubicazione dell’impianto e i requisiti rispettati. Il considerando 11 precisa che la notifica dovrebbe comprendere una dichiarazione di conformità e, ove disponibile, essere presentata tramite uno sportello unico ai sensi della direttiva 2014/61/UE. La finalità è agevolare il controllo da parte delle autorità, specialmente in presenza di più punti di accesso adiacenti o co-localizzati.

Monitoraggio e riesame

Gli Stati membri devono monitorare regolarmente l’applicazione del regolamento e trasmettere alla Commissione una relazione iniziale entro il 31 dicembre 2021, seguita da relazioni annuali. Il monitoraggio deve riguardare in particolare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e le tecnologie effettivamente utilizzate nei punti di accesso installati. Nei considerando si evidenzia che il riesame futuro potrà tener conto dell’evoluzione della normazione tecnica, dell’eventuale sviluppo degli AAS, delle soluzioni multibanda e multi-operatore e di eventuali aggiornamenti della raccomandazione 1999/519/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 dicembre 2020, in coerenza con la data di applicabilità della direttiva (UE) 2018/1972. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e esclusione degli AAS

L’articolo 1 stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. Il regolamento non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con sistema di antenna attivo.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, EIRP, sistema di antenna, sistema di antenna attivo (AAS), spazio "al chiuso" e spazio "all’aperto". La definizione di AAS precisa che il diagramma di radiazione varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio e che il beamforming a lungo termine, come il downtilt elettrico fisso, è escluso.

Requisiti tecnici e visivi per l’installazione

L’articolo 3 richiede che i punti di accesso siano conformi ai requisiti della norma europea indicata nell’allegato, lettera B, e che siano alternativamente: completamente e in sicurezza integrati nella struttura di sostegno, quindi invisibili al pubblico, oppure conformi alle condizioni dell’allegato, lettera A. Il regolamento lascia impregiudicati i poteri degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici e di garantirne il rispetto con mezzi diversi dai permessi individuali.

Limiti di installazione e condizioni dell’allegato A

L’allegato A impone un volume totale massimo di 30 litri per la parte visibile al pubblico di un singolo punto di accesso e, nei siti infrastrutturali condivisi su una singola superficie delimitata, un volume complessivo massimo di 30 litri per più punti di accesso distinti. Le parti installate separatamente che superano tale volume devono essere rese invisibili al pubblico. Sono prescritti coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate, forma coerente, colori neutri, cavi nascosti e assenza di ulteriore ingombro visivo. Peso e forma non devono richiedere rafforzamenti strutturali. La classe E10 è ammessa esclusivamente all’aperto o in grandi spazi al chiuso con soffitto di almeno 4 metri.

Requisiti della norma EN 62232:2017 e classi di installazione

L’allegato B dispone che l’installazione sia conforme alle classi E0, E2 ed E10 di cui alla tabella 2 del punto 6.2.4 della norma EN 62232:2017. In caso di più sistemi di antenna co-locati appartenenti a uno o più punti di accesso disciplinati dal regolamento, i criteri di EIRP della norma si applicano alla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle loro parti.

Obbligo di notifica per le installazioni E2 ed E10

L’articolo 3, paragrafo 3, prevede che gli operatori che installano punti di accesso di classe E2 o E10 conformi alle condizioni del regolamento notifichino all’autorità nazionale competente, entro due settimane dall’installazione di ciascun punto, l’installazione, l’ubicazione e i requisiti rispettati. Il considerando 11 prevede che la notifica includa anche una dichiarazione di conformità e sia inviata a uno sportello unico, ove istituito ai sensi della direttiva 2014/61/UE.

Monitoraggio e relazione annuale degli Stati membri

L’articolo 4 impone agli Stati membri attività regolari di monitoraggio e una relazione alla Commissione, la prima entro il 31 dicembre 2021 e poi ogni anno, sull’applicazione del regolamento, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, e sulle tecnologie utilizzate nei punti di accesso installati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 dicembre 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichespettro radioinstallazione di retiesposizione ai campi elettromagneticinormazione tecnica

Testo integrale

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