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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Candiolo (TO), n. 10 del 6 aprile 22, nella parte in cui vieta ai cittadini di condurre i cani, di qualunque taglia o razza, nei parchi giochi;

Giustizia amministrativa202200862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vieta l'accesso dei cani, salvo cani guida per persone non vedenti, ai parchi giochi e ai giardini comunali attrezzati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 10 del 6 aprile 2022, deducendo l'eccesso di potere per sproporzione e lesione dell'interesse alla tutela degli animali. Ha inoltre sostenuto che il provvedimento fosse privo dei presupposti richiesti dall'art. 50 TUEL, poiché non indicava i rischi igienico-sanitari concretamente determinati dalle deiezioni canine, né una situazione emergenziale idonea a giustificare l'intervento sindacale; ha contestato anche l'assenza del carattere provvisorio dell'ordinanza. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, comunque, la sua infondatezza. È intervenuta ad adiuvandum un'organizzazione di volontariato per la tutela del benessere animale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla proporzionalità dell'ordinanza e alla sussistenza dei presupposti dell'art. 50 TUEL. L'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata era espressamente ricognitiva e confermativa di disposizioni precedenti. In particolare, il divieto di introdurre cani nelle aree destinate ai giochi era già previsto dall'art. 46, comma 8, del regolamento comunale di polizia urbana, tuttora vigente. Pertanto, anche l'eventuale annullamento dell'ordinanza non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per la ricorrente, poiché il divieto sarebbe rimasto in vigore in forza del regolamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione, contestando l'assenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza sindacale, quali una situazione emergenziale e l'indicazione dei rischi igienico-sanitari; il TAR non ha esaminato tali censure perché ha definito il giudizio per difetto di interesse.

  • art. 46, comma 8, regolamento comunale di polizia urbana

    È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate o segnalate, destinate ai giochi.

    La disposizione regolamentare, già vigente, prevedeva un divieto analogo a quello contenuto nell'ordinanza impugnata; la sua perdurante efficacia escludeva qualsiasi utilità concreta derivante dall'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale base normativa processuale, senza specifica applicazione esplicitata oltre alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale base normativa processuale, senza specifica applicazione esplicitata oltre alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; il giudice amministrativo deve verificarne la persistenza in entrambe le fasi.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando l'annullamento dell'atto impugnato non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, perché il medesimo effetto lesivo continua a derivare da una distinta disposizione vigente.
  • Quando un'ordinanza sindacale è meramente ricognitiva o confermativa di un divieto già previsto da un regolamento comunale tuttora efficace, l'annullamento dell'ordinanza non rimuove il divieto; manca quindi l'interesse concreto all'impugnazione della sola ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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