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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dirigenziale del comune di Bari del 3/2/25, notificato alla ricorrente l'11/2/25, rep. 459/2025, definito “decreto definitivo di esproprio” avente ad oggetto aree di proprietà della ricorrente nell'ambito dell'intervento denominato “ Bari Costasud, Parco Costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente”. Lotto 5 - Parco Reticolare; - del successivo atto del comune di Bari del 22 maggio 2025, prot. 0180670.U a mezzo del quale si preannunzia alla società ricorrente l'ulteriore espropriazione a farsi, sulle due ulteriori particelle - sez. “A” - fg. 44, p.lla 1581 e 1582, entrambe di mq. 291, per un valore loro attribuito di complessivi euro 5.092,50. Per quanto di interesse della ricorrente: - della delibera di Consiglio Comunale di Bari n° 27 del 25 marzo 2024, di adozione della proposta di piano integrato ai sensi dell'art. 10 della L.R.P. 18/2019. - degli unici atti pubblicati sull'albo pretorio del comune di Bari, afferenti a questi procedimenti, e quindi gli allegati: - D.C.C. n. 27 del 25.03.2024 - Piano Urbanistico Esecutivo Bari CostaSud - Adozione della proposta di Piano Integrato ai sensi dell'art.10 della L.R. n.18/2019; - Elaborati scritto-grafici Relazioni e Tavole (420MB); - Aggiornamento R.T.P. N.T.A._10.10.2024; - Rapporto Preliminare di Orientamento - VAS; - Rapporto Ambientale del PUE CostaSud; - Aggiornamento R.T.P. N.T.A._07.05.2025, ove e nella parte in cui si ritenessero esaustivamente messi a conoscenza della ricorrente, a tempo debito, ai fini della legittimazione del comune di Bari a procedere alla realizzazione del cosiddetto Parco Costiero, con interventi parcellizzati e non unitari, così da impedire il normale uso della proprietà privata da parte della ricorrente, nullificando ogni possibile programmazione dell'uso e dello sfruttamento economico delle numerose particelle di sua proprietà, in ragione di una serie di interventi senza alcuna razionalizzazione temporale e materiale; - ove occorra, e nei limiti dell'interesse del ricorrente: della delibera di C.C. di Bari n° 23 del 13/3/23, citata ma non allegata all'atto ablatorio impugnato, di adozione e/o approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Bari Costa Sud”, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - ove occorra, e nei limiti dell'interesse del ricorrente: della delibera di C.C. di Bari n° 55 del 22/5/23, citata ma non allegata all'atto ablatorio impugnato, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Bari Costa Sud”, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - ove occorra, e nei limiti dell'interesse del ricorrente: della delibera di C.C. di Bari n° 805 del 13/10/23, citata ma non allegata all'atto ablatorio impugnato, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento “Bari Costa Sud”, con relazione di stima (non allegata) e piano particellare di esproprio, in sito a dichiarazione di pubblica utilità, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - ove occorra, e nei limiti dell'interesse del ricorrente: della delibera di C.C. di Bari n° 30 del 25/3/24, citata ma non allegata all'atto ablatorio impugnato, di approvazione dello stralcio del Lotto 5 - “Parco Reticolare” dell'intervento “Bari Costa Sud”, per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - ove occorra, e nei limiti dell'interesse del ricorrente: della delibera di C.C. di Bari n° 52 del 23/5/24, citata ma non allegata all'atto ablatorio impugnato, di approvazione definitiva della variante urbanistica e del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, per il Lotto 5, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - della determinazione dirigenziale della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio di Bari, n° 14553 del 18/9/24, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, per il lotto 5, con quadro economico rideterminato e piano particellare di esproprio, specie nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; - della Delibera di Giunta Comunale n° 343 del 22/5/2018, mai comunicata alla ricorrente, recante linee guida per lo schema di bando di concorso internazionale di idee Bari Costa Sud, nella parte in cui dispone dei diritti dominicali della ricorrente senza alcun preavvertimento, avviso o anche solo informazione della sopravvenuta volontà comunale; nonché per l'accertamento della nullità dell'intero procedimento ablatorio, oltreché di quello che ne costituisce il presunto sostrato, e quindi delle delibere solo citate nel primo atto ablatorio, ma non allegate, nè messe a disposizione della ricorrente, in quanto il procedimento non è sorretto da adeguata istruttoria, ed incide nei diritti dominicali della ricorrente senza alcuna motivazione, in mancanza del Piano delle Coste, ed in assenza di una ragionata discrezionalità, trasferita in un alveo di mero arbitrio. E quindi, di conseguenza, per annullare ogni e qualsiasi passaggio di proprietà degli immobili della ricorrente in favore del comune di Bari, in ragione dell'insuperabile illegittimità e nullità del procedimento ablatorio posto in essere. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025: per l’annullamento - del provvedimento dirigenziale del comune di Bari del 05/11/2025, notificato alla ricorrente l’10/11/2025, rep. 471/2025, definito “decreto definitivo di esproprio” avente ad oggetto aree di proprietà della ricorrente nell’ambito dell’intervento denominato “Bari Costasud, Parco Costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente”. Lotto 5 – Parco Reticolare; - del contestuale atto del comune di Bari di avviso di esecuzione del Decreto di espropriazione n. 471 del 05/11/2025 e di immissione in possesso; - di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, sui quali si riservano sin d’ora ulteriori motivi aggiunti; nonché per l’accertamento della nullità dell’intero procedimento ablatorio, oltreché di quello che ne costituisce il presunto sostrato, e quindi delle delibere solo citate nel primo atto ablatorio, ma non allegate, né messe a disposizione della società ricorrente, in quanto il procedimento non è sorretto da adeguata istruttoria, ed incide nei diritti dominicali della ricorrente senza alcuna motivazione, in mancanza del Piano delle Coste, ed in assenza di una ragionata discrezionalità, trasferita in un alveo di mero arbitrio. E quindi, di conseguenza, per annullare ogni e qualsiasi passaggio di proprietà degli immobili della ricorrente in favore del comune di Bari, in ragione dell’insuperabile illegittimità e nullità del procedimento ablatorio posto in essere.

Giustizia amministrativa202500995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due decreti definitivi di esproprio relativi al Lotto 5 – Parco Reticolare dell’intervento Bari Costa Sud, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio del 3 febbraio 2025, relativo a una particella di 1.056 mq, e il successivo decreto del 5 novembre 2025, relativo ad ulteriori particelle per 5.967 mq, nonché gli atti di pianificazione, progettazione e approvazione della procedura ablativa. Ha dedotto: la mancata conoscenza legale degli atti presupposti, inclusi il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; lo sviamento di potere e la violazione della gerarchia della pianificazione urbanistica, per l’uso del PFTE e della variante semplificata al fine di anticipare contenuti propri del PUG in assenza di VAS; la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001, in ragione della frammentazione dell’intervento in lotti e subprocedimenti; la violazione degli artt. 22, 22-bis e 24 d.P.R. 327/2001, per l’asserita inversione tra decreto di esproprio, trasferimento della proprietà, immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza; l’illegittima qualificazione urbanistica dei suoli e l’illegittimità dell’esproprio parziale, che avrebbe lasciato un relitto inutilizzabile e privo di valore economico e funzionale. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti, l’inammissibilità delle censure relative ad atti estranei al Lotto 5 e la carenza di giurisdizione sulle questioni concernenti l’indennità di esproprio e il valore del relitto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque infondato. Ha ritenuto tardiva l’impugnazione degli atti fondamentali del 2018 e del 2023, poiché la società aveva ricevuto l’avviso pubblico del 9 settembre 2022, con indicazione delle particelle e dei proprietari, aveva presentato osservazioni al vincolo espropriativo il 14 ottobre 2022 e aveva formulato controdeduzioni tecniche sulla dichiarazione di pubblica utilità il 29 dicembre 2023. Da tale ultima data decorreva la piena conoscenza degli atti, con conseguente maturazione della decadenza per l’impugnazione oltre il termine di sessanta giorni. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure rivolte agli atti del 2024, ritenendo che il PFTE approvato nel 2023 avesse già individuato l’an e l’ubi dell’espropriazione, mentre il PUE e gli atti esecutivi del 2024 avessero prevalentemente definito il quomodo dell’intervento senza modificare significativamente la perimetrazione delle aree da espropriare. Nel merito, ha escluso la necessità di una VAS riferita al PFTE, qualificato come progetto specifico e non come piano o programma generale, rilevando inoltre che il progetto era stato sottoposto a screening VIA e VINCA e che la VAS relativa al PUE era stata comunque attivata. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla disciplina speciale PNRR e alla variante semplificata, nonché la suddivisione dell’opera in lotti funzionali. Ha escluso la violazione dell’art. 22 d.P.R. 327/2001, poiché il decreto successivo prevedeva che il trasferimento della proprietà fosse sospensivamente condizionato all’esecuzione e all’immissione in possesso, con verbalizzazione dello stato di consistenza. Ha respinto la censura sull’esproprio parziale, osservando che la porzione residua superava il 75% del fondo originario e conservava ampia autonomia funzionale; la ricorrente non aveva provato il nesso causale tra ablazione e perdita di utilità del residuo. Le contestazioni sul valore dei suoli e sul deprezzamento sono state ritenute infondate e comunque estranee, ove riferite alla determinazione dell’indennità, alla cognizione del giudice amministrativo. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese in favore del Comune; spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 327/2001

    Il decreto di esproprio può prevedere che il trasferimento della proprietà sia sospensivamente condizionato all’esecuzione del provvedimento e all’immissione in possesso, senza che la fissazione di quest’ultima in data successiva integri un’inversione procedimentale.

  • artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001

    Le garanzie partecipative risultano soddisfatte quando il proprietario sia stato informato mediante avviso pubblico con indicazione delle particelle e abbia concretamente partecipato al procedimento con osservazioni e controdeduzioni.

  • art. 24 d.P.R. 327/2001

    L’esecuzione dell’esproprio e l’immissione in possesso devono essere accompagnate dalla verbalizzazione dello stato di consistenza, secondo le modalità previste dal Testo unico.

  • art. 44 d.l. 77/2021

    Nel procedimento speciale per opere PNRR, l’approvazione del PFTE in conferenza di servizi può assolvere contestualmente alle funzioni di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 10 l.r. Puglia 18/2019

    La disciplina regionale consente il ricorso a varianti semplificate per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, anche nelle more dell’approvazione del nuovo PUG.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    Il sacrificio espropriativo deve essere ricondotto a una ragionevole ponderazione tra diritto di proprietà e interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

  • art. 1 Primo Protocollo CEDU

    La disciplina espropriativa deve assicurare un equilibrio proporzionato tra tutela della proprietà privata e interesse generale.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio di risultato orienta l’azione amministrativa verso effettività, tempestività e conseguimento dell’obiettivo pubblico, senza eliminare le garanzie di legalità e partecipazione.

  • art. 7, comma 2, lettera a), punto VIII, r.r. Puglia 18/2013

    La Regione ha escluso il Parco costiero dalla procedura di VAS secondo la disciplina regionale applicabile.

  • Regolamento UE 2020/852

    Il rispetto dei criteri ambientali europei DNSH è valorizzato nel contesto dei progetti PNRR quale elemento di tutela ambientale nell’attuazione dell’intervento.

Massime di principio

  • Quando il proprietario abbia avuto conoscenza effettiva del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, anche attraverso la partecipazione concreta al procedimento con osservazioni e controdeduzioni, il termine per impugnare gli atti presupposti decorre da tale conoscenza e non può essere differito fino alla notifica del decreto di esproprio.
  • Nell’ambito delle opere PNRR, l’approvazione del PFTE secondo la disciplina speciale può costituire simultaneamente variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; il successivo PUE può svolgere una funzione attuativa e di dettaglio senza dover necessariamente precedere l’individuazione dell’an e dell’ubi dell’espropriazione.
  • La VAS riguarda piani e programmi di portata generale e non deve essere automaticamente applicata a un PFTE relativo a uno specifico intervento pubblico, anche se di ampie dimensioni, quando siano state svolte le pertinenti valutazioni ambientali di progetto e la VAS sia stata eventualmente attivata per il successivo strumento urbanistico.
  • La fissazione dell’immissione in possesso in data successiva al decreto di esproprio non viola l’art. 22 d.P.R. 327/2001 quando il decreto subordini sospensivamente il trasferimento della proprietà all’esecuzione del provvedimento e all’effettiva apprensione del bene, da documentare con lo stato di consistenza.
  • L’esproprio totale del fondo, in presenza di un’espropriazione parziale, non consegue automaticamente alla riduzione della superficie: il proprietario deve provare che la parte residua sia inutilizzabile o richieda spese sproporzionate per conservarne la destinazione. La valutazione deve essere concreta e riferita alla configurazione funzionale del fondo dopo l’intervento.
  • La suddivisione di un’opera pubblica in lotti funzionali e in distinti procedimenti espropriativi non integra di per sé una frammentazione illegittima, quando sia prevista dal progetto, risponda a esigenze di cantierizzazione e non impedisca al proprietario di conoscere l’unitarietà dell’intervento e di partecipare alle sue fasi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoPiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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