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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1103

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1103 della Commissione del 22 luglio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Brie de Melun» (DOP)

Normativa europea32020R1103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Brie de Melun", a seguito dell’esame della domanda presentata dalla Francia nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto dell’assenza di opposizioni formali alla domanda pubblicata e dispone l’approvazione della modifica. La protezione della denominazione resta tuttavia soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ad alcuni operatori che soddisfano le condizioni previste dal diritto UE.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Brie de Melun" e conferma della relativa protezione soggetta a periodo transitorio nazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Brie de Melun" e, in particolare, alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti per gli operatori interessati dalla DOP negli Stati membri, con rilevanza specifica per gli operatori stabiliti in Francia cui è stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1103 — "Brie de Melun" (DOP)

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Brie de Melun". La Commissione interviene all’esito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, prendendo atto dell’esame della domanda presentata dalla Francia e dell’assenza di opposizioni formalmente notificate a livello UE.

Contesto normativo e procedurale

La domanda di modifica è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Nel preambolo si ricorda che, durante la procedura nazionale, alcune categorie di operatori avevano presentato opposizione a specifiche modifiche del disciplinare. Le contestazioni riguardavano in particolare:

  • l’obbligo di utilizzo minimo di paglia durante il periodo di stabulazione integrale;
  • il limite del 25 % di materia secca per gli alimenti concentrati nella razione totale;
  • le regole sul foraggiamento annuale della mandria da latte basate sull’autonomia d’azienda e sull’autonomia di zona.

Sono indicati anche i soggetti opponenti e i loro identificativi SIRET, ma il regolamento non accoglie tali opposizioni e conclude per l’approvazione della modifica.

Effetti della decisione e disciplina transitoria

L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata in GUUE relativa a "Brie de Melun". L’articolo 2 chiarisce che la protezione derivante da tale approvazione resta soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni previste da quella disposizione.

Il periodo transitorio è collegato al decreto francese del 29 agosto 2018, pubblicato il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, e scade il 31 dicembre 2022.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per gli operatori e i consulenti che assistono soggetti della filiera, il punto rilevante è che l’approvazione della modifica del disciplinare consolida il nuovo assetto della DOP, ma con salvezza del regime transitorio nazionale richiamato espressamente dal regolamento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Brie de Melun" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda della Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Periodo transitorio nazionale

L’articolo 2 precisa che la protezione accordata dalla modifica è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni di tale disposizione. Il periodo transitorio deriva dal decreto francese del 29 agosto 2018, pubblicato il 6 settembre 2018, con scadenza al 31 dicembre 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Oggetto delle opposizioni nazionali menzionate nel preambolo

Nel preambolo sono richiamate le opposizioni presentate da alcuni operatori durante la procedura nazionale, riguardanti in particolare: l’uso minimo di paglia durante la stabulazione integrale; il limite dell’apporto di alimenti concentrati al 25 % della materia secca della razione totale; e le regole sul foraggiamento annuale della mandria da latte basate sull’autonomia d’azienda e di zona. Tali opposizioni non hanno impedito l’approvazione finale della modifica.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricoli e alimentaritutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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