Sentenza n. 1424/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di erogazione dell’equo indennizzo a norma del d.p.r. 29/10/2001 n. 461 avanzata da -OMISSIS-; - del parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data -OMISSIS-, che ha escluso che il quadro morboso diagnosticato dal Centro Ospedaliero Militare di Milano fosse dipendente da causa di servizio; - di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di equo indennizzo per mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ansioso-depressiva, unitamente al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia che aveva respinto l’istanza di equo indennizzo presentata ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha dedotto un unico motivo, articolato in eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, irrazionalità e carenza di istruttoria, violazione delle norme sul giusto procedimento e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001. In particolare, ha sostenuto che lo stato ansioso-depressivo fosse derivato dal servizio svolto presso la sala regia di una casa circondariale, in ragione della prolungata esposizione a campi magnetici ad alta frequenza e dello svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Ha richiamato il rapporto informativo dell’Amministrazione penitenziaria e la diagnosi del Centro Ospedaliero Militare, che aveva riconosciuto l’infermità e dichiarato l’interessato permanentemente non idoneo al servizio. Ha contestato il parere del Comitato di Verifica, il quale aveva escluso il nesso causale o concausale ritenendo che il dipendente avesse svolto mansioni ordinarie e che non fossero state documentate situazioni eccezionali, oggettive e particolarmente gravose, idonee a incidere sull’insorgenza della patologia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che il parere del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per profili estrinseci di legittimità, quali difetto di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico né accertare autonomamente il nesso causale tra patologia e servizio; può verificare soltanto la congruità e sufficienza logica del percorso motivazionale. Nel caso concreto, il Comitato aveva rilevato che il ricorrente era stato adibito a ordinarie mansioni d’istituto e che non risultavano provate attività eccezionalmente gravose o esorbitanti. Il rapporto informativo attestava anche lo svolgimento di attività di centralinista, ma la ricezione e lo smistamento delle telefonate non sono stati ritenuti mansioni eccezionali né di gravosità tale da assumere efficacia causale rispetto alla patologia. Il TAR ha inoltre affermato che il riconoscimento della causa di servizio richiede la prova di specifici episodi o condizioni lavorative particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti dagli ordinari compiti, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull’infermità; non sono sufficienti i comuni disagi, le fatiche e lo stress fisiologicamente connessi al servizio. Poiché il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato situazioni di eccezionale impatto psico-emotivo o altre condizioni di impiego specificamente qualificanti, il parere del Comitato e il conseguente diniego ministeriale sono stati ritenuti immuni dai vizi denunciati. Le spese di lite sono state integralmente compensate per l’obiettiva peculiarità della controversia.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per l’erogazione dell’equo indennizzo.
art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Richiamato dal ricorrente; il giudice non ravvisa la dedotta falsa applicazione nel diniego fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
Richiamato per la classificazione dell’infermità nella Categoria A/8, effettuata dal Centro Ospedaliero Militare.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime discrezionalità tecnica e il suo sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica esterna di motivazione, coerenza logica, correttezza dei presupposti fattuali e rispetto delle regole procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
- Il giudice amministrativo può verificare soltanto l’esistenza di un collegamento logico tra gli elementi istruttori acquisiti e la conclusione del Comitato sull’insussistenza della dipendenza da causa di servizio, senza accertare autonomamente il nesso causale o concausale tra patologia e servizio.
- Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre allegare e provare specifici episodi o condizioni lavorative eccezionalmente gravosi ed esorbitanti dagli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull’infermità; non bastano i normali disagi, la fatica o lo stress fisiologicamente connessi all’attività lavorativa.
- Lo svolgimento di mansioni aggiuntive non dimostra, di per sé, la dipendenza da causa di servizio se tali mansioni non risultano eccezionali, esorbitanti o di gravosità specifica rispetto ai compiti ordinari e non è provata la loro idoneità causale rispetto alla patologia lamentata.
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