Sentenza n. 370/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale del 26.08.2025, n. 1504, comunicata a mezzo PEC in data 28.08.2025, con cui l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L 241/1990 e s.m.i., tutti gli atti con cui è stata indetta la procedura negoziata RDO 5110758 (prot. n. 6545/2025 - CIG BAC20FB268) e, conseguentemente, tutti quelli successivi con la quale la relativa fornitura del lotto unico di strumentario chirurgico pluriuso generico è stata aggiudicata in capo alla ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice in data 20.08.2025 e raccolta nel verbale redatto in pari data; nonché per la condanna dell’Azienda resistente, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente derivanti dagli atti e dal comportamento tenuti dall’Azienda medesima, con espressa riserva di quantificazione in corso di causa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 04.11.2025: - della determinazione dirigenziale del 29.10.2025, n. 1888, comunicata a mezzo e-mail in data 30.10.2025 e a mezzo PEC in data 03.11.2025; - della comunicazione del 30.10.2025, inviata a mezzo e-mail del 30.10.2025 ed a mezzo PEC del 03.11.2025; nonché per l’attuazione delle opportune misure attuative (previa – ove occorrer possa – dichiarazione di inefficacia parziale dei provvedimenti di cui in epigrafe nella parte in cui si riferiscono alla verifica della congruità dell’offerta) volte a dare corretta esecuzione all’ordinanza TAR Piemonte, Sez. II, 09.10.2025 n. 472; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13.11.2025: - della comunicazione del 07.11.2025, ricevuta in pari data; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della valutazione espressa; nonché per la condanna dell’Azienda resistente, ex art. 30 c.p.a.,, al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente derivanti dall’atto e dal comportamento tenuto dall’Azienda medesima, con espressa riserva di quantificazione in corso di causa; nonché per l’attuazione delle opportune misure attuative – previa, ove occorrer possa, dichiarazione di inefficacia del provvedimento di cui in epigrafe – volte a dare corretta esecuzione all’ordinanza TAR Piemonte, Sez. II, 09.10.2025, n. 472 e al decreto cautelare presidenziale 05.11.2025, n. 520.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’intera procedura negoziata e dell’aggiudicazione, nonché successivi atti adottati in esecuzione delle ordinanze cautelari, inclusa la richiesta postuma di giustificazioni sulla congruità dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante, prima della stipula del contratto e dopo il ricorso della seconda classificata, aveva annullato d’ufficio tutti gli atti della gara e l’aggiudicazione. L’autotutela era motivata dall’asserita illegittimità della lex specialis: da un lato, per l’eccessiva specificità delle caratteristiche tecniche dei prodotti e la conseguente restrizione della concorrenza; dall’altro, per la genericità dei criteri di valutazione qualitativa. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 21-nonies e 3 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, risultato e concorrenza, il difetto di motivazione e istruttoria, il travisamento, l’irragionevolezza e l’incompetenza della commissione giudicatrice a svolgere una rivalutazione postuma della gara. La ricorrente ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e l’insufficiente ponderazione del proprio affidamento qualificato e dell’interesse pubblico concreto. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la richiesta di giustificazioni sulla congruità dell’offerta, sostenendo che la verifica dell’anomalia dovesse precedere l’aggiudicazione e non essere svolta successivamente. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha contestato l’affidamento provvisorio e parziale del contratto, ritenendolo elusivo delle misure cautelari e sostanzialmente modificativo dell’aggiudicazione. È stata altresì proposta domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento della determinazione di autotutela. Ha ritenuto fondata, anzitutto, la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l’urgenza derivante dalla pendenza del ricorso della seconda classificata e dall’imminenza della camera di consiglio non giustificava l’omissione della partecipazione procedimentale, né era stata esplicitata nel provvedimento. Non era applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’amministrazione non aveva dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso all’esito della partecipazione. Il Collegio ha inoltre escluso i vizi sostanziali posti a fondamento dell’autotutela. La lex specialis non imponeva l’offerta di prodotti identici a quelli dei marchi indicati, ma ammetteva prodotti equivalenti; la ricorrente non era tenuta a dimostrare l’equivalenza dei prodotti riconducibili a uno dei marchi ritenuti già idonei dalla stazione appaltante. I criteri qualitativi non erano manifestamente generici, illogici o inintelligibili, anche se non articolati in sub-criteri e sub-punteggi, la cui previsione non è obbligatoria. La stazione appaltante, quindi, aveva operato una rivalutazione postuma della propria scelta discrezionale senza individuare un effettivo vizio di legittimità, confondendo l’annullamento d’ufficio con una revisione meramente opportunistica della lex specialis. Il provvedimento era comunque carente quanto all’interesse pubblico concreto e attuale: il mero ripristino della legalità non era sufficiente, soprattutto perché la gara era già aggiudicata e pronta per la stipula, e occorreva ponderare l’interesse alla tempestiva acquisizione dello strumentario, l’affidamento qualificato dell’aggiudicataria e gli effetti del ritardo derivante dalla riedizione della gara. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto limitatamente all’annullamento della comunicazione del 30.10.2025 nella parte in cui subordinava la stipula alla verifica postuma della congruità dell’offerta; tale verifica avrebbe dovuto precedere l’aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 e 110 d.lgs. 36/2023. Per il resto, il primo ricorso per motivi aggiunti e integralmente il secondo sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di atti transitori destinati a esaurire i loro effetti con la sentenza. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’annullamento dell’autotutela era integralmente satisfattivo e comportava la riespansione dell’aggiudicazione e la stipula del contratto. Le spese sono state poste per metà a carico della stazione appaltante e per metà della controinteressata, complessivamente liquidate in euro 5.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di una gara aggiudicata richiede l’illegittimità dell’atto, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, la ponderazione dell’affidamento e degli interessi privati e l’esercizio entro un termine ragionevole.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione può applicarsi anche all’autotutela sugli atti di gara, ma l’amministrazione deve dimostrare che, anche mediante partecipazione dell’interessato, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 7 ss. l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria prima dell’annullamento d’ufficio degli atti di gara, in particolare nei confronti dell’aggiudicatario; la sua omissione è giustificabile solo in presenza di una reale urgenza, da esplicitare nel provvedimento.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta anche l’autotutela, che deve perseguire l’interesse pubblico concreto alla tempestiva e corretta acquisizione della prestazione, evitando decisioni meramente formalistiche.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia rileva nella valutazione dell’azione amministrativa e degli interessi coinvolti nella rimozione dell’aggiudicazione.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato deve essere considerato nella valutazione della legittimità della lex specialis e dell’eventuale autotutela.
artt. 17 e 110 d.lgs. 36/2023
La verifica della congruità dell’offerta anormalmente bassa costituisce un sub-procedimento che deve precedere l’aggiudicazione e non può essere posticipato alla fase successiva all’aggiudicazione per condizionare la stipula.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’annullamento dell’atto lesivo ha integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente e ha consentito la riespansione dell’aggiudicazione.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio rientra nel rito speciale relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di una procedura di gara già aggiudicata è astrattamente possibile anche prima della stipula del contratto, ma richiede il rispetto delle garanzie partecipative e dei presupposti sostanziali dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Prima di annullare in autotutela una gara aggiudicata, la stazione appaltante deve comunicare l’avvio del procedimento all’aggiudicatario e agli altri partecipanti interessati; la pendenza di un ricorso giurisdizionale e l’imminenza della relativa udienza cautelare non costituiscono, di per sé, una situazione di urgenza idonea a giustificare l’omissione.
- Il mero riscontro di un possibile vizio della lex specialis non impone l’annullamento d’ufficio della gara: l’amministrazione deve accertare un’effettiva illegittimità, motivare un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e ponderarlo con l’affidamento dell’aggiudicatario e con l’interesse alla tempestiva acquisizione della prestazione.
- Quando la lex specialis indica prodotti o marchi di riferimento e ammette prodotti equivalenti, le caratteristiche tecniche devono essere interpretate funzionalmente: sono ammissibili difformità strutturali non sostanziali, purché il prodotto conservi la medesima funzionalità e non costituisca un aliud pro alio.
- La definizione dei criteri qualitativi di valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e può essere censurata solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o inintelligibilità; la mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi non determina di per sé l’illegittimità della lex specialis.
- La verifica della congruità dell’offerta anormalmente bassa deve precedere l’aggiudicazione e non può essere svolta postumamente per subordinare la stipula del contratto con l’aggiudicatario già individuato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 373/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 374/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 375/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →