Sentenza n. 371/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Novara ha vietato a -OMISSIS- «di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute»; - della nota Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Questura di Novara ha proposto nei confronti del ricorrente «l’applicazione del divieto di detenzione di armi e munizioni di cui all’art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza […]», citata nel provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, allo stato non conosciuta e per la quale si spiega riserva di motivi aggiunti; - della nota prefettizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui «ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, è stato comunicato al Sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento per l’adozione del divieto di detenzione delle armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.»; - le controdeduzioni della Questura di Novara rese con nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, citate nel provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, allo stato non conosciute e per le quali si spiega riserva di motivi aggiunti; - della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento, nessuno escluso, preordinato, conseguente o, comunque, connesso al provvedimento recante il divieto di detenzione di armi e munizioni, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuto non noto e nei confronti del quale si spiega riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di licenze di porto d'armi per uso sportivo e venatorio e riabilitato nel 2018 rispetto a condanne risalenti al 1987 per reati connessi al porto e all'uso di armi e oggetti offensivi, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10 e 39 T.U.L.P.S., dell'art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta ed erroneità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che i fatti del 1987 fossero ormai troppo risalenti e comunque superati dalla riabilitazione; che l'indagine penale del 2023, relativa all'esplosione di colpi d'arma da fuoco che avevano danneggiato l'abitazione di terzi, fosse stata archiviata; e che gli spari effettuati nel locale sottostante la propria abitazione non dimostrassero la dispersione dei proiettili all'esterno, trattandosi di ambiente interrato con bersaglio in legno. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione complessiva dell'amministrazione, ritenendo che non fossero stati adeguatamente considerati gli elementi favorevoli, la propria personalità, la riabilitazione e il precedente rilascio delle licenze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la detenzione e il porto di armi per finalità ludiche o sportive non costituiscono un diritto del privato, ma un'attività ammessa in deroga al generale divieto, rispetto alla quale l'autorità di pubblica sicurezza dispone di amplissima discrezionalità e deve operare secondo rigorosi criteri di prudenza e prevenzione. La riabilitazione impediva di considerare automaticamente ostativa la condanna del 1987, ma non impediva di valorizzare quella vicenda, in assenza di automatismi, quale elemento sintomatico all'interno di una valutazione complessiva. La ragione decisiva del divieto era comunque costituita dagli episodi del 2023 e dal relativo quadro indiziario: la vicinanza dell'abitazione colpita, la coincidenza del calibro dei proiettili con quello della carabina legalmente detenuta dal ricorrente, la vendita del munizionamento compatibile esclusivamente al ricorrente nel periodo rilevante, l'esplosione di colpi ammessa dallo stesso nel locale sottostante l'abitazione, la presenza di un asse di legno utilizzato come bersaglio, le caratteristiche dei locali e la compatibilità balistica tra i proiettili e l'arma. L'archiviazione penale non vincolava l'amministrazione, poiché la prova richiesta nel procedimento amministrativo di pubblica sicurezza può fondarsi sulla soglia del più probabile che non, diversa da quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale. La perizia tecnica di parte depositata nel 2025 non ha inciso sul quadro indiziario, essendo stata effettuata oltre due anni dopo i fatti e non dimostrando lo stato dei luoghi al momento degli accertamenti. Il giudice ha precisato che il proprio sindacato non riguarda la sostituzione della valutazione amministrativa, ma la verifica dell'esistenza di fatti sufficientemente comprovati e della plausibilità della scelta restrittiva. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
«di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute»
Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi quando, sulla base di una valutazione prudenziale e preventiva, emergano elementi idonei a far ritenere non affidabile il soggetto.
art. 10 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza; il TAR ha escluso la dedotta violazione alla luce dell'ampia discrezionalità dell'autorità e della congruità dell'istruttoria.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni, ritenendo l'attività amministrativa adeguatamente istruita e motivata.
art. 703 c.p.
Indicato quale titolo di reato oggetto dell'indagine penale relativa all'esplosione di colpi d'arma da fuoco; l'archiviazione dell'indagine non è stata ritenuta vincolante per la valutazione amministrativa.
art. 635 c.p.
Indicato quale ulteriore titolo di reato oggetto dell'indagine penale relativa ai danneggiamenti; l'archiviazione non ha escluso la rilevanza amministrativa del quadro indiziario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La detenzione e il porto di armi per uso ludico, sportivo o venatorio non costituiscono diritti fondamentali del privato, ma attività ammesse in deroga al generale divieto; pertanto, l'autorità di pubblica sicurezza può applicare criteri particolarmente rigorosi di prudenza e prevenzione.
- Nel procedimento diretto a vietare la detenzione di armi, l'amministrazione può fondare la propria valutazione su un quadro complessivo di indizi gravi e concordanti e sulla soglia del più probabile che non, senza dover raggiungere il livello di certezza richiesto nel processo penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- L'archiviazione del procedimento penale non vincola l'autorità amministrativa di pubblica sicurezza, quando l'archiviazione dipenda dall'insufficienza del quadro probatorio rispetto allo standard penalistico e residuino elementi plausibili e convergenti idonei a fondare una valutazione preventiva di pericolosità o inaffidabilità.
- La riabilitazione penale esclude l'automatica rilevanza ostativa della condanna riabilitata, ma non impedisce all'amministrazione di considerare i fatti storici sottostanti quali elementi sintomatici, se inseriti in una valutazione attuale, complessiva e non automatica dell'affidabilità del detentore di armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul divieto di detenzione di armi non consiste nella sostituzione della propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, ma nella verifica che il provvedimento sia fondato su fatti sufficientemente comprovati, su un'istruttoria plausibile e su una motivazione coerente con la scelta restrittiva.
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