Sentenza n. 373/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con cui è stato vietato al ricorrente di accedere, per i successivi cinque anni, agli stadi in occasione delle partite di calcio nazionali e internazionali, ivi comprese quella della squadra "Juventus U23" e i tempi di afflusso e deflusso dagli impianti sportivi, con particolare riguardo ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO per cinque anni, con divieto di accesso agli stadi e ai luoghi interessati all'afflusso e al deflusso degli spettatori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso agli impianti sportivi adottato dalla Questura dopo un incontro di calcio nel quale egli aveva effettuato, insieme ad altro soggetto, il saluto romano dagli spalti. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che il DASPO sarebbe stato applicato automaticamente in conseguenza della denuncia alla Procura della Repubblica per il reato previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989. Ha inoltre dedotto il carattere episodico del gesto e l'assenza di una finalità provocatoria, anche in ragione dell'orientamento politico della tifoseria avversaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il DASPO come misura amministrativa di prevenzione atipica, volta a prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi, non come sanzione penale o amministrativa conseguente all'accertamento della responsabilità dell'interessato. Pertanto, la sua adozione prescinde dalla responsabilità penale e richiede una valutazione prognostica fondata sul criterio del "più probabile che non", sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. Il giudizio di pericolosità è rimesso all'ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa, nel bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e interesse del privato all'accesso agli stadi. Nel caso concreto, il ricorrente aveva ammesso di avere effettuato il saluto romano. Il Collegio ha ritenuto tale condotta estranea alla normale passione sportiva, provocatoria e idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica, nonché riconducibile alla fattispecie penale prevista dall'art. 2 d.l. n. 122/1993 e, quindi, sufficiente a integrare il presupposto per il DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989. L'episodio è stato ritenuto autosufficiente a fondare il divieto, anche indipendentemente da eventuali ulteriori condotte richiamate nel provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Disposizioni relative all'avvio e alla partecipazione al procedimento amministrativo, applicate nella fase precedente all'adozione del DASPO.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Prevede il divieto di accesso agli impianti sportivi quale misura di prevenzione adottabile nei confronti di soggetti la cui condotta sia idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica; il presupposto può essere integrato anche dal saluto romano effettuato durante una manifestazione sportiva.
art. 2 d.l. n. 122/1993
La condotta del saluto romano è stata ricondotta dal giudice alla fattispecie penale richiamata dalla giurisprudenza penale e ritenuta idonea a costituire presupposto del DASPO.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione, e può essere adottato indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale del destinatario, quando sussista un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
- La valutazione presupposta dal DASPO ha natura prognostica e può fondarsi sul criterio del "più probabile che non", mediante elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, senza necessità della certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del giudizio penale.
- L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità del soggetto e deve bilanciare l'interesse prevalente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica con l'interesse privato all'accesso agli impianti sportivi.
- Il saluto romano compiuto durante una manifestazione sportiva può essere qualificato come condotta provocatoria, estranea alla normale passione sportiva e idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica, costituendo autonomamente presupposto sufficiente per l'adozione del DASPO.
- Ai fini della legittimità del DASPO, un singolo episodio può essere sufficiente quando, considerato nella sua concreta natura e gravità, fornisca un quadro indiziario univoco ed evidente della pericolosità del destinatario.
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