Regolamento (UE) 2020/1112
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinvia di sei mesi l’entrata in applicazione delle modifiche IVA per il commercio elettronico introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di COVID-19. Viene così spostata al 1o luglio 2021 la data generale di applicazione, consentendo però la trasmissione anticipata, dal 1o aprile 2021, delle informazioni necessarie alla registrazione nei regimi speciali. Il testo interviene inoltre sulla disciplina delle rettifiche delle dichiarazioni IVA per adeguarla al nuovo calendario.
Rinvio di sei mesi delle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 in materia di IVA per il commercio elettronico, in risposta alla pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, indirettamente, ai soggetti passivi e agli intermediari che agiscono per loro conto nell’ambito dei regimi speciali IVA disciplinati dalla direttiva 2006/112/CE e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026. Riguarda in particolare le procedure di registrazione e di rettifica delle dichiarazioni IVA connesse ai regimi speciali per servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, vendite a distanza e talune cessioni nazionali di beni. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sulle date di applicazione e su taluni termini operativi.
Rinvio delle date di applicazione del regime IVA per il commercio elettronico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per tener conto delle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19. Il considerando centrale è che l’emergenza sanitaria ha inciso sulla capacità degli Stati membri di completare in tempo utile gli adeguamenti informatici necessari per l’attuazione delle nuove regole IVA sul commercio elettronico transfrontaliero B2C.
Contesto e finalità
Le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 erano state concepite per modernizzare il quadro IVA relativo ai regimi speciali e alle vendite a distanza, estendendone l’ambito di applicazione e introducendo un nuovo regime. Poiché tali misure presuppongono l’aggiornamento dei sistemi informatici nazionali per garantire corretta raccolta, trasmissione delle informazioni e dei pagamenti, la crisi pandemica ha reso necessario un rinvio limitato, ritenuto il più breve possibile per contenere gli effetti negativi di bilancio per gli Stati membri.
Disciplina delle rettifiche delle dichiarazioni IVA
L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. La nuova regola distingue tra:
- periodi fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso, per i quali le rettifiche successive alla presentazione devono essere effettuate solo tramite correzione della dichiarazione originaria;
- periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021, per i quali le rettifiche successive devono essere operate solo in una dichiarazione successiva.
Questa modifica si coordina con il differimento dell’entrata in applicazione delle nuove disposizioni, evitando disallineamenti procedurali nella fase di transizione.
Nuove date di applicazione
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026. La regola generale è che il regolamento si applica dal 1o luglio 2021. In deroga, gli Stati membri devono consentire già dal 1o aprile 2021 la trasmissione delle informazioni necessarie alla registrazione nei regimi speciali, ai sensi degli articoli 360, 369 quater e 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE, anche da parte degli intermediari che agiscono per conto dei soggetti passivi.
Rapporti con gli altri atti dell’Unione
Il regolamento interviene come atto di modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 e richiama, quale base materiale, la direttiva 2006/112/CE sull’IVA e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. La sua funzione è quindi essenzialmente coordinatrice e temporale: non ridisegna la sostanza della riforma IVA per il commercio elettronico, ma ne posticipa l’operatività per consentire agli Stati membri di completare gli adeguamenti tecnici richiesti.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio delle rettifiche sulle dichiarazioni IVA
Per le dichiarazioni IVA relative a periodi fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso, le modifiche delle cifre, dopo la presentazione, devono essere effettuate soltanto mediante rettifica della stessa dichiarazione e non tramite una dichiarazione successiva. Per i periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021, le modifiche devono invece essere effettuate soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.
Nuova data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026
Il regolamento modificato si applica a decorrere dal 1o luglio 2021, invece che dal 1o gennaio 2021.
Facoltà di trasmissione anticipata delle informazioni per la registrazione
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere, a decorrere dal 1o aprile 2021, le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE ai fini della registrazione nei regimi speciali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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