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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Torino, Sezione 1

per l'accertamento “dell'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta effettuata in data -OMISSIS- alla Prefettura di Torino Sportello Unico Immigrazione volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro a causa dell'indisponibilità del datore di lavoro a provvedere alla relativa assunzione, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, in relazione alla istanza formulata mediante diffida per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi degli art. 24 D.Lgs. n. 286/1998 e 42 D.L. n. 73/22, convertito in Legge n. 122/22, e per la definizione della procedura PROT. N. -OMISSIS-, e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta”;

Giustizia amministrativa202501647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero l'autorizzazione al subentro di un diverso datore di lavoro, e la definizione della procedura di ingresso e soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale in virtù di un nulla osta rilasciato in suo favore, ha rappresentato all'Amministrazione l'indisponibilità del datore di lavoro originario a procedere all'assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha quindi presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in alternativa, ha chiesto di poter sottoscrivere il contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro. Le successive comunicazioni e diffide sono rimaste prive di riscontro espresso. Il ricorrente ha dedotto il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la fissazione di un termine per l'adozione di un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione ha sostenuto che la procedura fosse ancora nella fase di attesa ingresso e che il completamento, mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno, gravasse sul datore di lavoro e sul lavoratore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provata la presentazione delle istanze e ha accertato che l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Non è stata condivisa la tesi secondo cui la procedura sarebbe rimasta nella disponibilità delle parti private: una volta informata dell'indisponibilità del datore di lavoro originario e delle richieste alternative del ricorrente, l'Amministrazione era tenuta a esercitare il proprio potere, decidendo se rilasciare il permesso per attesa occupazione, autorizzare il subentro di un diverso datore di lavoro, oppure negare tali richieste e revocare il nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di provvedere può sussistere anche in assenza di una disposizione che tipizzi espressamente il potere di istanza del privato, quando ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione determinino una legittima aspettativa a conoscere la decisione dell'Amministrazione. Le valutazioni sulla fondatezza delle istanze contenute nella memoria difensiva non potevano sostituire il provvedimento amministrativo mancante. Il TAR non ha esaminato nel merito la spettanza del permesso o del subentro, non essendo ancora stati esercitati i relativi poteri amministrativi, in applicazione degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 2, c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e l'ha condannata alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Individuato dal TAR come base normativa del potere amministrativo di determinarsi, anche mediante il diniego delle richieste e la revoca del nulla osta, quando il rapporto di lavoro collegato al nulla osta non venga instaurato.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Esclude, nel caso concreto, la possibilità di pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle istanze in assenza dei presupposti per l'esercizio della cognizione sul rapporto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Massime di principio

  • Quando il privato informa l'Amministrazione dell'impossibilità di perfezionare il rapporto di lavoro collegato a un nulla osta all'ingresso e presenta una richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione o di subentro di un diverso datore di lavoro, l'Amministrazione non può lasciare la procedura indefinitamente nella disponibilità delle parti private, ma deve adottare un provvedimento espresso sulla richiesta.
  • L'obbligo di provvedere può sussistere anche in assenza di una disposizione che tipizzi espressamente il potere del privato di presentare l'istanza, quando ragioni di giustizia ed equità, nonché i doveri di correttezza e buona amministrazione, facciano sorgere una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, le valutazioni sulla fondatezza dell'istanza contenute in una memoria difensiva dell'Amministrazione non equivalgono a un provvedimento espresso e non possono sostituire l'esercizio formale del potere amministrativo.
  • Il giudice amministrativo, quando il potere non sia stato ancora esercitato, deve limitarsi ad accertare l'obbligo di provvedere e a fissare il termine per la decisione, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa, salvo i presupposti previsti dall'art. 31, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

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